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Tacito rinnovo PRO E CONTRO

Polizze di assicurazioni con o senza il tacito rinnovo?

Come premessa almeno per il momento il tacito rinnovo si applica nelle polizze che non rientrino a far parte del settore auto.

L’importanza di avere il tacito rinnovo in una polizza professionale permette all’assicurato di stare tranquillo per il prossimo rinnovo di copertura. La tutela per l’assicurato è che se l’assicuratore non volesse rinnovare il contratto deve obbligatoriamente comunicarlo con 30 giorni di preavviso. Nel mercato Italiano, hanno avuto molto successo le Compagnie Estere, che molto spesso non hanno il tacito rinnovo sulle polizze professionali. Il mercato di Londra generalmente non lo prevede  per varie ragioni, ad esempio  un cambio di Sindacato. Per concludere credo che in generale per l’assicurato sia più semplice e favorevole avere una polizza con il tacito rinnovo che per non precludersi eventuali valutazioni comporta avere una buona organizzazione delle scadenze che permetta di valutare altre compagnie con la dovuta calma nei tempi stabiliti dalla proroga automatica. All’opposto del tacito rinnovo, non averlo permette di rivedere annualmente il contratto in corso ridefinendo e/o confermare nuove e/o precedenti condizioni. Anche questa soluzione è molto importante, molti sinistri accadono di non essere coperti perché l’assicurato ritiene per scontato di essere garantito dalla polizza professionale e l’assicuratore per propria natura non ricopre un ruolo consulenziale con un pessimo risultato finale per entrambi.

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Il Mercato delle Assicurazioni di Londra

Ha mai sentito parlare dei famosi Assicuratori di Londra? 

Ne ha sentito parlare ma non conosci i suoi meccanismi? 

Pensi che siano una Compagnia di Assicurazione ? 

Gli Assicuratori di Londra in se non sono una compagnia di assicurazione ma un vero e proprio          ‘’ Market’’. Questo Mercato è formato da membri degli assicuratori che supportano con un capitale uno o più sindacati. Quest’ultimi sottoscrivono ed approvano i testi di polizza. Coverholder, Broker ed altre organizzazioni sono i canali distributivi, ad ogni sindacato appartiene un numero identificativo.

Tutte le polizze con lo stesso marchio sono uguali? 

Ogni polizza ha un testo diverso da un’altra, per cui garanzie, limiti, franchigie e scoperti diversi.

Come mai nelle polizze è riportata la % di ogni sindacato?

Ogni polizza degli Assicuratori di Londra è sottoscritta da uno o più Sindacati, in alto a dx o in fondo al contratto sono riportate le % dei sindacati.

Ora facciamo un esempio, esistono polizze con un unico sindacato, per cui leggeremo 100%, in altre leggeremo una serie di percentuali e numeri corrispondenti a più sindacati, quali differenze?

Nel caso di sottoscrizione con unico sindacato al 100% il sinistro viene gestito senza suddivisione di quote.

Nel Secondo caso ipotizzando un rischio sottoscritto da 5 sindacati ognuno con quota del 20%, in caso di sinistro liquidabile in 100.000 € ognuno dei sottoscrittori coinvolti risarcirà € 20.000 ed in questo caso è valida la  ‘’Clausola di responsabilità disgiunta’’ riportato in tutte le polizze del Mercato di Londra.

Nel secondo caso ci troviamo in situazione assimilabile alla “coassicurazione” ove ogni singolo sindacato risponde solo ed esclusivamente per la propria quota parte senza alcun vincolo di responsabilità solidale verso gli altri.

In definitiva è molto importante capire ‘’come sempre’’ Chi sarà il partner giusto a garantire i RISCHI PROFESSIONALI?

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Il Tempismo dell’assicurato

Avete sentito parlare di prescrizione del sinistro? È richiesto all’assicurato un atteggiamento di controllo sui termini delle comunicazioni relative al sinistro e/o ad una potenziale circostanza di responsabilità civile professionale. I termini di prescrizione sono due anni e decorrono sempre dal momento in cui si viene a conoscenza del fatto e/o sinistro. Qualora l’assicurato dimentichi tale comunicazione, perderà la possibilità di essere garantito nel risarcimento del danno. Molta attenzione deve essere fatta soprattutto quando si varia la Compagnia Assicurativa. Occhi aperti, un buon metodo è avere uno scadenzario sinistri, oltre che un Mediatore Specializzato. Di eseguito un link utile  la prescrizione

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Un intermediario Specializzato o un Generalista?

L’obbligo ad assicurarsi e la mancanza di chi assicura i rischi professionali.  Strano ma vero, questa è l’ amara realtà.

Come oramai noto la maggior per la maggior parte delle professioni tecniche, giuridiche e mediche è obbligatoria una polizza di responsabilità civile professionale, fin qui tutto ok ma non esiste una regola di quali siano le garanzie ed i massimali per essere tranquilli. In effetti per molte professioni la legge non stabilisce le regole dell’assicurazione, ed in maniera molto generica definisce l’obbligo di possedere una polizza di assicurazione. Quali sono i risvolti? Quale dovrebbe essere il massimale per avere una polizza congrua alle attività esercitate? Quali sono le garanzie da inserire nella polizza? Qual è il giusto intermediario con il quale fare la polizza? Le compagnie di assicurazione non sono obbligate a contrarre un rischio professionale, non sono interessate in quanto valutano un mercato sottoposto a rischi eccessivi e di conseguenza non formano i propri intermediari. Avete capito bene, non sono obbligate, non sono interessate, non formano. Le conseguenze sono catastrofiche, quest’ultime possono decidere a pro loro quali garanzie/limiti/esclusioni da inserire all’interno dei contratti, con la facoltà addirittura di assicurare o meno un professionista. Spero che sia chiaro il problema, non è solo la concorrenzialità, ma è molto più importante valutare come e con chi assicurarsi. Occorre SPECIALIZZAZIONE.

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Responsabilità solidale: importanza e applicazioni

L’obbligo assicurativo introdotto dalla L. 14/09/2011 n.148 e dal successivo D.P.R. 07/08/2012 n.137, si riferisce alla Responsabilità Civile del libero professionista ovvero la responsabilità che insorge quando il professionista, nello svolgimento del proprio incarico, cagiona un danno a terzi e che ha come conseguenza l’obbligo al risarcimento del danno stesso.

Quando i responsabili del medesimo danno sono più d’uno, è possibile che il professionista incorra nella cosiddetta “responsabilità solidale” come previsto dall’art. 2055 del c.c. che testualmente recita: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”

E’ evidente, già da questa premessa, che la condanna in solido costituisce un rafforzativo del diritto al risarcimento del danneggiato in quanto consente a quest’ultimo di esigere l’intero risarcimento da uno qualsiasi dei soggetti responsabili ed è per questo motivo che il danneggiato, nella citazione in giudizio dei possibili responsabili, chiede praticamente sempre che il giudice riconosca questo genere di responsabilità tra i chiamati in causa e disponga conseguentemente la condanna solidale tra gli stessi.

Come precisato dall’art. 2055 c.c., il soggetto che abbia pagato l’intero risarcimento al danneggiato ha poi diritto di rivalsa sugli altri soggetti coobbligati, sempre che, naturalmente, questi risultino solventi o non siano nel frattempo falliti. Diversamente non avendo modo di recuperare il risarcimento pagato, rimarrà a suo carico anche il pagamento della quota di responsabilità degli altri soggetti coobbligati.

In caso di responsabilità professionale succede spesso che il professionista sia chiamato in causa insieme ad altri professionisti e ad una o più imprese e, purtroppo, può accadere che il giudice riconosca una responsabilità solidale tra due o più di questi soggetti.

E’ il caso, ad esempio, dei vizi della costruzione di cui all’art. 1669 del codice civile ovvero quei vizi che causino la rovina totale o parziale degli edifici. In numerose sentenze, infatti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il concorso dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, nella determinazione di questa tipologia di danno, condannando solidalmente i vari soggetti. Altro caso è per i commercialisti membri di un collegio sindacale, dove l’uno risponde in via solidale con l’altro professionista.

Nel caso in cui il giudice decida per una condanna solidale e uno o più condannati risulti insolvente o fallisca, la rispettiva quota di risarcimento viene ripartita sui restanti soggetti, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità, per cui può accadere che il professionista sia tenuto a pagare, oltre che per la propria responsabilità personale, anche per una o più quote di responsabilità di altri soggetti in forza di questo vincolo solidale.

Occorre però tener presente in tema di obbligazioni, che l’art.1292 del codice civile precisa che “Lobbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Quindi per aversi obbligazione solidale è necessario che la pluralità di soggetti abbia assunto la medesima obbligazione e che gli stessi siano tenuti alla medesima prestazione ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione stessa.

Sarà pertanto compito di un’attenta ed efficace difesa dimostrare l’insussistenza di un’obbligazione solidale tra il professionista e altri soggetti, siano essi professionisti o imprese, e che la responsabilità di ciascun soggetto è ben distinta e separata dalle altre. Inoltre sarà in ogni caso importante che le singole responsabilità vengano identificate percentualmente e non invece genericamente equidistribuite.

Dal punto di vista assicurativo occorre prestare molta attenzione poiché la maggior parte delle polizze di responsabilità civile professionale rispondono solo per la quota di responsabilità propria dell’assicurato con esclusione di qualsiasi quota solidale.

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Retroattività: regola n°1 per stare tranquilli!

Il mercato delle polizze di responsabilità civile professionali è abbastanza delicato, molti dei testi Inglesi tradotti in Italiano riporta che la retroattività della polizza è soggetta a continuità di copertura assicurativa. Mi sono fatto questa idea, non avere per un certo periodo la polizza per gli assicuratori è visto come un simbolo di minor rating del professionista. Qualora per qualsiasi ragione il professionista non ha avuto una polizza in continuità deve essere riportato in modo chiaro sul certificato di copertura in corso garantendo la retroattività anche il periodo di ‘’Buco’’ ovvero in assenza di polizza di assicurazione. Un consiglio che posso dare a tutti è di leggere attentamente l’articolo di validità della retroattività presente nelle condizioni generali di polizza senza limitarsi al certificato di polizza che riporta una data o altra formula di retroattività.

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Clausole da richiedere nella polizza professionale

Avete mai sentito parlare di Continuos cover? Questo tipo di estensione è molto importante per la tutela dell’assicurato in caso cambio di sindacato al rinnovo (comune di molti contratti esteri senza tacito rinnovo). La garanzia terrà indenne il professionista per le richieste di risarcimento che scaturiscono da circostanze antecedenti al periodo di efficacia del nuovo contratto e che non sono state denunciate salvo il dolo nel precedente periodo di copertura. 

La Deming Clause, garantisce il professionista dalle richieste di risarcimento che pervengono nel periodo di non efficacia del contratto scaturite da un comportamento colposo nel precedente periodo di assicurazione. È molto frequente che l’assicurato conoscendo i fatti possa avere prima di tutti il sentore che potrà esserci una futura richiesta di risarcimento, in questo caso l’estensione deming clause garantisce il professionista che nel momento in cui denuncia in modo cautelativo il fatto, è come se aprisse il sinistro garantendosi la difesa ed il risarcimento futuro qualora dovesse diventare una vera richiesta di risarcimento anche se il contratto cessa i suoi effetti di efficacia in quanto è scaduto.

La clausola che le polizze professionale dovrebbero prevedere è qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza e che presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei propri confronti, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. 

L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito a tale comunicazioni sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione”.