Alessandro Lombardi Nessun commento

Cos’è e quando serve

E’ la polizza obbligatoria per legge, che tutela il professionista per le somme che è tenuto a pagare a terzi a seguito di errori od omissioni commessi nello svolgimento della sua attività.

Chi sono i soggetti assicurati?

Sono assicurati il contraente della polizza, qualsiasi titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del contraente per l’attività svolta per conto e nel nome del contraente, eredi, tutori e curatori di qualsiasi  assicurato.

Quali sono i massimali della polizza?

Il professionista può  scegliere  tra  diverse opzioni che vanno  da un  minimo di 250.000 Euro  ad un massimo di 5.000.000 Euro. Per alcune specifiche garanzie la polizza prevede dei massimali inferiori (“sottolimiti”).

E’ possibile in caso di necessità aumentare il massimale?

Sì, nel caso in cui si rendesse necessario in corso d’annualità aumentarlo.

Quali sono le franchigie in caso di sinistro?

Ad ogni opzione di massimale corrisponde una franchigia, da un minimo di 1.000 Euro.

Quale periodo copre la polizza RC Professionale?

La polizza, essendo stipulata nella forma “claims made”, vale per le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di durata del contratto per errori od omissioni commessi anche in un momento precedente la stipula. (il periodo di retroattività è quello previsto dalla continuità contrattuale, oppure si può optare anche per aumenti di periodo) e per i quali non siano già emerse contestazioni.

Che cos’è e a cosa serve la garanzia postuma?

E’ un periodo successivo alla scadenza dell’assicurazione nel quale possono essere accolte denunce di reclami conseguenti  ad  errori  od  omissioni  commessi  fino  alla  data  di  scadenza  dell’assicurazione.  E’ consigliata l’attivazione  della  garanzia  postuma,  che  avrà  un  costo  pari  al  250%  dell’ultimo  premio  pagato, in  caso  di cessazione dell’attività professionale, in modo da tutelare l’assicurato da eventuali danni che  dovessero emergere nel decennio successivo alla cessazione dell’attività.

In quali Paesi vale la copertura?

La polizza opera per attività svolte in qualsiasi luogo del mondo, con  la  sola  eccezione  di  USA,  Canada  e  dei territori sotto la loro giurisdizione. Tuttavia, alcuni paesi hanno legislazioni particolari che impongono la stipula “in loco” di assicurazioni integrative.

Quali attività sono coperte?

La polizza è strutturata nella forma “all risks”, ossia a copertura di tutti i danni causati nell’esercizio di qualsiasi attività consentita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di ingegnere o architetto, siano essi di natura patrimoniale, materiale o corporale, con la sola eccezione dei casi specificati nella sezione “esclusioni”. Nella polizza sono comunque state indicate alcune attività, le più comuni, a titolo puramente esemplificativo ma in ogni caso non limitativo.

Sono coperte le spese legali?

La polizza copre le spese legali nei limiti previsti dall’art. 1917 del Codice Civile, ossia a condizione che tali spese debbano essere sostenute per resistere ad un’azione di un qualsiasi reclamante che potrebbe comportare il pagamento di un indennizzo da parte dell’assicurato.

Cosa si intende per “introiti lordi al netto dell’IVA”?

Si intende il fatturato lordo di competenza dell’esercizio precedente a quello di adesione alla  convenzione  (o rinnovo), anche se non incassato, comprensivo dei contributi integrativi assoggettati ad IVA. L’importo deve includere solo i corrispettivi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, escludendo quindi  gli  altri  introiti relativi, ad esempio, al recupero di spese dello studio.

In caso di nuova attività, quale dato deve essere indicato?

Deve essere indicato il fatturato previsto per l’esercizio in corso.

E’ possibile “modulare” la copertura sulla base delle esigenze dell’assicurato?

Il prodotto è standardizzato per andare il più possibile incontro alle esigenze della maggioranza degli iscritti. Il professionista  può  scegliere,  oltre  al  massimale,  l’eventuale  attivazione  delle  garanzie/esclusioni  previste all’interno del questionario ricevuto.

Sono possibili deroghe o variazioni delle condizioni contrattuali?

Si,  il  testo  è  stato  predisposto  dagli  assicuratori  per  essere  adeguato  alla  quasi  totalità  delle casistiche relative all’attività professionale dichiarata e se necessario possiamo dialogare con gli assicuratori al fine di supportare i professionisti adeguando il testo alle richieste del committente.

Esiste una tariffa dedicata ai giovani professionisti?

Si  prevediamo  una  tariffa  speciale  per  i  professionisti  “under  35”  che  prevede  un  massimale  dedicato e franchigie  ridotte.

Qual’ è la durata della polizza e come si rinnova?

La  polizza  ha  durata  annuale  senza  rinnovo  automatico.  Nei  30  giorni  antecedenti  la  scadenza,  ogni assicurato riceverà un’e-mail contenente un questionario per procedere con il rinnovo della copertura, il cui costo sarà parametrato al fatturato  realizzato  nell’anno  precedente.  L’assicurato  può  comunicare  la  disdetta dell’  incarico  affidato  al  Broker  inviando  prima  dei  60  giorni antecedenti la scadenza una lettera raccomandata o un’e-mail PEC.

Quali sono gli eventi che devono essere denunciati agli assicuratori?

La   polizza   definisce   come   “reclamo”   che   deve   essere   denunciato   agli   assicuratori   qualsiasi   richiesta   di risarcimento presentata all’ assicurato, qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’assicurato in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuirgli delle responsabilità, qualsiasi circostanza (compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione) di cui l’assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare  origine ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, qualsiasi notifica dell’avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.