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Carrelli elevatori

I CARRELLI ELEVATORI POSSONO CIRCOLARE IN STRADA_? QUALI SONO LE STRADE NON CONSIDERATE AD USO PUBBLICO_?

Con i carrelli elevatori posso circolare davanti alla mia azienda?

Cerco di chiarire come funziona una polizza sui carrelli elevatori non iscritti al PRA. La polizza copre esclusivamente le responsabilità civile terzi per i danni che i suddetti provocano negli spazi aziendali e di pertinenza dell’assicurato.

Cosa si intende di pertinenza? Un piazzale non recintato davanti alla fabbrica di pertinenza del fabbricato è considerato suolo pubblico o privato?

Qualora il piazzale non sia recintato ci sono molte interpretazioni in merito, perché è vero che il carrello non può circolare sulle aree del suolo pubblico ma allo stesso tempo il piazzale davanti ad un’azienda che per arrivarci ci deve essere l’intenzione di dirigersi verso quell’azienda per scaricare le merce, visitare l’azienda, durante l’orario e giorni di lavoro per i dipendenti, per cui è come se entrassimo in una proprietà privata, adibita ai locali aziendali e non ad area di uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, dei veicoli e degli animali. Per cui nella vostra polizza di assicurazione Rc generale, prevedete l’estensione a carrelli elevatori e muletti per la circolazione nei perimetri e piazzali aziendali, non importa avere una polizza specifica per ogni singolo carrello elevatore. Mi raccomando, non potrete attraversare per alcun motivo la strada, tranne se in possesso di un permesso rilasciato dal comune di appartenenza. Per una consulenza personalizzata a.lombardi@inmoore.com

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Rischi del trasporto

Durante i trasporti i rischi di perdite e/o di danni alle merci possono essere elevati ed a volte inevitabili, quindi è importante gestire queste operazioni in maniera sicura ed efficace, contenendo i rischi e garantendo delle coperture di risarcimento adeguate in caso di eventuali problemi.
In sintesi la polizza copre i rischi di danneggiamento che le merci possono subire in occasione di trasferimento, tutela tutte le tipologie di merci in ogni parte del mondo e tramite qualunque mezzo, e copre ogni genere di movimento che la merce può subire, anche diverso dalla compra-vendita, come:

− merci in conto lavorazione;
− trasferimenti tra società collegate, consociate;
− resi di merce e merci di ritorno;
− trasferimenti tra depositi e magazzini della propria organizzazione e/o di terzi;
− spedizioni di materiale pubblicitario;
− partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e relative giacenze.

   VANTAGGI:

– Abbiamo ottimi prezzi, ed il tasso applicato viene deciso da noi insieme alla compagnia.
– FR peritale di € 1.500,00 ovvero, non viene  mandato al cliente il perito fino a sinistri contenuti di  € 1.500,00;
– Preventivazione  veloce;
– Competenza e  professionalità.

Contattaci a info@inmoore.com

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Covid dipendenti azienda

Il nuovo piano assicurativo studiato e pensato a seguito dell’emergenza sanitaria venutasi a creare nel nostro paese a causa del contagio da Covid-19:

– Indennità da Ricovero di € 100,00 per ogni giorno di ricovero successivo al 7° e per un massimo di 10 giorni;

– Indennità da convalescenza di € 3.000,00 corrisposta alla dimissione a seguito di ricovero in terapia intensiva;

– Assistenza Post-Ricovero superiore a 7 giorni, per il recupero della salute e gestione familiare quali ad esempio:

Trasporto in autoambulanza;

Invio collaboratrice familiare 5 ore;

Invio Baby sitter 5 ore;

Consegna spesa a domicilio;

E’ valida per infezioni diagnosticate in Italia dopo la decorrenza di polizza; E’ rivolta solo al dipendente o persona con rapporto di lavoro assimilabile con età massima di 70 anni; E’ attivabile solo per la totalità dei dipendenti; Sono esclusi personale medico, professioni sanitarie,dipendenti di farmacie, membri di protezione civile; Premio per dipendente € 9,00

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Regole, regole e ancora regole, le mille e precise regole delle polizze

Avete sentito parlare di come i periti valutano i beni danneggiati o distrutti? Quando si parla di danni alla proprietà si fa quasi sempre riferimento ad un’unica regola contrattuale prediletta dalle compagnie di assicurazione, l’assicurazione è prestata a valore a nuovo. Con questo termine entra in scena l’art 1907 del codice civile, definendo che i beni distrutti vengono risarciti in base al valore a nuovo per lo stesso grado di rendimento, qualità ed equivalenza. È molto importante che prima di indicare alla compagnia i valori delle cose da assicurare, preparare una stima dettagliata ed attenta delle proprietà come se le dovesse ricomprarle nuove, comunicando poi i valori all’assicurazione.

Quali sono le conseguenze di una cattiva stima?  L’ imprecisione, determina una riduzione dell’importo liquidato in proporzione di quant’è sotto-stimato. Molti pensano, ma non danneggerò mai tutta la merce, attrezzature, macchinari etc…, perché assicurarla completamente? La regola è unica, vale sia per sinistri catastrofali che per piccoli eventi. Occhio alle dichiarazioni di stime non effettuate coerentemente a regola d’arte.  In tal caso non c’è alcuna responsabilità dell’assicuratore, lui indica nel contratto quanto gli viene comunicato. Oltre a questo tipo di metodo di determinazione delle somme ne esistono delle altre che ne parlerò nei prossimi articoli. Esistono programmi che permettono di verificare e manutenere il valore delle cose da assicurare.

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Esperienze sulle polizze danni materiali diretti

Nel corso degli anni mi sono concentrato e specializzato sui problemi assicurativi delle imprese del territorio Toscano, rilevando una serie di future problematiche, che secondo me sono per loro sono del tutto inaspettate. Partendo dai loro beni, una serie di lacune sono probabilmente dovute anche una scarsa qualità sul mercato di mediatori in grado di saper rappresentare ad un imprenditore quali rischi corre e come può trasferirli al mercato assicurativo.
La base sul quale si fonda il principio per cui mi assicuro è ripristinare la situazione ante sinistro, immaginando anche le conseguenze degli eventi per poi costruire strumenti specifici per affrontarli. Facendo ora un semplice esempio, riscontro che il 99% delle aziende possiede una polizza danni materiali e diretti e la stessa % non ha matematicamente garantito i danni conseguenti da tali eventi. Quali danni provoca l’incendio/l’allagamento/il terremoto/fenomeno elettrico? La distruzione dei beni, ma non pensate che i danni siano soprattutto: Interruzione o sospensione di attività? Spese fisse ed insopprimibili che continuano a correre? Perdita di quote di mercato causa della mancata presenza? Perdite di profitti? Sciacallaggio della clientela? Spese per sostenere maggiori costi di produzione verso terzi fornitori? Pensate vi sono stime che identificano che i danni indiretti provocano all’ azienda una perdita ben 2.5 volte superiori al puro danno materiale diretto ai beni. Esistono calcoli e sistemi specifici per garantire tali perdite.

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Malattie professionali: criteri, lacune, rischi

Quali sono le conseguenze di cambiare la compagnia di assicurazione per la responsabilità civile Generale di un’azienda? Molte volte vediamo che le persone cambiano le proprie polizze aziendali senza farsi troppe domande, ne tantomeno gli addetti del settore si fanno molti scrupoli. Quali sono i rischi per un azienda nel cambiare una polizza di responsabilità civile generale? La polizza di responsabilità civile generale comprende anche la garanzia di responsabilità civile operai qualora ci fosse un’azione di rivalsa promossa dall’ Inail a seguito di una responsabilità aziendale nel non aver rispettato al 100% i criteri di sicurezza. Oltre a garantire gli infortuni durante l’orario di lavoro, la polizza di responsabilità civile operai garantisce anche le malattie professionali che i lavoratori contraggono nel periodo di lavoro presso l’azienda assicurata. Le polizze in commercio generalmente al cambio di compagnia di assicurazione cessano di prestare la propria garanzia per le malattie non denunciate durante il periodo di assicurazione, ma non solo, anche la nuova polizza non copre retroattivamente le malattie che il lavoratore potrebbe aver contratto nel precedente periodo, salvo il caso di raccordo di garanzia, tutela a favore dell’assicurato poco conosciuta ne presentata, senza di questa l’assicurato rimane privo di copertura. Stiamo parlando di una delle polizze più importanti ai fini della tutela del patrimonio aziendale. Quali lacune ci sono nei contratti assicurativi di rc Generale aziendale? Con una nostra consulenza potrai conoscere le lacune del tuo contratto rispetto alle tue esigenze aziendali, contatta uno dei nostri consulenti.

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Responsabilità degli amministratori

Breve presentazione del sistema normativo vigente, in relazione alle responsabilità societarie e personali dei titolari di azienda.
Le polizze assicurative, nascono per sostituirsi agli obblighi di indennizzo, che il sistema normativo vigente impone. Tralasciando la letteratura in materia di assicurazioni e la dottrina in campo  normativo, ad oggi il decreto legislativo 231 del 2001 detta le principali regole di comportamento da seguire per non incappare in sanzioni economiche.
Il D.lg. 231 ha controvertito il  broccato: societas delinquere non potest, distruggendo  le fondamenta di una “tipicità” tutta  italiana delle forme giuridiche societarie a responsabilità limitata; vanificando di fatto, la certezza  di una massima responsabilità economica, fino all’entità estrema del capitale sociale
Infatti, l’evoluzione normativa, ha responsabilizzato le società e gli amministratori delle stesse fino a farli rispondere, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate, dei danni ad essi imputati con capitali congrui al risarcimento degli stessi.
In sostanza, oggi è possibile esercitare una banalissima richiesta  danni ed aspettarsi un risarcimento, o meglio pretendere un compenso per eventuali disagi subiti. Utilizziamo non a caso  “compenso”, in quanto spesso l’unico a trarre vantaggio da queste esosità è solo lo studio legale per la gestione della fantomatica richiesta.
Ciò nonostante è lecito, plausibile, e perfettamente in linea con le normative  richiedere forme di indennizzo per danni subiti o presunti tali nei confronti di società o relative figure apicali, con l’intendimento di recuperare quanto perso.
Molti  esempi, possono spiegare le varie sfaccettature delle moltissime richieste già pervenute presso svariate  aziende, ma il nostro primo intento è comunicare quanto è accaduto dal punto di vista normativo e come a distanza di dieci anni, la scarsa conoscenza possa mettere a rischio ingenti patrimoni.
Il viatico della nostra azienda, è quello che la prima assicurazione è la conoscenza del rischio, se il mercato, o il sistema normativo cambiano, solitamente  i rischi possono amplificarsi e riteniamo che questo sia l’esempio più lampante di come ciò possa accadere.
Addentrandoci all’interno del decreto, cercando di tediarvi il meno possibile, specifichiamo che il testo detta come orientarsi e di quanto necessario dotarsi, per non incappare in inadempienze alla stessa normativa e quindi  come si debbano istituire degli organismi di vigilanza, atti sollevare  la società da eventuali colposità riconducibili alle figure apicali dell’azienda.
In sostanza la normativa responsabilizza le aziende e le sue figure principali, ma le esenta  dalla responsabilità dell’accaduto se hanno  adottato i sistemi di vigilanza aziendali per impedire che il fatto possa accadere.
È come se avendo l’allarme di rilevatore fumo in azienda, non potesse bruciare il materiale contenuto e se casomai bruciasse, avendo installato il rilevatore non pagheremmo i relativi danni  alla merce…magari di terzi.
Ovviamente estremizziamo, ma se cambiamo esempio e lo rendiamo più pratico, la casistica diventa imbarazzante, ed il rapporto tra presenza e relativa efficacia degli  organismi di vigilanza in seguito ad un fatto colposo  non trova legame, se non in minima parte.
Chi è in grado provare che l’aver istituito un efficacissimo organismo di vigilanza, non possa determinare un caso di demansionamento nei confronti di un dipendente, un caso di presunto mobbing, un infortunio sul lavoro mortale, un ammanco economico da parte dell’amministratore delegato della azienda, e che quindi la diretta conseguenza non sia la  richiesta di risarcimento.
Fondamentalmente la normativa esiste, ha la sua efficacia, di sicuro ha la sua obbligatorietà, ma non rende le aziende scevre dal rischio, dalla necessità di fornire un indennizzo, e quindi non elimina la responsabilità.
Indubbiamente il legislatore ha voluto istituire delle normative a difesa dei sempre più frequenti casi di aziende che “non avendo nulla da perdere” onoravano sempre meno i propri doveri. Tale proposito a nostro avviso condivisibile, ha però dato luogo ad una reazione a catena di responsabilità ed eventuali richieste danni che le aziende interessate ad oggi non sono minimamente preparate a colmare ed altrettanto minimamente consapevoli della loro portanza ed esistenza.
Benché il decreto sia rivolto a tutte le forme giuridiche presenti, solo le aziende più grandi si sono sentite in obbligo di porvi attenzione. Nomi altisonanti, fanno mostra di quanto hanno realizzato, ed altrettante aziende del settore si vantano di come siano in grado di organizzare l’azienda in relazione al decreto.
Ovviamente non è nostra intenzione fare alcuna polemica, tutt’altro, ma da un’ analisi di quanto sta accadendo, dopo una banalissima ricerca su internet, si evidenzia come una nota azienda italiana del gas riporti sul proprio sito istituzionale:

Il decreto legislativo n° 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società in base alla quale queste possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società dagli amministratori o dai dipendenti. La responsabilità della Società viene esclusa se essa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi e ha istituito un Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli.

(Nome Azienda) ha approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in data  2 febbraio 2012. Grande attenzione viene prestata dalla Società alle attività di attuazione del modello, con particolare riferimento al perfezionamento delle procedure aziendali, alla formazione del personale e allo svolgimento di specifici programmi di controllo.

Una digressione, come mezzo di supporto, alla tesi che se una normativa esiste, e sia da  rispettare, i mezzi atti all’uopo non sono la sola soluzione alla eliminazione del rischio. La presenza  di un organismo di vigilanza non può che essere equiparata alla riduzione di un rischio ma non alla sua totale eliminazione.

Pertanto l’assunto di cui sopra, ci spinge ad aggiornare tutti  i nostri interlocutori su come sia importante conoscere il “rischio” e rinfrescare le 4 principali regole che permettono la  salvaguardia di quanto riteniamo importante:

  • La conoscenza del rischio (come prima assicurazione)
  • La riduzione del rischio (qualsiasi mezzo atto a ridurne le possibilità di accadimento)
  • La totale/parziale assunzione del rischio (avendo i mezzi per fare fronte ad eventuali richieste)
  • La totale eliminazione del rischio (utilizzando lo strumento assicurativo che protegga dalle conseguenze dello stesso)

Oggi lo strumento commercializzato sul mercato assicurativo è una polizza chiamata D&O per esteso Directors and Officers Liability,  una copertura assicurativa che ha per  oggetto la tutela dell’azienda che la contrae in merito alle richieste danni imputabili alla società stessa, per tutti i fatti illeciti compresi in garanzia, ivi inclusi costi,oneri e spese.
Questo prodotto permette di colmare gli spazi presenti tra le svariate possibilità di richieste danni e la normativa in corso. Paradossalmente, ad oggi sul mercato esiste una normativa che responsabilizza, ma non si conosce se non in minima parte, la polizza che assicura. È parte  fondamentale  del nostro lavoro, veicolare quali siano gli strumenti utilizzabili per la difesa del “patrimonio personale”, in relazione ai rischi che si corrono.
Le molteplici estensioni di garanzia presenti in questi contratti, possono essere una valida soluzione per garantire  la tranquillità anche del personale dipendente con ruoli di rilievo, non di meno per l’azienda che  ricopre  sempre la  responsabile principale.
Nel ringraziarvi del tempo dedicato alla lettura della presente, e sperando di avervi fatto cosa gradita, confermiamo la nostra disponibilità a trattare l’argomento assicurativo D&O, in maniera più tecnica ed ancora più approfondita.

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Istallatori, imprese edili e imprese di pose in opera? Attenzione ai problemi dietro l’angolo!

Vi hanno proposto di cambiare la Vs polizza di assicurazione? Fate attenzione, comunemente le polizze di responsabilità civili generali delle imprese non sono ne Claims made ne Loss occurrence. Vi spiego il perché, la Claims Made ‘’a richiesta fatta’’ opera nel momento in cui il danno viene denunciato indipendentemente dal momento in cui è stato eseguito il lavoro, la loss occurrence ‘’insorgenza del danno’’ opera nel momento in cui hai effettuato il lavoro e rimane valida per tutta la durata delle responsabilità previste dalla legge. Molte ‘’per non dire quasi tutte’’ delle polizze assicurative anche delle migliori compagnie di assicurazione non sono paragonabili ne all’una ne all’altra formula. Se leggiamo in maniera attenta i testi delle polizze vi renderete conto che molte polizze citano che, la denuncia del sinistro deve pervenire alla compagnia nel momento in cui viene comunicato al cliente ‘’assicurato’’ la richiesta di risarcimento o eventualmente in maniera cautelativa ‘’presente solo in pochi testi’’ la possibilità di aver provocato un danno ‘’ma sempre nel periodo di decorrenza dell’assicurazione’’. Con quest’ultima perla le assicurazioni si riparano dalle richieste denunciate a posteriori dalla data di cessazione dell’assicurazione.  Qual è la problematica nascosta? Facciamo l’ipotesi che un’istallatore ha eseguito la posa in opera nel Settembre 2016 e nel Marzo 2017 decida di spostare la propria polizza di Rc Generale con altra Compagnia, nel Maggio 2017 riceve una richiesta di risarcimento per un lavoro eseguito lo scorso Gennaio 2017, come va a finire? Molto probabilmente nessuna polizza coprirà il danno perché non è stato denunciato durante il periodo di validità del contratto nel quale ricade il momento in cui ha effettuato il lavoro. Come fare ad avere una polizza che scavalca questi problemi? Dovreste acquistare solo polizze Loss occurrence perfette o al massimo una formula Claims Made pura. Oppure far inserire all’ interno della nuova polizza la clausola di raccordo che garantisca anche le attività pregresse.