Il venditore al dettaglio di prodotti immessi sul mercato, che si sono poi rivelati pericolosi per la salute dei consumatori, può essere chiamato a risponderne anche se detti prodotti sono stati da lui acquistati presso un grossista?
La Suprema Corte di Cassazione – Sez. III Penale – (nella sentenza n. 8679, depositata il 24 febbraio 2014) afferma di sì, in quanto la definizione di “distributore”, fornita dal codice del consumo, è: “qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti“, quindi molto ampia.
Continuano i Giudici aggiungendo che anche il concetto di “immissione sul mercato” dei prodotto ha un’accezione assai ampia, ricomprendendo altresì la fornitura del prodotto al consumatore finale da parte del rivenditore, ultimo anello della catena distributiva.
Il negoziante (in questo caso di giocattoli) deve quindi ritenersi penalmente responsabile.