Alessandro Lombardi Nessun commento

Quando si contrae una polizza di Rc. Professionale si dichiarano sempre i fatti accaduti negli anni precedenti, tali dichiarazioni sono fondamentali ai fini degli art. 1892 e 1893 del codice civile. In questo caso mi riferisco in particolare alla domanda, sei a conoscenza di circostanze che potrebbero dare origine a future richieste di risarcimento? Qui è il nocciolo della questione, come spiegato nei precedenti articoli su cosa sia un sindacato e quali sono le proprie funzioni, l’assicurato deve fare molta attenzione ai risvolti della domanda. Cosa s’intende per circostanze? La circostanza è qualsiasi atto o fatto che l’assicurato conoscesse prima della stipula del contratto che potrebbe dare origine ad una futura richiesta. Mi sono trovato in alcune circostanze dove il reclamante ma soprattutto il suo avvocato all’ interno della successiva richiesta, faccia riferimento a telefonate e/o accordi verbali, semplicemente questa potrebbe diventare una prova della conoscenza di tale circostanza. Ovviamente da ciò tralasciamo quando ci sono chiari messaggi anche via e-mail anche destinati a terzi e per conoscenza con il professionista. Tutto ciò nelle polizze professionali può far perdere la possibilità di essere indennizzati se il professionista non riesce a provare che non ha dichiarato tale falsità per trarne un beneficio ed essere assicurato. Per cui su cosa concentrarsi? In corso d’ anno dichiarare obbligatoriamente entro e non oltre 30 giorni tutte le circostanze/fatti che potrebbero far presumere una futura richiesta di risarcimento e alla scadenza dell’annualità senza tacito rinnovo (se assicurati con compagnie del Mercato di Londra) controllare sempre il numero di sindacato, accertandosi che sia il medesimo anche per l’anno successivo. Qualora cambiasse il Sindacato, da prendere come obbligo di comunicare prima della scadenza all’attuale assicuratore le circostanze facendosi aprire un sinistro cautelativo. Ricordate cosa ho scritto sulla prescrizione.