Proprietà e detenzione di cani – obbligo di assicurazione e problematiche sulla responsabilità
L’ordinanza del ministro della salute 6 agosto 2013 (pubblicata sulla G.U. n. 209 del 06/09/2013) prevede, tra le altre cose, che i cani pericolosi (identificati all’art. 3 dell’ordinanza) quando circolano in pubblico devono indossare sempre la museruola ed il guinzaglio, oltre all’obbligo di stipula di una polizza di responsabilità civile da parte del proprietario. Norma chiara e che vale un anno in attesa di altri interventi da parte del Governo.
Può essere sfuggito invece il senso (e le relative conseguenze) di quanto previsto all’art. 1 comma 2. che prevede: “Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo”.
Poniamo il caso di una persona che, per andare a fare una commissione, chieda al vicino di custodire il cane durante tale periodo e che proprio durante tale periodo il cane arrechi dei danni.
La Suprema Corte di Cassazione si è espressa più di una volta ritenendo responsabile il proprietario dell’animale e non colui che lo custodisce (per tutte Cassazione civile, sez. III, 07/07/2010, n. 16023: “La responsabilità per il danno causato dall’animale, prevista dall’art. 2052 c.c., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell’animale, per tale dovendosi intendere non già il soggetto diverso dal proprietario che vanti sull’annuale un diritto reale o parziale di godimento, che escluda ogni ingerenza del proprietario sull’utilizzazione dell’animale, ma colui che, col consenso del proprietario, ed anche in virtù di un rapporto di mero fatto, usa l’animale per soddisfare un interesse autonomo, anche non coincidente con quello del proprietario”).
La domanda per noi assicuratori: la polizza del capofamiglia del proprietario del cane copre anche (alla luce di quanto stabilito nell’ordinanza) la responsabilità di colui che custodisce l’animale facendo una cortesia e non lo “usa per soddisfare un proprio interesse”?