Alessandro Lombardi Nessun commento

Un consumatore austriaco subisce un incidente a causa di un vizio di fabbrica della propria bicicletta acquistata in Austria ma prodotta in Germania. A seguito del sinistro viene avviata in Austria la causa per risarcimento danni nei confronti del produttore tedesco. La fabbrica tedesca si oppone adducendo l’incompetenza del giudice adito e indicando quale giurisdizione competente quella del proprio Stato di appartenenza.
La magistratura austriaca rimette il caso alla Corte di Giustizia UE (Sentenza 163 gennaio 2014, causa n. 45/13) la quale stabilisce che:
33. Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni proposte che l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di contestazione della responsabilità di un fabbricante per prodotti difettosi, il luogo del fatto generatore del danno è costituito dal luogo di fabbricazione del prodotto di cui trattasi”.
Sentenza non certo favorevole al consumatore.