Alessandro Lombardi Nessun commento

Da un attento studio di tutte le polizze RC Professionali in circolazione, siamo arrivati alla conclusione che aver messo l’obbligo di assicurazione per i professionisti è una vera vergogna. Non perché il professionista non debba essere assicurato, anzi, ma perché lo Stato non ha obbligato le assicurazioni a commercializzare delle polizze adeguate, che coprano tutti i rischi a cui va in contro un professionista.

In questo tipo di casistica rientrano tutte le polizze emesse dalle principali Compagnie di assicurazione.

Essendo specialisti nel settore delle rc professionali, di seguito elenco alcune lacune che dobbiamo garantire ai professionisti.

  • RC solidale: questa parte è importantissima. Non averla può voler dire chiudere l’attività. In estrema sintesi in caso di essere un membro del collegio sindacale, non viene assicurata la richiesta danni di cui risulta responsabile in via di solidarietà. Se i soggetti coinvolti hanno un’assicurazione che non copre per qualsiasi motivo, i danni vengono richiesti ad un solo responsabile anche a distanza di anni, fino a 10. (art. 2055 C.C.). Tutto l’ammontare del danno verrebbe richiesto al professionista rimasto in attività (per effetto della resp. solidale). La polizza deve prevedere sempre e comunque i danni derivanti la responsabilità solidale;
  • Nessun sotto limite: mentre la polizza delle altre compagnie per determinati rischi copre solo per una parte del massimale indicato in polizza (per esempio se ha scritto in polizza massimale 1.000.000 di euro, ci sono dei casi in cui nelle condizioni di polizza sono indicati con un massimale a parte, normalmente molto più basso). Un esempio sono, i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi, revisore dei conti, membro del collegio sindacale, membro dell’organismo di vigilanza, mancato rispetto privacy, con sotto-limiti di massimale ridotti fino a 100.000,00 euro. Le nostre soluzioni coprono qualsiasi danno con il massimale scelto e indicato sul frontespizio di polizza;
  • Presenza di una Franchigia e non di Scoperti: è presente uno scoperto in caso di sinistro che ammonta tra un 10% e un 20%. Significa che in caso di sinistro il 10% o il 20% dell’ammontare del danno è a carico dell’assicurato e non coperto dall’assicurazione. Nelle nostre soluzioni è presente solo una franchigia, da scegliere da un minimo di 1.000,00 euro a salire. La franchigia è una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato, scelto insieme alla stipula, che non dipende dall’ammontare del danno creato;
  • La polizza All-Risk: Le altre compagnie hanno un elenco di tutte le attività che sono garantite, con la possibilità di inserire e togliere garanzie. Ma se capita un lavoro da fare che non era previsto in polizza, ci ricordiamo di assicurarlo? Ci ricordiamo se era previsto dal contratto? Le nostre soluzioni proprio per lasciare tranquillo l’assicurato nello svolgimento della sua attività recita:” Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.”
  • Retroattività fino ad illimitata: molte hanno una limitazione nella retroattività, per esempio 10 anni. Pretendete di essere assicurati sin dal primo giorno di esercizio, con retroattività illimitata;
  • I tempi della denuncia: si rimanda all’articolo che parla delle circostanze, nel caso della professione del commercialista denunciare la circostanza è fondamentale importanza;
  • Lasciato per ultimo perché rispetto alle gravi carenze elencate in precedenza, ci sembrava meno importante il valore del prezzo. Il premio di assicurazione rappresenta il primo sinistro per l’assicurato, tenerlo sotto controllo è di fondamentale importanza dopo aver considerato tutti i rischi che l’attività.

Occhio: Ricordo a tutti le polizze hanno ancora il tacito rinnovo 60 giorni, è indispensabile muoversi in tempo.