Alessandro Lombardi Nessun commento

Un medico non dipendente dell’ospedale cagiona delle lesioni a un paziente che si era sottoposto a un esame coronografico.
La Corte d’Appello, nega il diritto del soggetto danneggiato all’indennizzo dovuto dall’assicurazione dell’ospedale in quanto il contratto escludeva la copertura della responsabilità della clinica per fatto illecito del personale sanitario non dipendente sino al limite di 750.000,00 euro.
Non la pensa (giustamente) nello stesso modo la Corte di Cassazione nella sentenza allegata (10 novembre 2014 – 12 marzo 2015, n. 4936) che si esprime nel seguente modo:
nel contratto di assicurazione della propria responsabilità civile stipulato da un ospedale (assicurazione per conto proprio), la clausola la quale preveda che la copertura assicurativa “operi in eccesso rispetto alle assicurazioni personali dei medici” ivi operanti va interpretata nel senso che, ferma restando la copertura a primo rischio della responsabilità dell’ospedale, la medesima polizza copra altresì a secondo rischio la responsabilità personale dei medici, secondo lo schema dell’assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.).
La Corte esprime quindi un interessante principio in diritto: la polizza di secondo rischio può «operare in eccesso», rispetto ad altra polizza, solamente qualora i due contratti coprano il medesimo rischio (quindi, in tema di R.C, lo stesso patrimonio). L’assicurazione della responsabilità civile del medico operante all’interno della struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall’assicurazione della responsabilità civile della struttura in cui il sanitario si trova ad operare. Ne consegue che quest’ultima non può operare in eccesso rispetto alla prima e, pertanto, la Corte ha cassato la sentenza sul punto condannando la compagnia assicuratrice al pagamento del danno.