Alessandro Lombardi Nessun commento

Spesso s’incontrano, nelle polizze assicurative di responsabilità civile, riferimenti alle polizze “loss occurrence” e “claims made”. E’ importante analizzare più da vicino qual è la differenza tra una polizza assicurativa in regime “claims made” ed una in regime “loss occurrence” per meglio comprendere la differenza tra i due modelli assicurativi.

I due termini assicurativi LOSS OCCURRENCE, (insorgenza del danno), e CLAIMS MADE, (a richiesta fatta), vengono oggi usualmente utilizzati per le polizze di responsabilità civile, (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli a motore; questo tipo di polizza è infatti rigidamente vincolato da un’articolata normativa sulla responsabilità civile obbligatoria), ed identificano la validità della copertura assicurativa relativamente alla durata del contratto e delle sue garanzie con riferimento alla data dell’avvenimento del sinistro e/o alla data della denuncia del danno.

I due termini di cui sopra integrano quelli che storicamente erano conosciuti come garanzia postuma e garanzia pregressa.

A titolo esemplificativo si ricorda che sono tipiche polizze LOSS OCCURRENCE la responsabilità civile verso Terzi e per Infortuni Dipendenti, mentre sono tipiche CLAIMS MADE le polizze responsabilità per Inquinamento, per Prodotto Difettoso, per Professionisti e per Amministratori; queste ultime categorie possono essere anche oggetto di polizze ibride, cioè contenenti entrambe le formule.

Nel formula LOSS OCCURRENCE vengono coperte le conseguenze dannose derivanti dalla problema originatosi durante la validità della polizza ma evidenziatesi oltre la validità del contratto assicurativo.
Con tale formula, in sostanza, si assume che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito e pertanto le relative garanzie operano da quel momento

Tale evenienza è anche prevista dal 1° comma dell’art. 1917 del c.c. per cui, se in polizza non è diversamente pattuito o non viene previsto nulla, vale la dizione prevista dal codice:
“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tener indenne l’assicurato di quanto questi, inconseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo …”(il termine massimo è comunque la prescrizione decennale del diritto dei terzi danneggiati).
Normalmente nelle polizze di responsabilità civile la Compagnia pone un termine temporale per la denuncia, limitativo rispetto al codice, e la garanzia terminerà al termine indicato in polizza.

Nella formula CLAIMS MADE vengono coperte le conseguenze dannose verificatesi precedentemente alla decorrenza della polizza, per le quali la denuncia del danno viene formulata all’assicurato durante il periodo di validità della polizza. Ovviamente l’assicurato non deve essere a conoscenza di tale eventuale richiesta di danno al momento della stipula della polizza e in quell’occasione richiede il periodo di copertura pregressa da inserire nella polizza stessa.

In sostanza, con tale formula si assume che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve e, pertanto, le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. La formula CLAIMS MADE si ritrova principalmente nelle polizze di responsabilità professionale e nelle polizze di responsabilità del prodotto.

La differenza tra una polizza assicurativa con formula CLAIMS MADE ed una con formula LOSS OCCURRANCE è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale, può passare molto tempo.
Con una polizza LOSS OCCURRENCE affinché vi sia copertura assicurativa, è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell’errore professionale; con una polizza CLAIMS MADE il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

Nella stesura e nella contrattazione con la compagnia di polizze di responsabilità civile che prevedano le clausole LOSS OCCURRENCE a CLAIMS MADE l’assicurato deve porre particolare attenzione alla descrizione dei rischi ed alle coperture richieste al fine di evitare contenziosi in fase di richiesta di rimborso del danno; nel primo caso, la richiesta del danno deve essere facilmente riconducibile all’evento coperto nel periodo di validità della polizza; mentre, nel secondo caso, l’individuazione del rischio potenzialmente da coprire deve collegarsi univocamente all’eventuale sinistro che origini la richiesta di rimborso.

Particolare attenzione infine deve essere posta in sede di rinnovo della polizza: se, ad esempio, si dovesse sostituire la formula LOSS OCCURRENCE con la formula CLAIMS MADE, (o viceversa), si potrebbe aver un doppia copertura in caso di sostituzione della stessa polizza, (da LOSS OCCURRENCE a CLAIMS MADE), mentre si potrebbero verificare periodi di  non copertura qualora si passasse da una polizza con solo CLAIMS MADE ad una polizza LOSS OCCURRENCE dove la compagnia non accetti nessun termine di retroattività.