Alessandro Lombardi Nessun commento

Breve presentazione del sistema normativo vigente, in relazione alle responsabilità societarie e personali dei titolari di azienda.
Le polizze assicurative, nascono per sostituirsi agli obblighi di indennizzo, che il sistema normativo vigente impone. Tralasciando la letteratura in materia di assicurazioni e la dottrina in campo  normativo, ad oggi il decreto legislativo 231 del 2001 detta le principali regole di comportamento da seguire per non incappare in sanzioni economiche.
Il D.lg. 231 ha controvertito il  broccato: societas delinquere non potest, distruggendo  le fondamenta di una “tipicità” tutta  italiana delle forme giuridiche societarie a responsabilità limitata; vanificando di fatto, la certezza  di una massima responsabilità economica, fino all’entità estrema del capitale sociale
Infatti, l’evoluzione normativa, ha responsabilizzato le società e gli amministratori delle stesse fino a farli rispondere, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate, dei danni ad essi imputati con capitali congrui al risarcimento degli stessi.
In sostanza, oggi è possibile esercitare una banalissima richiesta  danni ed aspettarsi un risarcimento, o meglio pretendere un compenso per eventuali disagi subiti. Utilizziamo non a caso  “compenso”, in quanto spesso l’unico a trarre vantaggio da queste esosità è solo lo studio legale per la gestione della fantomatica richiesta.
Ciò nonostante è lecito, plausibile, e perfettamente in linea con le normative  richiedere forme di indennizzo per danni subiti o presunti tali nei confronti di società o relative figure apicali, con l’intendimento di recuperare quanto perso.
Molti  esempi, possono spiegare le varie sfaccettature delle moltissime richieste già pervenute presso svariate  aziende, ma il nostro primo intento è comunicare quanto è accaduto dal punto di vista normativo e come a distanza di dieci anni, la scarsa conoscenza possa mettere a rischio ingenti patrimoni.
Il viatico della nostra azienda, è quello che la prima assicurazione è la conoscenza del rischio, se il mercato, o il sistema normativo cambiano, solitamente  i rischi possono amplificarsi e riteniamo che questo sia l’esempio più lampante di come ciò possa accadere.
Addentrandoci all’interno del decreto, cercando di tediarvi il meno possibile, specifichiamo che il testo detta come orientarsi e di quanto necessario dotarsi, per non incappare in inadempienze alla stessa normativa e quindi  come si debbano istituire degli organismi di vigilanza, atti sollevare  la società da eventuali colposità riconducibili alle figure apicali dell’azienda.
In sostanza la normativa responsabilizza le aziende e le sue figure principali, ma le esenta  dalla responsabilità dell’accaduto se hanno  adottato i sistemi di vigilanza aziendali per impedire che il fatto possa accadere.
È come se avendo l’allarme di rilevatore fumo in azienda, non potesse bruciare il materiale contenuto e se casomai bruciasse, avendo installato il rilevatore non pagheremmo i relativi danni  alla merce…magari di terzi.
Ovviamente estremizziamo, ma se cambiamo esempio e lo rendiamo più pratico, la casistica diventa imbarazzante, ed il rapporto tra presenza e relativa efficacia degli  organismi di vigilanza in seguito ad un fatto colposo  non trova legame, se non in minima parte.
Chi è in grado provare che l’aver istituito un efficacissimo organismo di vigilanza, non possa determinare un caso di demansionamento nei confronti di un dipendente, un caso di presunto mobbing, un infortunio sul lavoro mortale, un ammanco economico da parte dell’amministratore delegato della azienda, e che quindi la diretta conseguenza non sia la  richiesta di risarcimento.
Fondamentalmente la normativa esiste, ha la sua efficacia, di sicuro ha la sua obbligatorietà, ma non rende le aziende scevre dal rischio, dalla necessità di fornire un indennizzo, e quindi non elimina la responsabilità.
Indubbiamente il legislatore ha voluto istituire delle normative a difesa dei sempre più frequenti casi di aziende che “non avendo nulla da perdere” onoravano sempre meno i propri doveri. Tale proposito a nostro avviso condivisibile, ha però dato luogo ad una reazione a catena di responsabilità ed eventuali richieste danni che le aziende interessate ad oggi non sono minimamente preparate a colmare ed altrettanto minimamente consapevoli della loro portanza ed esistenza.
Benché il decreto sia rivolto a tutte le forme giuridiche presenti, solo le aziende più grandi si sono sentite in obbligo di porvi attenzione. Nomi altisonanti, fanno mostra di quanto hanno realizzato, ed altrettante aziende del settore si vantano di come siano in grado di organizzare l’azienda in relazione al decreto.
Ovviamente non è nostra intenzione fare alcuna polemica, tutt’altro, ma da un’ analisi di quanto sta accadendo, dopo una banalissima ricerca su internet, si evidenzia come una nota azienda italiana del gas riporti sul proprio sito istituzionale:

Il decreto legislativo n° 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società in base alla quale queste possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società dagli amministratori o dai dipendenti. La responsabilità della Società viene esclusa se essa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi e ha istituito un Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli.

(Nome Azienda) ha approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in data  2 febbraio 2012. Grande attenzione viene prestata dalla Società alle attività di attuazione del modello, con particolare riferimento al perfezionamento delle procedure aziendali, alla formazione del personale e allo svolgimento di specifici programmi di controllo.

Una digressione, come mezzo di supporto, alla tesi che se una normativa esiste, e sia da  rispettare, i mezzi atti all’uopo non sono la sola soluzione alla eliminazione del rischio. La presenza  di un organismo di vigilanza non può che essere equiparata alla riduzione di un rischio ma non alla sua totale eliminazione.

Pertanto l’assunto di cui sopra, ci spinge ad aggiornare tutti  i nostri interlocutori su come sia importante conoscere il “rischio” e rinfrescare le 4 principali regole che permettono la  salvaguardia di quanto riteniamo importante:

  • La conoscenza del rischio (come prima assicurazione)
  • La riduzione del rischio (qualsiasi mezzo atto a ridurne le possibilità di accadimento)
  • La totale/parziale assunzione del rischio (avendo i mezzi per fare fronte ad eventuali richieste)
  • La totale eliminazione del rischio (utilizzando lo strumento assicurativo che protegga dalle conseguenze dello stesso)

Oggi lo strumento commercializzato sul mercato assicurativo è una polizza chiamata D&O per esteso Directors and Officers Liability,  una copertura assicurativa che ha per  oggetto la tutela dell’azienda che la contrae in merito alle richieste danni imputabili alla società stessa, per tutti i fatti illeciti compresi in garanzia, ivi inclusi costi,oneri e spese.
Questo prodotto permette di colmare gli spazi presenti tra le svariate possibilità di richieste danni e la normativa in corso. Paradossalmente, ad oggi sul mercato esiste una normativa che responsabilizza, ma non si conosce se non in minima parte, la polizza che assicura. È parte  fondamentale  del nostro lavoro, veicolare quali siano gli strumenti utilizzabili per la difesa del “patrimonio personale”, in relazione ai rischi che si corrono.
Le molteplici estensioni di garanzia presenti in questi contratti, possono essere una valida soluzione per garantire  la tranquillità anche del personale dipendente con ruoli di rilievo, non di meno per l’azienda che  ricopre  sempre la  responsabile principale.
Nel ringraziarvi del tempo dedicato alla lettura della presente, e sperando di avervi fatto cosa gradita, confermiamo la nostra disponibilità a trattare l’argomento assicurativo D&O, in maniera più tecnica ed ancora più approfondita.