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Ingegneri, architetti, geometri, attenzione alla vostra polizza di assicurazione

Da un attento studio di tutte le polizze Rc Professionali in circolazione, siamo arrivati alla conclusione che aver messo l’obbligo di assicurazione per i professionisti è una vera vergogna. Non perché il professionista non debba essere assicurato, anzi, ma perché lo Stato non ha obbligato le assicurazioni a commercializzare delle polizze adeguate, che coprano tutti i rischi a cui va in contro un professionista.

In questo tipo di casistica rientrano tutte le polizze emesse dalle principali Compagnie di assicurazione.

Essendo specialisti nel settore delle rc professionali, di seguito elenco alcune lacune che dobbiamo garantire ai professionisti.

  • Rc solidale: questa parte è importantissima. Non averla può voler dire chiudere l’attività. Non vengono garantiti i danni di cui risulta responsabile in via di solidarietà. In caso di lavoro con altri soggetti (imprese, geometri, architetti, commercialisti, ecc), ognuno probabilmente ha la sua percentuale da risarcire. Questa quota parte dovuta è coperta nei limiti dei massimali stabiliti anche dalle altre compagnie. Ma, se in questi anni gli altri soggetti avessero chiuso o dovessero risultare insolvibili, cosa succede? Tutto l’ammontare del danno verrebbe richiesto al professionista rimasto in attività (per effetto della solidale art. 2055 C.C.). La polizza deve prevedere sempre e comunque i danni derivanti la responsabilità solidale;(in allegato un articolo del Sole 24)
  • Nessun sotto limite: mentre la polizza delle altre compagnie per determinati rischi copre solo per una parte del massimale indicato in polizza (per esempio se ha scritto in polizza massimale 1.000.000 di euro, ci sono dei casi in cui nelle condizioni di polizza sono indicati con un massimale a parte, normalmente molto più basso). Un esempio sono i danni patrimoniali dove ci sono sotto limiti anche a 100.000 Euro). Le nostre soluzioni coprono qualsiasi danno con il massimale scelto e indicato in polizza. Un elenco dei danni dove ci sono sotto limiti e siete coperti solo in parte sono: mancato rispetto dei vincoli urbanistici, direzione dei lavori, legge 81.2008, danni patrimoniali, interruzione sospensione o tardata inizio attività;
  • Presenza di una Franchigia e non di Scoperti: è presente uno scoperto in caso di sinistro che ammonta tra un 10% e un 20%. Significa che in caso di sinistro il 10% o il 20% dell’ammontare del danno è a carico dell’assicurato e non coperto dall’assicurazione. Nelle nostre soluzioni è presente solo una franchigia, da scegliere da un minimo di 1000 euro a salire. La franchigia è una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato, scelto insieme alla stipula, che non dipende dall’ammontare del danno creato;
  • Mancata rispondenza dell’opera, limiti di massimali e limiti temporali. Vedo molto spesso da tre mesi a dodici/ventiquattro mesi. Quanti sono gli anni di responsabilità di un professionista? Almeno dieci, ed in alcuni si parla di responsabilità illimitata (detta resp. Aquiliana art 2043 cc). Scegliere polizze che non abbiano alcun limite temporale;
  • Retroattività illimitata: molte hanno una limitazione nella retroattività, per esempio 10 anni. Pretendete di essere assicurati sin dal primo giorno di esercizio, con retroattività illimitata;
  • Prezzo: Lasciato per ultimo perché rispetto alle gravi carenze elencate in precedenza, ci sembrava meno importante il valore del prezzo. Il premio di assicurazione rappresenta il primo sinistro per l’assicurato, tenerlo sotto controllo è di fondamentale importanza dopo aver considerato tutti i rischi che l’attività.

Occhio: Ricordo a tutti le polizze hanno ancora il tacito rinnovo 60 giorni, è indispensabile muoversi in tempo.

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Hai subito un infortunio? Ti tornano i conti?

Possiedi una polizza infortuni e vuoi capire come funziona il criterio d’ indennizzo dell’invalidità permanente?  Le polizze infortuni  soprattutto quelle di ultima concezione, presentano franchigie variabili in funzione del capitale assicurato, più la somma è maggiore e più alte sono le franchigie che l’assicuratore applica. Per fare un esempio prediamo un campione comune di clausola di polizza infortuni sezione invalidità permanente Groupama assicurazioni prodotto PLURIATTIVA INFORTUNI (mod 2500601 del 01/12/2010)

da 0 a 150.000,00 Euro franchigia 3%

da 151.000,00 a 400.000,00 Euro franchigia 5%

da 401.000,00 a 800.000,00 Euro franchigia 10%

da 800.000,00 Euro franchigia 15%

Ora facciamo l’esempio semplice, l’infortunio ha provocato un’ invalidità accertata del 15%, quanto verrà liquidato all’assicurato? Ora farò i calcoli passo dopo passo:

sul primo scaglione 15%-3% di franchigia = 12%x1.500,00 Euro a punto = 18.000,00 Euro

sul secondo scaglione 15%-5% di franchigia = 10%x2.500,00 Euro a punto = 25.000,00 Euro

sul terzo scaglione 15%-10% di franchigia = 5%x4.000,00 Euro a punto = 20.000,00 Euro

sul quarto scaglione 15%-15% di franchigia = 0%

Totale indennizzo 63.000,00 Euro, questo è il ragionamento delle polizze infortuni. La differenza può stare, nell’ampiezza delle somme, negli scaglioni e le relative franchigie. Esistono anche altri criteri che generalmente sono ancora più sfavorevoli agli assicurati. A cosa fare attenzione?  Puntare a contratti a scaglioni ampi, maggiori sono meglio è, franchigie basse ed avere 2/3/4 contratti assicurativi infortuni con compagnie diverse, in modo da beneficiare della franchigia bassa del primo scaglione o meglio di nessuna e cosi facendo si ha il miglior indennizzo senza rinunciare a capitali importanti. Quest’ultimo tipo di valutazione che ho fatto, richiede la professionalità di un tecnico specializzato nel settore infortuni, con conoscenze appropriate del mercato, dei prodotti e di come combinarli insieme.

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Polizze Mutuo, costi ed interessi alle stelle

 Possiedi un mutuo?

Molti clienti richiedono consulenze per garanzie a favore della banca e generalmente sono due le tipologie, incendio scoppio ed esplosione dell’immobile, ed il caso morte a garanzia del debito con l’istituto bancario. Come prima premessa, le banche non possono obbligare nessun cliente a contrarre la garanzia direttamente nell’ Istituto, il cliente può scegliere dove preferisce assicurarsi. Le Banche hanno abitudine di spalmare il costo della polizza assicurativa all’interno delle rate di mutuo. Tutto ciò cosa prevede? La Banca oltre ad incassare in anticipo la polizza  per l’intera durata, applica gli interessi calcolati sul mutuo anche per la quota assicurativa emessa a proprio favore. Se il mutuo viene estinto anticipatamente ? Se richiedo la surroga? Nel primo caso è previsto il rimborso del premio al netto delle imposte già corrisposte, un bel -22.25%, nel secondo caso occorre solo variare il vincolo a favore del nuovo ente creditore. Il nostro consiglio è quello di scegliere la propria compagnia di assicurazione facendo un confronto con almeno 3 diversi Competitor. Pagare annualmente il premio di polizza e non scegliere mai la forma anticipata. Molta attenzione alle dichiarazioni del questionario anamnestico per la polizza caso morte.

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Malattie e complicanze familiari, una polizza che può aiutare le famiglie

Quando i figli pensano ai propri genitori?

È molto importante che i figli in età adulta pensassero a garantire economicamente il proprio futuro anche per la salute dei propri genitori. È un ragionamento un’pò contorto, ma cerco di spiegarmi. Esistono polizze di assicurazione che garantiscono il sostentamento dei propri genitori a causa di infortuni gravi o ancor peggio di malattie degenerative, in modo da poter far fronte a spese inaspettate, come un abitazione più comoda a piano terra, ad un assistente giornaliero senza intaccare il tenore di vita attuale dei familiari. Altro aspetto fondamentale da non sottovalutare, è che l’uso di questa tipologia d’investimento permette ai figli di avere maggior tempo disponibile per dedicarsi ai tanti impegni familiari. Per polizze così complesse devono essere valutati scrupolosamente i contenuti onde evitare spiacevoli inconvenienti. Le attenzioni vanno rivolte soprattutto all’ età massima assicurabile, alle malattie escluse ed alla durata delle garanzie.

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Regole, regole e ancora regole, le mille e precise regole delle polizze

Avete sentito parlare di come i periti valutano i beni danneggiati o distrutti? Quando si parla di danni alla proprietà si fa quasi sempre riferimento ad un’unica regola contrattuale prediletta dalle compagnie di assicurazione, l’assicurazione è prestata a valore a nuovo. Con questo termine entra in scena l’art 1907 del codice civile, definendo che i beni distrutti vengono risarciti in base al valore a nuovo per lo stesso grado di rendimento, qualità ed equivalenza. È molto importante che prima di indicare alla compagnia i valori delle cose da assicurare, preparare una stima dettagliata ed attenta delle proprietà come se le dovesse ricomprarle nuove, comunicando poi i valori all’assicurazione.

Quali sono le conseguenze di una cattiva stima?  L’ imprecisione, determina una riduzione dell’importo liquidato in proporzione di quant’è sotto-stimato. Molti pensano, ma non danneggerò mai tutta la merce, attrezzature, macchinari etc…, perché assicurarla completamente? La regola è unica, vale sia per sinistri catastrofali che per piccoli eventi. Occhio alle dichiarazioni di stime non effettuate coerentemente a regola d’arte.  In tal caso non c’è alcuna responsabilità dell’assicuratore, lui indica nel contratto quanto gli viene comunicato. Oltre a questo tipo di metodo di determinazione delle somme ne esistono delle altre che ne parlerò nei prossimi articoli. Esistono programmi che permettono di verificare e manutenere il valore delle cose da assicurare.

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Esperienze sulle polizze danni materiali diretti

Nel corso degli anni mi sono concentrato e specializzato sui problemi assicurativi delle imprese del territorio Toscano, rilevando una serie di future problematiche, che secondo me sono per loro sono del tutto inaspettate. Partendo dai loro beni, una serie di lacune sono probabilmente dovute anche una scarsa qualità sul mercato di mediatori in grado di saper rappresentare ad un imprenditore quali rischi corre e come può trasferirli al mercato assicurativo.
La base sul quale si fonda il principio per cui mi assicuro è ripristinare la situazione ante sinistro, immaginando anche le conseguenze degli eventi per poi costruire strumenti specifici per affrontarli. Facendo ora un semplice esempio, riscontro che il 99% delle aziende possiede una polizza danni materiali e diretti e la stessa % non ha matematicamente garantito i danni conseguenti da tali eventi. Quali danni provoca l’incendio/l’allagamento/il terremoto/fenomeno elettrico? La distruzione dei beni, ma non pensate che i danni siano soprattutto: Interruzione o sospensione di attività? Spese fisse ed insopprimibili che continuano a correre? Perdita di quote di mercato causa della mancata presenza? Perdite di profitti? Sciacallaggio della clientela? Spese per sostenere maggiori costi di produzione verso terzi fornitori? Pensate vi sono stime che identificano che i danni indiretti provocano all’ azienda una perdita ben 2.5 volte superiori al puro danno materiale diretto ai beni. Esistono calcoli e sistemi specifici per garantire tali perdite.

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L’importanza delle dichiarazioni prima del contratto di Rc Professionale

Quando si contrae una polizza di Rc. Professionale si dichiarano sempre i fatti accaduti negli anni precedenti, tali dichiarazioni sono fondamentali ai fini degli art. 1892 e 1893 del codice civile. In questo caso mi riferisco in particolare alla domanda, sei a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a future richieste di risarcimento? Qui è il nocciolo della questione, come spiegato nei precedenti articoli su cosa sia un sindacato e quali sono le proprie funzioni, l’assicurato deve fare molta attenzione ai risvolti della domanda. Cosa s’intende per circostanze? La circostanza è qualsiasi atto o fatto che l’assicurato conoscesse prima della stipula del contratto che potrebbe dare origine ad una futura richiesta. Mi sono trovato in alcune circostanze dove il reclamante ma soprattutto il suo avvocato all’ interno della successiva richiesta, faccia riferimento a telefonate e/o accordi verbali, semplicemente questa potrebbe diventare una prova della conoscenza di tale circostanza. Ovviamente da ciò tralasciamo quando ci sono chiari messaggi anche via e-mail anche destinati a terzi e per conoscenza con il professionista. Tutto ciò nelle polizze professionali può far perdere la possibilità di essere indennizzati se il professionista non riesce a provare che non ha dichiarato tale falsità per trarne un beneficio ed essere assicurato. Per cui su cosa concentrarsi? In corso d’ anno dichiarare obbligatoriamente entro e non oltre 30 giorni tutte le circostanze/fatti che potrebbero far presumere una futura richiesta di risarcimento e alla scadenza dell’annualità senza tacito rinnovo (se assicurati con compagnie del Mercato di Londra) controllare sempre il numero di sindacato, accertandosi che sia il medesimo anche per l’anno successivo. Qualora cambiasse il Sindacato, da prendere come obbligo di comunicare prima della scadenza all’attuale assicuratore le circostanze facendosi aprire un sinistro cautelativo. Ricordate cosa ho scritto sulla prescrizione.

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Tacito rinnovo PRO E CONTRO

Polizze di assicurazioni con o senza il tacito rinnovo?

Come premessa almeno per il momento il tacito rinnovo si applica nelle polizze che non rientrino a far parte del settore auto.

L’importanza di avere il tacito rinnovo in una polizza professionale permette all’assicurato di stare tranquillo per il prossimo rinnovo di copertura. La tutela per l’assicurato è che se l’assicuratore non volesse rinnovare il contratto deve obbligatoriamente comunicarlo con 30 giorni di preavviso. Nel mercato Italiano, hanno avuto molto successo le Compagnie Estere, che molto spesso non hanno il tacito rinnovo sulle polizze professionali. Il mercato di Londra generalmente non lo prevede  per varie ragioni, ad esempio  un cambio di Sindacato. Per concludere credo che in generale per l’assicurato sia più semplice e favorevole avere una polizza con il tacito rinnovo che per non precludersi eventuali valutazioni comporta avere una buona organizzazione delle scadenze che permetta di valutare altre compagnie con la dovuta calma nei tempi stabiliti dalla proroga automatica. All’opposto del tacito rinnovo, non averlo permette di rivedere annualmente il contratto in corso ridefinendo e/o confermare nuove e/o precedenti condizioni. Anche questa soluzione è molto importante, molti sinistri accadono di non essere coperti perché l’assicurato ritiene per scontato di essere garantito dalla polizza professionale e l’assicuratore per propria natura non ricopre un ruolo consulenziale con un pessimo risultato finale per entrambi.

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Il Mercato delle Assicurazioni di Londra

Ha mai sentito parlare dei famosi Assicuratori di Londra? 

Ne ha sentito parlare ma non conosci i suoi meccanismi? 

Pensi che siano una Compagnia di Assicurazione ? 

Gli Assicuratori di Londra in se non sono una compagnia di assicurazione ma un vero e proprio          ‘’ Market’’. Questo Mercato è formato da membri degli assicuratori che supportano con un capitale uno o più sindacati. Quest’ultimi sottoscrivono ed approvano i testi di polizza. Coverholder, Broker ed altre organizzazioni sono i canali distributivi, ad ogni sindacato appartiene un numero identificativo.

Tutte le polizze con lo stesso marchio sono uguali? 

Ogni polizza ha un testo diverso da un’altra, per cui garanzie, limiti, franchigie e scoperti diversi.

Come mai nelle polizze è riportata la % di ogni sindacato?

Ogni polizza degli Assicuratori di Londra è sottoscritta da uno o più Sindacati, in alto a dx o in fondo al contratto sono riportate le % dei sindacati.

Ora facciamo un esempio, esistono polizze con un unico sindacato, per cui leggeremo 100%, in altre leggeremo una serie di percentuali e numeri corrispondenti a più sindacati, quali differenze?

Nel caso di sottoscrizione con unico sindacato al 100% il sinistro viene gestito senza suddivisione di quote.

Nel Secondo caso ipotizzando un rischio sottoscritto da 5 sindacati ognuno con quota del 20%, in caso di sinistro liquidabile in 100.000 € ognuno dei sottoscrittori coinvolti risarcirà € 20.000 ed in questo caso è valida la  ‘’Clausola di responsabilità disgiunta’’ riportato in tutte le polizze del Mercato di Londra.

Nel secondo caso ci troviamo in situazione assimilabile alla “coassicurazione” ove ogni singolo sindacato risponde solo ed esclusivamente per la propria quota parte senza alcun vincolo di responsabilità solidale verso gli altri.

In definitiva è molto importante capire ‘’come sempre’’ Chi sarà il partner giusto a garantire i RISCHI PROFESSIONALI?

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Il Tempismo dell’assicurato

Avete sentito parlare di prescrizione del sinistro? È richiesto all’assicurato un atteggiamento di controllo sui termini delle comunicazioni relative al sinistro e/o ad una potenziale circostanza di responsabilità civile professionale. I termini di prescrizione sono due anni e decorrono sempre dal momento in cui si viene a conoscenza del fatto e/o sinistro. Qualora l’assicurato dimentichi tale comunicazione, perderà la possibilità di essere garantito nel risarcimento del danno. Molta attenzione deve essere fatta soprattutto quando si varia la Compagnia Assicurativa. Occhi aperti, un buon metodo è avere uno scadenzario sinistri, oltre che un Mediatore Specializzato. Di eseguito un link utile  la prescrizione