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Cilas e congruità dei prezzi

La Cila-Superbonus (CILAS) Decreto Legge n. 77/2021 e con la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021, (Decreto anti-frode) sono previsti nuovi obblighi per gli Asseveratori.

Siamo alle porte di una nuova era, la responsabilità professionale si estende a nuovi rischi, occorre valutare con particolare attenzione le clausole assicurative da sottoscrivere.

Link utili

Decreto Legge n. 77/2021

Decreto Legge n. 157/2021

Contatti a.lombardi@inmoore.com

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Superbonus 110% e cyber risk: i pericoli per i professionisti.

Superbonus 110% e cyber risk: i pericoli per i professionisti.

Nell’ultimo anno per il 49% delle microimprese e dei professionisti sono aumentati gli attacchi informatici, l’uso massiccio dei dispositivi digitali e di reti domestiche ha, infatti, facilitato ulteriormente l’accesso ai cyber criminali con un aumento esponenziale di minacce.

Con l’introduzione del SuperBonus 110%, secondo il Decreto Rilancio i professionisti abilitati a certificare i requisiti tecnici e la congruità della spesa effettuata – gli asseveratori – sono obbligati a sottoscrivere una copertura assicurativa di responsabilità civile specifica.

La Polizza CyberRisk può contribuire ad arginare non soltanto il potenziale impatto economico di una fuga di informazioni o di una perdita o violazione di dati ma anche le possibili ripercussioni sulla reputazione di un’azienda e sui suoi sistemi informatici.

Punti Forti

  • Copertura dei costi sostenuti per i servizi richiesti ad esperti di cyber-rischi per far fronte ad incidenti informatici;
  • Copertura degli onorari di professionisti chiamati a stabilire se sia possibile ripristinare, recuperare o ricreare i dati digitali;
  • Gestione della crisi attraverso:

_ Copertura delle spese e degli onorari professionali per servizi volti ad attenuare i potenziali danni alla reputazione di una persona all’interno dell’azienda o del professionista

_ Copertura delle spese e degli onorari professionali di consulenti indipendenti, in grado di prevenire o attenuare gli effetti potenzialmente negativi di eventi che compromettano la sicurezza informatica dell’azienda e che potrebbero avere risonanza mediatica

Ripristino della reputazione individuale

  • Comunicazione e monitoraggio;

_ Copertura dei costi sostenuti per informare i clienti e i soggetti interessati (incluse le autorità di regolamentazione competenti) circa la violazione dei dati che li riguardano.

Responsabilità per fuga o perdita di dati – Risarcimento dei danni a terzi e dei relativi costi di difesa conseguenti a una violazione di dati personali o aziendali

  • Sicurezza della rete – Risarcimento dei danni a terzi e dei relativi costi di difesa conseguenti a:

_ contaminazione di un archivio dati di terzi da parte di un virus

_ l’accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi attribuibile all’assicurato

_ furto di un codice di accesso ai sistemi informatici

_ furto di hardware contenente dati personali

_ divulgazione di dati imputabile alla condotta di un dipendente

  • Blocco dei sistemi informatici – Copertura del danno da lucro cessante sofferto dall’Assicurato come conseguenza del blocco dei propri sistemi informatici a seguito di difetto dei sistemi di sicurezza.
  • Estorsione con minaccia relativa al sistema informatico

_ Copertura delle somme pagate per prevenire o mettere fine ad una minaccia di estorsione e dei costi di indagine effettuata da consulenti esterni per determinare la fondatezza della minaccia di estorsione

Per una consulenza a.lombardi@inmoore.com

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Art. 119 del D.M. 34/2020 ”Eco-bonus”

In base all’interpretazione della normativa vigente, riteniamo indispensabile, per fugare ogni dubbio e non incorrere in spiacevoli inconvenienti a discapito del committente, le seguenti specifiche:
1. Stipula di una specifica polizza; Il decreto recita di “allegare copia della polizza di assicurazioni
che costituisce parte integrante del documento di asseverazione”.
2. Efficacia retroattiva dal 17/07/2020 (entrata in vigore D.L 34/2020) e ultra‐attiva per i
successivi 10 anni dal rilascio dell’asseverazione; in base ai controlli disposti dall’Agenzia delle Entrate.

Scrivici a info@inmoore.com

Si tratta di Polizza specifica, prevede la garanzia ultra – attiva decennale inclusa. Per fatturati e massimali più elevati oltre 3.000.000,00 il premio verrà stabilito con gli Assicuratori che in questo caso ad oggi non abbiamo limiti di esposizione massima. Per procedere all’assunzione, vi richiediamo di indicare preliminarmente:

–  Massimale (dovrà essere proporzionale) relativo al numero di asseverazioni e valore delle
opere che vorrete indicarci se già commissionate o se in fase di ipotesi, fare una stima;
–  Dichiarare di non essere a conoscenza di sinistri e circostanze.

Resta fermo il consiglio, di munirsi di apposita polizza di spese legali, considerate le responsabilità che derivano dal nuovo decreto 34/2020, a livello penale, sanzionatorio, contrattuale; per la quotazione è necessario indicare il numero di professionisti soci dello studio ed il numero di impiegati.

Rimaniamo a completa disposizione per ulteriori informazioni si rendessero disponibili.

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Cyber Security e Data Breach

Hai mai sentito parlare di  Cyber Security e di Data Breach?

L’altissimo tasso di tecnologia  ha aumentato il rischio di violazione dei nostri sistemi informatici, gli attacchi hacker possono definirsi il crimine del nostro millennio.

Il data breach è definito come “violazione di sicurezza – accidentale o illecita – che causa la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l’accesso non autorizzato a dati conservati o trattati” .

Pensiamo alla quantità di dati in nostra disposizione, conservati sui sistemi informatici, dalla tenuta della contabilità e libri contabili, passando al controllo del collegio sindacale in una PMI.
Sono a rischio di non conformità le nostre attività di Compliance e Audit oltre protezione dei dati personali (GDPR)

A nostro avviso Oggi è fondamentale Proteggersi, richiedi  la quotazione indicando il fatturato 2020, sarà nostra cura esporvi le coperture previste. 

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VISTO E RI-VISTO

Qual’è la differenza tra Visto leggero e Pesante? Di seguito lo spieghiamo semplicemente

Certificazione tributaria (‘’visto Leggero’’) Certificazione attestante che il soggetto incaricato al controllo abbia attestato la bontà dei crediti Irpef, Irap, Ires e la compensazione iva che precedentemente erano 15.000,00 ridotti a 5.000,00 Euro dal 24/04/2017.

Certificazione tributaria (“Visto Pesante”) Certificazione attestante che il soggetto incaricato del controllo (“certificatore”) ha accertato l’esatta applicazione delle norme tributarie relative al reddito d’impresa ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività, indicate annualmente con un apposito decreto. Sono abilitati al rilascio della Certificazione tributaria i revisori contabili iscritti da almeno 5 anni agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Come per il visto di conformità e l’asseverazione, i certificatori devono preventivamente comunicare tale attività di controllo alla direzione regionale delle Entrate competente e stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. Possono ottenere la certificazione tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria.

 

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ULTRATTIVITA’

Si dice che per ridurre i costi assicurativi, le polizze professionali sono tutte nella forma Claims Made e non più in Loss Occurrence. Non a caso questo sistema può diventare molto sfavorevole per l’assicurato.

Alcuni consigli:

1°_ Scegliere un Broker specializzato nel settore Rc professionale ed ottenere una copertura sia per le attività in corso che per gli incarichi cessati. Proprio questi ultimi sono quelli che generalmente vengono tralasciati. Faccio un solo esempio, chi ha svolto attività di Sindaco/Revisore ed oggi non ne ha più, nelle polizze non si vedono clausole di retroattività per Sindaci/Revisori;

2° _ Pretendere oltre al contratto e clausole una formazione su come utilizzarla;

3°_ Scegliere una polizza Ultrattiva per un Decennio. Un breve articolo di giornale parla della sua importanza. 

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Faq rc professionale liberi professionisti e studi

Cos’è e quando serve

E’ la polizza obbligatoria per legge, che tutela il professionista per le somme che è tenuto a pagare a terzi a seguito di errori od omissioni commessi nello svolgimento della sua attività.

Chi sono i soggetti assicurati?

Sono assicurati il contraente della polizza, qualsiasi titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del contraente per l’attività svolta per conto e nel nome del contraente, eredi, tutori e curatori di qualsiasi  assicurato.

Quali sono i massimali della polizza?

Il professionista può  scegliere  tra  diverse opzioni che vanno  da un  minimo di 250.000 Euro  ad un massimo di 5.000.000 Euro. Per alcune specifiche garanzie la polizza prevede dei massimali inferiori (“sottolimiti”).

E’ possibile in caso di necessità aumentare il massimale?

Sì, nel caso in cui si rendesse necessario in corso d’annualità aumentarlo.

Quali sono le franchigie in caso di sinistro?

Ad ogni opzione di massimale corrisponde una franchigia, da un minimo di 1.000 Euro.

Quale periodo copre la polizza RC Professionale?

La polizza, essendo stipulata nella forma “claims made”, vale per le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di durata del contratto per errori od omissioni commessi anche in un momento precedente la stipula. (il periodo di retroattività è quello previsto dalla continuità contrattuale, oppure si può optare anche per aumenti di periodo) e per i quali non siano già emerse contestazioni.

Che cos’è e a cosa serve la garanzia postuma?

E’ un periodo successivo alla scadenza dell’assicurazione nel quale possono essere accolte denunce di reclami conseguenti  ad  errori  od  omissioni  commessi  fino  alla  data  di  scadenza  dell’assicurazione.  E’ consigliata l’attivazione  della  garanzia  postuma,  che  avrà  un  costo  pari  al  250%  dell’ultimo  premio  pagato, in  caso  di cessazione dell’attività professionale, in modo da tutelare l’assicurato da eventuali danni che  dovessero emergere nel decennio successivo alla cessazione dell’attività.

In quali Paesi vale la copertura?

La polizza opera per attività svolte in qualsiasi luogo del mondo, con  la  sola  eccezione  di  USA,  Canada  e  dei territori sotto la loro giurisdizione. Tuttavia, alcuni paesi hanno legislazioni particolari che impongono la stipula “in loco” di assicurazioni integrative.

Quali attività sono coperte?

La polizza è strutturata nella forma “all risks”, ossia a copertura di tutti i danni causati nell’esercizio di qualsiasi attività consentita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di ingegnere o architetto, siano essi di natura patrimoniale, materiale o corporale, con la sola eccezione dei casi specificati nella sezione “esclusioni”. Nella polizza sono comunque state indicate alcune attività, le più comuni, a titolo puramente esemplificativo ma in ogni caso non limitativo.

Sono coperte le spese legali?

La polizza copre le spese legali nei limiti previsti dall’art. 1917 del Codice Civile, ossia a condizione che tali spese debbano essere sostenute per resistere ad un’azione di un qualsiasi reclamante che potrebbe comportare il pagamento di un indennizzo da parte dell’assicurato.

Cosa si intende per “introiti lordi al netto dell’IVA”?

Si intende il fatturato lordo di competenza dell’esercizio precedente a quello di adesione alla  convenzione  (o rinnovo), anche se non incassato, comprensivo dei contributi integrativi assoggettati ad IVA. L’importo deve includere solo i corrispettivi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, escludendo quindi  gli  altri  introiti relativi, ad esempio, al recupero di spese dello studio.

In caso di nuova attività, quale dato deve essere indicato?

Deve essere indicato il fatturato previsto per l’esercizio in corso.

E’ possibile “modulare” la copertura sulla base delle esigenze dell’assicurato?

Il prodotto è standardizzato per andare il più possibile incontro alle esigenze della maggioranza degli iscritti. Il professionista  può  scegliere,  oltre  al  massimale,  l’eventuale  attivazione  delle  garanzie/esclusioni  previste all’interno del questionario ricevuto.

Sono possibili deroghe o variazioni delle condizioni contrattuali?

Si,  il  testo  è  stato  predisposto  dagli  assicuratori  per  essere  adeguato  alla  quasi  totalità  delle casistiche relative all’attività professionale dichiarata e se necessario possiamo dialogare con gli assicuratori al fine di supportare i professionisti adeguando il testo alle richieste del committente.

Esiste una tariffa dedicata ai giovani professionisti?

Si  prevediamo  una  tariffa  speciale  per  i  professionisti  “under  35”  che  prevede  un  massimale  dedicato e franchigie  ridotte.

Qual’ è la durata della polizza e come si rinnova?

La  polizza  ha  durata  annuale  senza  rinnovo  automatico.  Nei  30  giorni  antecedenti  la  scadenza,  ogni assicurato riceverà un’e-mail contenente un questionario per procedere con il rinnovo della copertura, il cui costo sarà parametrato al fatturato  realizzato  nell’anno  precedente.  L’assicurato  può  comunicare  la  disdetta dell’  incarico  affidato  al  Broker  inviando  prima  dei  60  giorni antecedenti la scadenza una lettera raccomandata o un’e-mail PEC.

Quali sono gli eventi che devono essere denunciati agli assicuratori?

La   polizza   definisce   come   “reclamo”   che   deve   essere   denunciato   agli   assicuratori   qualsiasi   richiesta   di risarcimento presentata all’ assicurato, qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’assicurato in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuirgli delle responsabilità, qualsiasi circostanza (compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione) di cui l’assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare  origine ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, qualsiasi notifica dell’avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

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Speciale commercialisti, responsabilità professionali sotto il mirino attento dell’esperto

Da un attento studio di tutte le polizze RC Professionali in circolazione, siamo arrivati alla conclusione che aver messo l’obbligo di assicurazione per i professionisti è una vera vergogna. Non perché il professionista non debba essere assicurato, anzi, ma perché lo Stato non ha obbligato le assicurazioni a commercializzare delle polizze adeguate, che coprano tutti i rischi a cui va in contro un professionista.

In questo tipo di casistica rientrano tutte le polizze emesse dalle principali Compagnie di assicurazione.

Essendo specialisti nel settore delle rc professionali, di seguito elenco alcune lacune che dobbiamo garantire ai professionisti.

  • RC solidale: questa parte è importantissima. Non averla può voler dire chiudere l’attività. In estrema sintesi in caso di essere un membro del collegio sindacale, non viene assicurata la richiesta danni di cui risulta responsabile in via di solidarietà. Se i soggetti coinvolti hanno un’assicurazione che non copre per qualsiasi motivo, i danni vengono richiesti ad un solo responsabile anche a distanza di anni, fino a 10. (art. 2055 C.C.). Tutto l’ammontare del danno verrebbe richiesto al professionista rimasto in attività (per effetto della resp. solidale). La polizza deve prevedere sempre e comunque i danni derivanti la responsabilità solidale;
  • Nessun sotto limite: mentre la polizza delle altre compagnie per determinati rischi copre solo per una parte del massimale indicato in polizza (per esempio se ha scritto in polizza massimale 1.000.000 di euro, ci sono dei casi in cui nelle condizioni di polizza sono indicati con un massimale a parte, normalmente molto più basso). Un esempio sono, i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi, revisore dei conti, membro del collegio sindacale, membro dell’organismo di vigilanza, mancato rispetto privacy, con sotto-limiti di massimale ridotti fino a 100.000,00 euro. Le nostre soluzioni coprono qualsiasi danno con il massimale scelto e indicato sul frontespizio di polizza;
  • Presenza di una Franchigia e non di Scoperti: è presente uno scoperto in caso di sinistro che ammonta tra un 10% e un 20%. Significa che in caso di sinistro il 10% o il 20% dell’ammontare del danno è a carico dell’assicurato e non coperto dall’assicurazione. Nelle nostre soluzioni è presente solo una franchigia, da scegliere da un minimo di 1.000,00 euro a salire. La franchigia è una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato, scelto insieme alla stipula, che non dipende dall’ammontare del danno creato;
  • La polizza All-Risk: Le altre compagnie hanno un elenco di tutte le attività che sono garantite, con la possibilità di inserire e togliere garanzie. Ma se capita un lavoro da fare che non era previsto in polizza, ci ricordiamo di assicurarlo? Ci ricordiamo se era previsto dal contratto? Le nostre soluzioni proprio per lasciare tranquillo l’assicurato nello svolgimento della sua attività recita:” Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.”
  • Retroattività fino ad illimitata: molte hanno una limitazione nella retroattività, per esempio 10 anni. Pretendete di essere assicurati sin dal primo giorno di esercizio, con retroattività illimitata;
  • I tempi della denuncia: si rimanda all’articolo che parla delle circostanze, nel caso della professione del commercialista denunciare la circostanza è fondamentale importanza;
  • Lasciato per ultimo perché rispetto alle gravi carenze elencate in precedenza, ci sembrava meno importante il valore del prezzo. Il premio di assicurazione rappresenta il primo sinistro per l’assicurato, tenerlo sotto controllo è di fondamentale importanza dopo aver considerato tutti i rischi che l’attività.

Occhio: Ricordo a tutti le polizze hanno ancora il tacito rinnovo 60 giorni, è indispensabile muoversi in tempo.

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Ingegneri, architetti, geometri, attenzione alla vostra polizza di assicurazione

Da un attento studio di tutte le polizze Rc Professionali in circolazione, siamo arrivati alla conclusione che aver messo l’obbligo di assicurazione per i professionisti è una vera vergogna. Non perché il professionista non debba essere assicurato, anzi, ma perché lo Stato non ha obbligato le assicurazioni a commercializzare delle polizze adeguate, che coprano tutti i rischi a cui va in contro un professionista.

In questo tipo di casistica rientrano tutte le polizze emesse dalle principali Compagnie di assicurazione.

Essendo specialisti nel settore delle rc professionali, di seguito elenco alcune lacune che dobbiamo garantire ai professionisti.

  • Rc solidale: questa parte è importantissima. Non averla può voler dire chiudere l’attività. Non vengono garantiti i danni di cui risulta responsabile in via di solidarietà. In caso di lavoro con altri soggetti (imprese, geometri, architetti, commercialisti, ecc), ognuno probabilmente ha la sua percentuale da risarcire. Questa quota parte dovuta è coperta nei limiti dei massimali stabiliti anche dalle altre compagnie. Ma, se in questi anni gli altri soggetti avessero chiuso o dovessero risultare insolvibili, cosa succede? Tutto l’ammontare del danno verrebbe richiesto al professionista rimasto in attività (per effetto della solidale art. 2055 C.C.). La polizza deve prevedere sempre e comunque i danni derivanti la responsabilità solidale;(in allegato un articolo del Sole 24)
  • Nessun sotto limite: mentre la polizza delle altre compagnie per determinati rischi copre solo per una parte del massimale indicato in polizza (per esempio se ha scritto in polizza massimale 1.000.000 di euro, ci sono dei casi in cui nelle condizioni di polizza sono indicati con un massimale a parte, normalmente molto più basso). Un esempio sono i danni patrimoniali dove ci sono sotto limiti anche a 100.000 Euro). Le nostre soluzioni coprono qualsiasi danno con il massimale scelto e indicato in polizza. Un elenco dei danni dove ci sono sotto limiti e siete coperti solo in parte sono: mancato rispetto dei vincoli urbanistici, direzione dei lavori, legge 81.2008, danni patrimoniali, interruzione sospensione o tardata inizio attività;
  • Presenza di una Franchigia e non di Scoperti: è presente uno scoperto in caso di sinistro che ammonta tra un 10% e un 20%. Significa che in caso di sinistro il 10% o il 20% dell’ammontare del danno è a carico dell’assicurato e non coperto dall’assicurazione. Nelle nostre soluzioni è presente solo una franchigia, da scegliere da un minimo di 1000 euro a salire. La franchigia è una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato, scelto insieme alla stipula, che non dipende dall’ammontare del danno creato;
  • Mancata rispondenza dell’opera, limiti di massimali e limiti temporali. Vedo molto spesso da tre mesi a dodici/ventiquattro mesi. Quanti sono gli anni di responsabilità di un professionista? Almeno dieci, ed in alcuni si parla di responsabilità illimitata (detta resp. Aquiliana art 2043 cc). Scegliere polizze che non abbiano alcun limite temporale;
  • Retroattività illimitata: molte hanno una limitazione nella retroattività, per esempio 10 anni. Pretendete di essere assicurati sin dal primo giorno di esercizio, con retroattività illimitata;
  • Prezzo: Lasciato per ultimo perché rispetto alle gravi carenze elencate in precedenza, ci sembrava meno importante il valore del prezzo. Il premio di assicurazione rappresenta il primo sinistro per l’assicurato, tenerlo sotto controllo è di fondamentale importanza dopo aver considerato tutti i rischi che l’attività.

Occhio: Ricordo a tutti le polizze hanno ancora il tacito rinnovo 60 giorni, è indispensabile muoversi in tempo.

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L’importanza delle dichiarazioni prima del contratto di Rc Professionale

Quando si contrae una polizza di Rc. Professionale si dichiarano sempre i fatti accaduti negli anni precedenti, tali dichiarazioni sono fondamentali ai fini degli art. 1892 e 1893 del codice civile. In questo caso mi riferisco in particolare alla domanda, sei a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a future richieste di risarcimento? Qui è il nocciolo della questione, come spiegato nei precedenti articoli su cosa sia un sindacato e quali sono le proprie funzioni, l’assicurato deve fare molta attenzione ai risvolti della domanda. Cosa s’intende per circostanze? La circostanza è qualsiasi atto o fatto che l’assicurato conoscesse prima della stipula del contratto che potrebbe dare origine ad una futura richiesta. Mi sono trovato in alcune circostanze dove il reclamante ma soprattutto il suo avvocato all’ interno della successiva richiesta, faccia riferimento a telefonate e/o accordi verbali, semplicemente questa potrebbe diventare una prova della conoscenza di tale circostanza. Ovviamente da ciò tralasciamo quando ci sono chiari messaggi anche via e-mail anche destinati a terzi e per conoscenza con il professionista. Tutto ciò nelle polizze professionali può far perdere la possibilità di essere indennizzati se il professionista non riesce a provare che non ha dichiarato tale falsità per trarne un beneficio ed essere assicurato. Per cui su cosa concentrarsi? In corso d’ anno dichiarare obbligatoriamente entro e non oltre 30 giorni tutte le circostanze/fatti che potrebbero far presumere una futura richiesta di risarcimento e alla scadenza dell’annualità senza tacito rinnovo (se assicurati con compagnie del Mercato di Londra) controllare sempre il numero di sindacato, accertandosi che sia il medesimo anche per l’anno successivo. Qualora cambiasse il Sindacato, da prendere come obbligo di comunicare prima della scadenza all’attuale assicuratore le circostanze facendosi aprire un sinistro cautelativo. Ricordate cosa ho scritto sulla prescrizione.