Alessandro Lombardi Nessun commento

L’obbligo assicurativo introdotto dalla L. 14/09/2011 n.148 e dal successivo D.P.R. 07/08/2012 n.137, si riferisce alla Responsabilità Civile del libero professionista ovvero la responsabilità che insorge quando il professionista, nello svolgimento del proprio incarico, cagiona un danno a terzi e che ha come conseguenza l’obbligo al risarcimento del danno stesso.

Quando i responsabili del medesimo danno sono più d’uno, è possibile che il professionista incorra nella cosiddetta “responsabilità solidale” come previsto dall’art. 2055 del c.c. che testualmente recita: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”

E’ evidente, già da questa premessa, che la condanna in solido costituisce un rafforzativo del diritto al risarcimento del danneggiato in quanto consente a quest’ultimo di esigere l’intero risarcimento da uno qualsiasi dei soggetti responsabili ed è per questo motivo che il danneggiato, nella citazione in giudizio dei possibili responsabili, chiede praticamente sempre che il giudice riconosca questo genere di responsabilità tra i chiamati in causa e disponga conseguentemente la condanna solidale tra gli stessi.

Come precisato dall’art. 2055 c.c., il soggetto che abbia pagato l’intero risarcimento al danneggiato ha poi diritto di rivalsa sugli altri soggetti coobbligati, sempre che, naturalmente, questi risultino solventi o non siano nel frattempo falliti. Diversamente non avendo modo di recuperare il risarcimento pagato, rimarrà a suo carico anche il pagamento della quota di responsabilità degli altri soggetti coobbligati.

In caso di responsabilità professionale succede spesso che il professionista sia chiamato in causa insieme ad altri professionisti e ad una o più imprese e, purtroppo, può accadere che il giudice riconosca una responsabilità solidale tra due o più di questi soggetti.

E’ il caso, ad esempio, dei vizi della costruzione di cui all’art. 1669 del codice civile ovvero quei vizi che causino la rovina totale o parziale degli edifici. In numerose sentenze, infatti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il concorso dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, nella determinazione di questa tipologia di danno, condannando solidalmente i vari soggetti. Altro caso è per i commercialisti membri di un collegio sindacale, dove l’uno risponde in via solidale con l’altro professionista.

Nel caso in cui il giudice decida per una condanna solidale e uno o più condannati risulti insolvente o fallisca, la rispettiva quota di risarcimento viene ripartita sui restanti soggetti, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità, per cui può accadere che il professionista sia tenuto a pagare, oltre che per la propria responsabilità personale, anche per una o più quote di responsabilità di altri soggetti in forza di questo vincolo solidale.

Occorre però tener presente in tema di obbligazioni, che l’art.1292 del codice civile precisa che “Lobbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Quindi per aversi obbligazione solidale è necessario che la pluralità di soggetti abbia assunto la medesima obbligazione e che gli stessi siano tenuti alla medesima prestazione ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione stessa.

Sarà pertanto compito di un’attenta ed efficace difesa dimostrare l’insussistenza di un’obbligazione solidale tra il professionista e altri soggetti, siano essi professionisti o imprese, e che la responsabilità di ciascun soggetto è ben distinta e separata dalle altre. Inoltre sarà in ogni caso importante che le singole responsabilità vengano identificate percentualmente e non invece genericamente equidistribuite.

Dal punto di vista assicurativo occorre prestare molta attenzione poiché la maggior parte delle polizze di responsabilità civile professionale rispondono solo per la quota di responsabilità propria dell’assicurato con esclusione di qualsiasi quota solidale.