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POLIZZE RC: I regimi “loss occurrence” e “claims made”

Spesso s’incontrano, nelle polizze assicurative di responsabilità civile, riferimenti alle polizze “loss occurrence” e “claims made”. E’ importante analizzare più da vicino qual è la differenza tra una polizza assicurativa in regime “claims made” ed una in regime “loss occurrence” per meglio comprendere la differenza tra i due modelli assicurativi.

I due termini assicurativi LOSS OCCURRENCE, (insorgenza del danno), e CLAIMS MADE, (a richiesta fatta), vengono oggi usualmente utilizzati per le polizze di responsabilità civile, (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli a motore; questo tipo di polizza è infatti rigidamente vincolato da un’articolata normativa sulla responsabilità civile obbligatoria), ed identificano la validità della copertura assicurativa relativamente alla durata del contratto e delle sue garanzie con riferimento alla data dell’avvenimento del sinistro e/o alla data della denuncia del danno.

I due termini di cui sopra integrano quelli che storicamente erano conosciuti come garanzia postuma e garanzia pregressa.

A titolo esemplificativo si ricorda che sono tipiche polizze LOSS OCCURRENCE la responsabilità civile verso Terzi e per Infortuni Dipendenti, mentre sono tipiche CLAIMS MADE le polizze responsabilità per Inquinamento, per Prodotto Difettoso, per Professionisti e per Amministratori; queste ultime categorie possono essere anche oggetto di polizze ibride, cioè contenenti entrambe le formule.

Nel formula LOSS OCCURRENCE vengono coperte le conseguenze dannose derivanti dalla problema originatosi durante la validità della polizza ma evidenziatesi oltre la validità del contratto assicurativo.
Con tale formula, in sostanza, si assume che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito e pertanto le relative garanzie operano da quel momento

Tale evenienza è anche prevista dal 1° comma dell’art. 1917 del c.c. per cui, se in polizza non è diversamente pattuito o non viene previsto nulla, vale la dizione prevista dal codice:
“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tener indenne l’assicurato di quanto questi, inconseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo …”(il termine massimo è comunque la prescrizione decennale del diritto dei terzi danneggiati).
Normalmente nelle polizze di responsabilità civile la Compagnia pone un termine temporale per la denuncia, limitativo rispetto al codice, e la garanzia terminerà al termine indicato in polizza.

Nella formula CLAIMS MADE vengono coperte le conseguenze dannose verificatesi precedentemente alla decorrenza della polizza, per le quali la denuncia del danno viene formulata all’assicurato durante il periodo di validità della polizza. Ovviamente l’assicurato non deve essere a conoscenza di tale eventuale richiesta di danno al momento della stipula della polizza e in quell’occasione richiede il periodo di copertura pregressa da inserire nella polizza stessa.

In sostanza, con tale formula si assume che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve e, pertanto, le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. La formula CLAIMS MADE si ritrova principalmente nelle polizze di responsabilità professionale e nelle polizze di responsabilità del prodotto.

La differenza tra una polizza assicurativa con formula CLAIMS MADE ed una con formula LOSS OCCURRANCE è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale, può passare molto tempo.
Con una polizza LOSS OCCURRENCE affinché vi sia copertura assicurativa, è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell’errore professionale; con una polizza CLAIMS MADE il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

Nella stesura e nella contrattazione con la compagnia di polizze di responsabilità civile che prevedano le clausole LOSS OCCURRENCE a CLAIMS MADE l’assicurato deve porre particolare attenzione alla descrizione dei rischi ed alle coperture richieste al fine di evitare contenziosi in fase di richiesta di rimborso del danno; nel primo caso, la richiesta del danno deve essere facilmente riconducibile all’evento coperto nel periodo di validità della polizza; mentre, nel secondo caso, l’individuazione del rischio potenzialmente da coprire deve collegarsi univocamente all’eventuale sinistro che origini la richiesta di rimborso.

Particolare attenzione infine deve essere posta in sede di rinnovo della polizza: se, ad esempio, si dovesse sostituire la formula LOSS OCCURRENCE con la formula CLAIMS MADE, (o viceversa), si potrebbe aver un doppia copertura in caso di sostituzione della stessa polizza, (da LOSS OCCURRENCE a CLAIMS MADE), mentre si potrebbero verificare periodi di  non copertura qualora si passasse da una polizza con solo CLAIMS MADE ad una polizza LOSS OCCURRENCE dove la compagnia non accetti nessun termine di retroattività.

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ULTRATTIVITA’

Si dice che per ridurre i costi assicurativi, le polizze professionali sono tutte nella forma Claims Made e non più in Loss Occurrence. Non a caso questo sistema può diventare molto sfavorevole per l’assicurato.

Alcuni consigli:

1°_ Scegliere un Broker specializzato nel settore Rc professionale ed ottenere una copertura sia per le attività in corso che per gli incarichi cessati. Proprio questi ultimi sono quelli che generalmente vengono tralasciati. Faccio un solo esempio, chi ha svolto attività di Sindaco/Revisore ed oggi non ne ha più, nelle polizze non si vedono clausole di retroattività per Sindaci/Revisori;

2° _ Pretendere oltre al contratto e clausole una formazione su come utilizzarla;

3°_ Scegliere una polizza Ultrattiva per un Decennio. Un breve articolo di giornale parla della sua importanza. 

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L’INCONTROLLABILE

Lo sapevi che la polizza sul tuo fabbricato garantisce anche i danni provocati dal confinante? Non dipende da te, l’unico responsabile è lui, il tuo confinante. È proprio così, la polizza che tutela i tuoi immobili con una All Risk garantisce il tuo immobile anche quando è il vicino a provocarne i danni che nella migliore delle ipotesi ha una polizza di assicurazione. La propria polizza di assicurazione garantisce l’immobile in qualsiasi circostanza. Controlla se nella tua polizza ci sono esclusioni specifiche. Se possiedi una polizza rischi nominati ciò che non è descritto non è compreso.

Se interessato a far valutare le tue polizze, contatta i nostri uffici, un professionista sarà a tua disposizione.

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ASSICURA I TUOI CREDITI

Avete mai sentito parlare di assicurare i Vs crediti? Esistono strumenti assicurativi che garantiscono i crediti per coloro che non incassano immediatamente alla vendita. La polizza crediti, ramo specifico solo di alcune compagnie, è uno strumento che permette a piccole medio o grandi imprese la possibilità di assicurare e di capire la qualità nel tempo dei propri prospect e/o clienti abitudinari. Lo strumento assicurativo a garanzia dei propri crediti la definisco una tutela 3G. La prima Garanzia,è sondare la bontà del prospect prima di effettuare l’ordine, il secondo di aver la Garanzia del pagamento, la terza G è l’azzeramento di costi e spese per il recupero dei crediti. Esistono varie formule applicabili di come assicurare i propri crediti, possiamo partire esclusivamente dal Mercato Estero assicurando totalmente o solo specifici clienti, oppure il Mercato Italiano o addirittura escludere alcuni clienti che non riteniamo a rischio insolvenza.

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Il rispetto del Regolamento UE 2016/679

Leggendo attentamente il Regolamento UE_2016-679 anche dopo aver messo in pratica sistemi di sicurezza ‘’avanzati’’, avere la certezza che non ci sia la violazione della riservatezza dei dati è molto ma molto improbabile.

Alcuni spunti negli articoli del regolamento fanno ben capire la complessità del sistema.

Articolo 4 Definizioni

12 «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2.Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 82 Diritto al risarcimento e responsabilità

1.Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

1.Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2.Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

4.In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EURO,  per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

5.In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EURO,  per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

Ritengo che sia indispensabile un paracadute per un sistema così complesso. Ci occupiamo di valutare il rischio dei Vs dati, consigliandovi quali strumenti mettere in pratica, compresi quelli assicurativi che rimborsano le spese legali, le spese per riavviare i sistemi, ripristinare i dati compromessi e il risarcire i terzi danneggiati.

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Brexit

Informiamo che Ivass ha pubblicato sul sito istituzionale il documento contenente alcune indicazioni relative alle conseguenze per gli italiani assicurati con imprese UK.

Di seguito l’informativa redatta da Ivass per tutti gli assicurati cliccando su BREXIT

Rimaniamo a completa disposizione

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Faq rc professionale liberi professionisti e studi

Cos’è e quando serve

E’ la polizza obbligatoria per legge, che tutela il professionista per le somme che è tenuto a pagare a terzi a seguito di errori od omissioni commessi nello svolgimento della sua attività.

Chi sono i soggetti assicurati?

Sono assicurati il contraente della polizza, qualsiasi titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del contraente per l’attività svolta per conto e nel nome del contraente, eredi, tutori e curatori di qualsiasi  assicurato.

Quali sono i massimali della polizza?

Il professionista può  scegliere  tra  diverse opzioni che vanno  da un  minimo di 250.000 Euro  ad un massimo di 5.000.000 Euro. Per alcune specifiche garanzie la polizza prevede dei massimali inferiori (“sottolimiti”).

E’ possibile in caso di necessità aumentare il massimale?

Sì, nel caso in cui si rendesse necessario in corso d’annualità aumentarlo.

Quali sono le franchigie in caso di sinistro?

Ad ogni opzione di massimale corrisponde una franchigia, da un minimo di 1.000 Euro.

Quale periodo copre la polizza RC Professionale?

La polizza, essendo stipulata nella forma “claims made”, vale per le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di durata del contratto per errori od omissioni commessi anche in un momento precedente la stipula. (il periodo di retroattività è quello previsto dalla continuità contrattuale, oppure si può optare anche per aumenti di periodo) e per i quali non siano già emerse contestazioni.

Che cos’è e a cosa serve la garanzia postuma?

E’ un periodo successivo alla scadenza dell’assicurazione nel quale possono essere accolte denunce di reclami conseguenti  ad  errori  od  omissioni  commessi  fino  alla  data  di  scadenza  dell’assicurazione.  E’ consigliata l’attivazione  della  garanzia  postuma,  che  avrà  un  costo  pari  al  250%  dell’ultimo  premio  pagato, in  caso  di cessazione dell’attività professionale, in modo da tutelare l’assicurato da eventuali danni che  dovessero emergere nel decennio successivo alla cessazione dell’attività.

In quali Paesi vale la copertura?

La polizza opera per attività svolte in qualsiasi luogo del mondo, con  la  sola  eccezione  di  USA,  Canada  e  dei territori sotto la loro giurisdizione. Tuttavia, alcuni paesi hanno legislazioni particolari che impongono la stipula “in loco” di assicurazioni integrative.

Quali attività sono coperte?

La polizza è strutturata nella forma “all risks”, ossia a copertura di tutti i danni causati nell’esercizio di qualsiasi attività consentita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di ingegnere o architetto, siano essi di natura patrimoniale, materiale o corporale, con la sola eccezione dei casi specificati nella sezione “esclusioni”. Nella polizza sono comunque state indicate alcune attività, le più comuni, a titolo puramente esemplificativo ma in ogni caso non limitativo.

Sono coperte le spese legali?

La polizza copre le spese legali nei limiti previsti dall’art. 1917 del Codice Civile, ossia a condizione che tali spese debbano essere sostenute per resistere ad un’azione di un qualsiasi reclamante che potrebbe comportare il pagamento di un indennizzo da parte dell’assicurato.

Cosa si intende per “introiti lordi al netto dell’IVA”?

Si intende il fatturato lordo di competenza dell’esercizio precedente a quello di adesione alla  convenzione  (o rinnovo), anche se non incassato, comprensivo dei contributi integrativi assoggettati ad IVA. L’importo deve includere solo i corrispettivi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, escludendo quindi  gli  altri  introiti relativi, ad esempio, al recupero di spese dello studio.

In caso di nuova attività, quale dato deve essere indicato?

Deve essere indicato il fatturato previsto per l’esercizio in corso.

E’ possibile “modulare” la copertura sulla base delle esigenze dell’assicurato?

Il prodotto è standardizzato per andare il più possibile incontro alle esigenze della maggioranza degli iscritti. Il professionista  può  scegliere,  oltre  al  massimale,  l’eventuale  attivazione  delle  garanzie/esclusioni  previste all’interno del questionario ricevuto.

Sono possibili deroghe o variazioni delle condizioni contrattuali?

Si,  il  testo  è  stato  predisposto  dagli  assicuratori  per  essere  adeguato  alla  quasi  totalità  delle casistiche relative all’attività professionale dichiarata e se necessario possiamo dialogare con gli assicuratori al fine di supportare i professionisti adeguando il testo alle richieste del committente.

Esiste una tariffa dedicata ai giovani professionisti?

Si  prevediamo  una  tariffa  speciale  per  i  professionisti  “under  35”  che  prevede  un  massimale  dedicato e franchigie  ridotte.

Qual’ è la durata della polizza e come si rinnova?

La  polizza  ha  durata  annuale  senza  rinnovo  automatico.  Nei  30  giorni  antecedenti  la  scadenza,  ogni assicurato riceverà un’e-mail contenente un questionario per procedere con il rinnovo della copertura, il cui costo sarà parametrato al fatturato  realizzato  nell’anno  precedente.  L’assicurato  può  comunicare  la  disdetta dell’  incarico  affidato  al  Broker  inviando  prima  dei  60  giorni antecedenti la scadenza una lettera raccomandata o un’e-mail PEC.

Quali sono gli eventi che devono essere denunciati agli assicuratori?

La   polizza   definisce   come   “reclamo”   che   deve   essere   denunciato   agli   assicuratori   qualsiasi   richiesta   di risarcimento presentata all’ assicurato, qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’assicurato in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuirgli delle responsabilità, qualsiasi circostanza (compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione) di cui l’assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare  origine ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, qualsiasi notifica dell’avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

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Speciale commercialisti, responsabilità professionali sotto il mirino attento dell’esperto

Da un attento studio di tutte le polizze RC Professionali in circolazione, siamo arrivati alla conclusione che aver messo l’obbligo di assicurazione per i professionisti è una vera vergogna. Non perché il professionista non debba essere assicurato, anzi, ma perché lo Stato non ha obbligato le assicurazioni a commercializzare delle polizze adeguate, che coprano tutti i rischi a cui va in contro un professionista.

In questo tipo di casistica rientrano tutte le polizze emesse dalle principali Compagnie di assicurazione.

Essendo specialisti nel settore delle rc professionali, di seguito elenco alcune lacune che dobbiamo garantire ai professionisti.

  • RC solidale: questa parte è importantissima. Non averla può voler dire chiudere l’attività. In estrema sintesi in caso di essere un membro del collegio sindacale, non viene assicurata la richiesta danni di cui risulta responsabile in via di solidarietà. Se i soggetti coinvolti hanno un’assicurazione che non copre per qualsiasi motivo, i danni vengono richiesti ad un solo responsabile anche a distanza di anni, fino a 10. (art. 2055 C.C.). Tutto l’ammontare del danno verrebbe richiesto al professionista rimasto in attività (per effetto della resp. solidale). La polizza deve prevedere sempre e comunque i danni derivanti la responsabilità solidale;
  • Nessun sotto limite: mentre la polizza delle altre compagnie per determinati rischi copre solo per una parte del massimale indicato in polizza (per esempio se ha scritto in polizza massimale 1.000.000 di euro, ci sono dei casi in cui nelle condizioni di polizza sono indicati con un massimale a parte, normalmente molto più basso). Un esempio sono, i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi, revisore dei conti, membro del collegio sindacale, membro dell’organismo di vigilanza, mancato rispetto privacy, con sotto-limiti di massimale ridotti fino a 100.000,00 euro. Le nostre soluzioni coprono qualsiasi danno con il massimale scelto e indicato sul frontespizio di polizza;
  • Presenza di una Franchigia e non di Scoperti: è presente uno scoperto in caso di sinistro che ammonta tra un 10% e un 20%. Significa che in caso di sinistro il 10% o il 20% dell’ammontare del danno è a carico dell’assicurato e non coperto dall’assicurazione. Nelle nostre soluzioni è presente solo una franchigia, da scegliere da un minimo di 1.000,00 euro a salire. La franchigia è una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato, scelto insieme alla stipula, che non dipende dall’ammontare del danno creato;
  • La polizza All-Risk: Le altre compagnie hanno un elenco di tutte le attività che sono garantite, con la possibilità di inserire e togliere garanzie. Ma se capita un lavoro da fare che non era previsto in polizza, ci ricordiamo di assicurarlo? Ci ricordiamo se era previsto dal contratto? Le nostre soluzioni proprio per lasciare tranquillo l’assicurato nello svolgimento della sua attività recita:” Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.”
  • Retroattività fino ad illimitata: molte hanno una limitazione nella retroattività, per esempio 10 anni. Pretendete di essere assicurati sin dal primo giorno di esercizio, con retroattività illimitata;
  • I tempi della denuncia: si rimanda all’articolo che parla delle circostanze, nel caso della professione del commercialista denunciare la circostanza è fondamentale importanza;
  • Lasciato per ultimo perché rispetto alle gravi carenze elencate in precedenza, ci sembrava meno importante il valore del prezzo. Il premio di assicurazione rappresenta il primo sinistro per l’assicurato, tenerlo sotto controllo è di fondamentale importanza dopo aver considerato tutti i rischi che l’attività.

Occhio: Ricordo a tutti le polizze hanno ancora il tacito rinnovo 60 giorni, è indispensabile muoversi in tempo.

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Ingegneri, architetti, geometri, attenzione alla vostra polizza di assicurazione

Da un attento studio di tutte le polizze Rc Professionali in circolazione, siamo arrivati alla conclusione che aver messo l’obbligo di assicurazione per i professionisti è una vera vergogna. Non perché il professionista non debba essere assicurato, anzi, ma perché lo Stato non ha obbligato le assicurazioni a commercializzare delle polizze adeguate, che coprano tutti i rischi a cui va in contro un professionista.

In questo tipo di casistica rientrano tutte le polizze emesse dalle principali Compagnie di assicurazione.

Essendo specialisti nel settore delle rc professionali, di seguito elenco alcune lacune che dobbiamo garantire ai professionisti.

  • Rc solidale: questa parte è importantissima. Non averla può voler dire chiudere l’attività. Non vengono garantiti i danni di cui risulta responsabile in via di solidarietà. In caso di lavoro con altri soggetti (imprese, geometri, architetti, commercialisti, ecc), ognuno probabilmente ha la sua percentuale da risarcire. Questa quota parte dovuta è coperta nei limiti dei massimali stabiliti anche dalle altre compagnie. Ma, se in questi anni gli altri soggetti avessero chiuso o dovessero risultare insolvibili, cosa succede? Tutto l’ammontare del danno verrebbe richiesto al professionista rimasto in attività (per effetto della solidale art. 2055 C.C.). La polizza deve prevedere sempre e comunque i danni derivanti la responsabilità solidale;(in allegato un articolo del Sole 24)
  • Nessun sotto limite: mentre la polizza delle altre compagnie per determinati rischi copre solo per una parte del massimale indicato in polizza (per esempio se ha scritto in polizza massimale 1.000.000 di euro, ci sono dei casi in cui nelle condizioni di polizza sono indicati con un massimale a parte, normalmente molto più basso). Un esempio sono i danni patrimoniali dove ci sono sotto limiti anche a 100.000 Euro). Le nostre soluzioni coprono qualsiasi danno con il massimale scelto e indicato in polizza. Un elenco dei danni dove ci sono sotto limiti e siete coperti solo in parte sono: mancato rispetto dei vincoli urbanistici, direzione dei lavori, legge 81.2008, danni patrimoniali, interruzione sospensione o tardata inizio attività;
  • Presenza di una Franchigia e non di Scoperti: è presente uno scoperto in caso di sinistro che ammonta tra un 10% e un 20%. Significa che in caso di sinistro il 10% o il 20% dell’ammontare del danno è a carico dell’assicurato e non coperto dall’assicurazione. Nelle nostre soluzioni è presente solo una franchigia, da scegliere da un minimo di 1000 euro a salire. La franchigia è una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato, scelto insieme alla stipula, che non dipende dall’ammontare del danno creato;
  • Mancata rispondenza dell’opera, limiti di massimali e limiti temporali. Vedo molto spesso da tre mesi a dodici/ventiquattro mesi. Quanti sono gli anni di responsabilità di un professionista? Almeno dieci, ed in alcuni si parla di responsabilità illimitata (detta resp. Aquiliana art 2043 cc). Scegliere polizze che non abbiano alcun limite temporale;
  • Retroattività illimitata: molte hanno una limitazione nella retroattività, per esempio 10 anni. Pretendete di essere assicurati sin dal primo giorno di esercizio, con retroattività illimitata;
  • Prezzo: Lasciato per ultimo perché rispetto alle gravi carenze elencate in precedenza, ci sembrava meno importante il valore del prezzo. Il premio di assicurazione rappresenta il primo sinistro per l’assicurato, tenerlo sotto controllo è di fondamentale importanza dopo aver considerato tutti i rischi che l’attività.

Occhio: Ricordo a tutti le polizze hanno ancora il tacito rinnovo 60 giorni, è indispensabile muoversi in tempo.

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Hai subito un infortunio? Ti tornano i conti?

Possiedi una polizza infortuni e vuoi capire come funziona il criterio d’ indennizzo dell’invalidità permanente?  Le polizze infortuni  soprattutto quelle di ultima concezione, presentano franchigie variabili in funzione del capitale assicurato, più la somma è maggiore e più alte sono le franchigie che l’assicuratore applica. Per fare un esempio prediamo un campione comune di clausola di polizza infortuni sezione invalidità permanente Groupama assicurazioni prodotto PLURIATTIVA INFORTUNI (mod 2500601 del 01/12/2010)

da 0 a 150.000,00 Euro franchigia 3%

da 151.000,00 a 400.000,00 Euro franchigia 5%

da 401.000,00 a 800.000,00 Euro franchigia 10%

da 800.000,00 Euro franchigia 15%

Ora facciamo l’esempio semplice, l’infortunio ha provocato un’ invalidità accertata del 15%, quanto verrà liquidato all’assicurato? Ora farò i calcoli passo dopo passo:

sul primo scaglione 15%-3% di franchigia = 12%x1.500,00 Euro a punto = 18.000,00 Euro

sul secondo scaglione 15%-5% di franchigia = 10%x2.500,00 Euro a punto = 25.000,00 Euro

sul terzo scaglione 15%-10% di franchigia = 5%x4.000,00 Euro a punto = 20.000,00 Euro

sul quarto scaglione 15%-15% di franchigia = 0%

Totale indennizzo 63.000,00 Euro, questo è il ragionamento delle polizze infortuni. La differenza può stare, nell’ampiezza delle somme, negli scaglioni e le relative franchigie. Esistono anche altri criteri che generalmente sono ancora più sfavorevoli agli assicurati. A cosa fare attenzione?  Puntare a contratti a scaglioni ampi, maggiori sono meglio è, franchigie basse ed avere 2/3/4 contratti assicurativi infortuni con compagnie diverse, in modo da beneficiare della franchigia bassa del primo scaglione o meglio di nessuna e cosi facendo si ha il miglior indennizzo senza rinunciare a capitali importanti. Quest’ultimo tipo di valutazione che ho fatto, richiede la professionalità di un tecnico specializzato nel settore infortuni, con conoscenze appropriate del mercato, dei prodotti e di come combinarli insieme.