Alessandro Lombardi Nessun commento

Dispersione da corrente elettrica e danni conseguenti – chi ne risponde ?

Un bambino, mentre si trovava sul balcone di casa, appoggiando la mano sul tubo di una condotta idrica, cadeva al suolo privo di sensi. Trasportato in ospedale gli veniva diagnosticata una cerebropatia secondaria a coma da folgorazione.
I genitori del minore chiedevano il ristoro dei danni subiti da minore e convenivano dinanzi al Tribunale l’Enel, i conduttori dell’appartamento ed il proprietario-locatore.
Il Giudice di primo grado condannava l’ente gestore dell’energia elettrica.
La Corte d’Appello riforma della sentenza di primo grado, rigettando la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti dell’Enel, e condannava in solido tra loro i conduttori dell’appartamento indicando che l’evento dannoso si era verificato in quanto la dispersione della corrente elettrica dalla tubazione idrica si era determinata in virtù di un cattivo isolamento elettrico o per anomalo prelievo di energia.
Viene fatto ricorso in Cassazione, la quale, dopo avere osservato chi doveva fare che cosa in funzione dell’art. 2051 del c.c. tra il proprietario ed il conduttore dell’appartamento e l’ENEL quale fornitore del servizio, conferma la condanna a carico degli inquilini (sentenza 20 gennaio – 12 marzo 2014).