Alessandro Lombardi Nessun commento

Da un attento studio di tutte le polizze Rc Professionali in circolazione, siamo arrivati alla conclusione che aver messo l’obbligo di assicurazione per i professionisti è una vera vergogna. Non perché il professionista non debba essere assicurato, anzi, ma perché lo Stato non ha obbligato le assicurazioni a commercializzare delle polizze adeguate, che coprano tutti i rischi a cui va in contro un professionista.

In questo tipo di casistica rientrano tutte le polizze emesse dalle principali Compagnie di assicurazione.

Essendo specialisti nel settore delle rc professionali, di seguito elenco alcune lacune che dobbiamo garantire ai professionisti.

  • Rc solidale: questa parte è importantissima. Non averla può voler dire chiudere l’attività. Non vengono garantiti i danni di cui risulta responsabile in via di solidarietà. In caso di lavoro con altri soggetti (imprese, geometri, architetti, commercialisti, ecc), ognuno probabilmente ha la sua percentuale da risarcire. Questa quota parte dovuta è coperta nei limiti dei massimali stabiliti anche dalle altre compagnie. Ma, se in questi anni gli altri soggetti avessero chiuso o dovessero risultare insolvibili, cosa succede? Tutto l’ammontare del danno verrebbe richiesto al professionista rimasto in attività (per effetto della solidale art. 2055 C.C.). La polizza deve prevedere sempre e comunque i danni derivanti la responsabilità solidale;(in allegato un articolo del Sole 24)
  • Nessun sotto limite: mentre la polizza delle altre compagnie per determinati rischi copre solo per una parte del massimale indicato in polizza (per esempio se ha scritto in polizza massimale 1.000.000 di euro, ci sono dei casi in cui nelle condizioni di polizza sono indicati con un massimale a parte, normalmente molto più basso). Un esempio sono i danni patrimoniali dove ci sono sotto limiti anche a 100.000 Euro). Le nostre soluzioni coprono qualsiasi danno con il massimale scelto e indicato in polizza. Un elenco dei danni dove ci sono sotto limiti e siete coperti solo in parte sono: mancato rispetto dei vincoli urbanistici, direzione dei lavori, legge 81.2008, danni patrimoniali, interruzione sospensione o tardata inizio attività;
  • Presenza di una Franchigia e non di Scoperti: è presente uno scoperto in caso di sinistro che ammonta tra un 10% e un 20%. Significa che in caso di sinistro il 10% o il 20% dell’ammontare del danno è a carico dell’assicurato e non coperto dall’assicurazione. Nelle nostre soluzioni è presente solo una franchigia, da scegliere da un minimo di 1000 euro a salire. La franchigia è una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato, scelto insieme alla stipula, che non dipende dall’ammontare del danno creato;
  • Mancata rispondenza dell’opera, limiti di massimali e limiti temporali. Vedo molto spesso da tre mesi a dodici/ventiquattro mesi. Quanti sono gli anni di responsabilità di un professionista? Almeno dieci, ed in alcuni si parla di responsabilità illimitata (detta resp. Aquiliana art 2043 cc). Scegliere polizze che non abbiano alcun limite temporale;
  • Retroattività illimitata: molte hanno una limitazione nella retroattività, per esempio 10 anni. Pretendete di essere assicurati sin dal primo giorno di esercizio, con retroattività illimitata;
  • Prezzo: Lasciato per ultimo perché rispetto alle gravi carenze elencate in precedenza, ci sembrava meno importante il valore del prezzo. Il premio di assicurazione rappresenta il primo sinistro per l’assicurato, tenerlo sotto controllo è di fondamentale importanza dopo aver considerato tutti i rischi che l’attività.

Occhio: Ricordo a tutti le polizze hanno ancora il tacito rinnovo 60 giorni, è indispensabile muoversi in tempo.