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Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 2407 c.c.

La riforma della responsabilità dei sindaci, introdotta dalla Legge 35/2025 (in vigore da aprile 2025), modifica l’articolo 2407 del Codice Civile, introducendo principalmente due novità: un tetto massimo al risarcimento danni (calcolato in base a multipli del compenso percepito) e una prescrizione quinquennale per l’azione di responsabilità, che decorre dal deposito della relazione sindacale. Questa riforma mira a limitare l’esposizione patrimoniale dei sindaci, rendendo il regime più certo e proporzionato, pur mantenendo la responsabilità per fatti di propria competenza, esclusa l’automatica corresponsabilità per l’omessa vigilanza se non provata una condotta colposa autonoma. 

Punti chiave della riforma:

Limitazione della Responsabilità:

  • Viene stabilito un tetto massimo al risarcimento, calcolato come multiplo del compenso annuo percepito.
  • Scaglioni: 15 volte il compenso (fino a €10.000); 12 volte (tra €10.000 e €50.000); 10 volte (oltre €50.000).
  • Prescrizione: Il termine per l’azione di responsabilità si riduce da 10 a 5 anni. Il decorso inizia dal deposito della relazione del collegio sindacale presso il Registro delle Imprese.

Responsabilità per fatti propri:

  • Viene superata la presunzione di corresponsabilità solidale automatica per la sola omessa vigilanza
  • La responsabilità sussiste per fatti propri, se provata la condotta autonoma e colposa.

Aspetti transitori e Crisi d’Impresa:

  • Irretroattività: La limitazione di responsabilità non è retroattiva e si applica alle azioni avviate per fatti successivi all’entrata in vigore della legge.
  • Codice della Crisi: Nel 2026, i sindaci devono prestare particolare attenzione ai segnali di crisi. La segnalazione tempestiva all’organo amministrativo può costituire un’esimente o un elemento di attenuazione della responsabilità in caso di insolvenza
Cosa cambia in pratica:
  • Maggiore Certezza: La limitazione economica offre maggiore protezione ai professionisti, riducendo il rischio di richieste risarcitorie illimitate.
  • Focus sulla Diligenza: Mette in risalto l’obbligo di adempiere con la diligenza richiesta, con responsabilità proporzionata.
  • Impatto: La riforma ha lo scopo di bilanciare il ruolo di vigilanza con la necessità di non penalizzare eccessivamente l’attività dei sindaci, favorendo la certezza del diritto. 

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Colpa grave – Riforma della Corte dei Conti in vigore dal 22/01/2026

1) Quadro normativo e contesto

Con la legge di riforma della Corte dei conti approvata dal Parlamento il 27 dicembre 2025, è stata modificata la disciplina della responsabilità amministrativo-contabile (danno erariale) prevista dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dal Codice della Giustizia Contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

L’obiettivo dichiarato è quello di bilanciare l’efficacia dell’azione amministrativa con la tutela del dipendente pubblico, evitando un eccesso di rischio personale che possa disincentivare l’azione amministrativa stessa.

2) Definizione di colpa grave nella riforma

La riforma ridefinisce espressamente quando una condotta costituisce “colpa grave” rilevante ai fini della responsabilità erariale:

  • è considerata colpa grave la violazione manifesta di norme di diritto applicabili, tenuto conto della chiarezza e precisione delle norme violate e dell’inescusabilità dell’inosservanza;
  • il travisamento dei fatti accertati nel procedimento;
  • l’affermazione di fatti falsi o la negazione di fatti incontrovertibilmente documentati.

La riforma introduce un criterio di tipizzazione più rigorosa: non è sufficiente una generica negligenza o distrazione, ma la condotta deve implicare una violazione evidente e manifestamente ingiustificabile del quadro normativo o dei fatti disponibili.

3) Esclusioni e limiti specifici

La legge stabilisce che non costituisce colpa grave nei seguenti casi:

  • violazioni o omissioni derivanti da orientamenti giurisprudenziali prevalenti o da pareri competenti (ovvero fatti in buona fede sulla base di interpretazioni condivise).

Sono inoltre escluse dal computo della responsabilità quelle condotte che derivano da:

  • atti vistati e registrati nel controllo preventivo di legittimità svolto dalla Corte dei conti;
  • atti che sono presupposto logico e giuridico dell’atto soggetto a controllo.

Con tali previsioni, la riforma mira a tutelare i funzionari che si basano su atti o pareri formali corretti e registrati, favorendo così azioni amministrative basate su regole e certezze procedurali.

4) Altre modifiche connesse alla responsabilità erariale

La riforma non si limita alla colpa grave, ma introduce anche:

  • un tetto alla quantificazione del danno erariale (salvo dolo o illecito arricchimento), generalmente non superiore al 30% del danno accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua del responsabile o dell’indennità percepita per il ruolo rivestito.
  • una prescrizione di 5 anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità, decorrente dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui la PA o la Corte ne vengono a conoscenza (con eccezione per occultamento doloso).
  • estensione del controllo preventivo di legittimità anche agli appalti sopra soglia comunitaria, con effetti sulla responsabilità.

5) Operatività della nuova disciplina

La riforma approvata entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (a fine dicembre 2025). Secondo il testo, le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti e giudizi pendenti, purché non definitivi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.

Nella prassi, l’effettiva operatività delle norme sulle modalità di accertamento della colpa grave, sui termini di prescrizione e sui tetti di responsabilità decorre pertanto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (fine dicembre 2025 / inizio 2026).

6) Sintesi delle implicazioni pratiche

In termini professionali, sotto il nuovo regime:

  • la colpa grave è più strettamente definita e limita l’ambito di responsabilità erariale rispetto al passato, riducendo in particolare rischi derivanti da interpretazioni discrete non palesemente difformi da norme chiare;
  • gli operatori pubblici non rispondono per colpa grave se si basano su pareri o orientamenti consolidati;
  • vi sono tetti oggettivi al risarcimento, prescrizione più rapida e una estensione dei controlli preventivi;
  • la disciplina si applica anche ai procedimenti in corso, a condizione che non siano già definitivi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore.

Comparazione tecnica tra regime previgente e regime introdotto dalla riforma della Corte dei conti sulla colpa grave nella responsabilità amministrativo-contabile degli appartenenti alla PA

1) Colpa grave – definizione e soglia di responsabilità

Prima della riforma
La colpa grave non era tipizzata in modo stringente.
La giurisprudenza contabile la ricavava in via interpretativa, includendo:

  • negligenza qualificata;
  • superficialità nell’istruttoria;
  • errori valutativi anche in contesti normativi complessi.

Il confine tra colpa lieve e colpa grave risultava spesso incerto, con ampia discrezionalità del giudice.

Dopo la riforma
La colpa grave è espressamente tipizzata. È configurabile solo in presenza di:

  • violazione manifesta e macroscopica di norme di diritto chiare e non equivoche;
  • travisamento evidente dei fatti accertati;
  • affermazione di fatti falsi o negazione di fatti documentalmente incontrovertibili.

Effetto pratico: innalzamento netto della soglia di responsabilità.

2) Valutazione del contesto decisionale

Prima
La buona fede del funzionario non era di per sé esimente.
Pareri, prassi o orientamenti non sempre proteggevano da contestazioni ex post.

Dopo
Non è colpa grave:

  • l’atto adottato sulla base di pareri qualificati;
  • l’atto conforme a orientamenti giurisprudenziali prevalenti;
  • l’atto sottoposto e registrato nel controllo preventivo di legittimità.

Effetto pratico: protezione dell’amministrazione “proceduralmente corretta”.

3) Controllo preventivo e responsabilità

Prima
Il controllo preventivo non escludeva automaticamente la responsabilità del funzionario.

Dopo
Gli atti:

  • vistati e registrati dalla Corte dei conti;
  • o logicamente presupposti a tali atti
    non fondano responsabilità per colpa grave, salvo dolo.

Effetto pratico: rafforzamento del valore giuridico del controllo preventivo.

4) Quantificazione del danno erariale

Prima
Nessun limite normativo predeterminato.
Il risarcimento poteva coincidere con l’intero danno accertato.

Dopo
Salvo dolo:

  • risarcimento massimo pari a una quota del danno (in linea generale ≤ 30%);
  • comunque non oltre il doppio della retribuzione annua o indennità percepita.

Effetto pratico: prevedibilità del rischio patrimoniale personale.

5) Prescrizione dell’azione contabile

Prima
Decorrenza incerta, spesso legata alla “scoperta” del danno.

Dopo

  • termine fisso di 5 anni dal fatto dannoso;
  • proroga solo in caso di occultamento doloso.

Effetto pratico: certezza dei tempi e riduzione del contenzioso tardivo.

6) Applicazione nel tempo

Prima
Disciplina frammentata, fortemente giurisprudenziale.

Dopo
La riforma:

  • si applica dalla data di entrata in vigore (pubblicazione in G.U., fine 2025);
  • si estende ai procedimenti pendenti, se non definiti con giudicato.

Effetto pratico: impatto immediato anche sui contenziosi in corso.

7) Tabella di sintesi operativa

Profilo

       Regime precedente

      Regime riformato

Soglia colpa grave

     Ampia, discrezionale

      Tipizzata, restrittiva

Pareri / prassi

     Protezione incerta

       Esimente esplicita

Controllo preventivo

     Non decisivo

       Fortemente esimente

Danno risarcibile

     Potenzialmente integrale

       Limitato e parametrato

Prescrizione

     Incerta

       5 anni dal fatto

Effetto sui funzionari

     Forte esposizione

       Riduzione del rischio

8) Lettura sistemica

La riforma non elimina la responsabilità: la sposta.
Il baricentro passa:

  • dalla valutazione ex post dell’errore,
  • alla qualità del processo decisionale ex ante.

In altre parole:

  •  chi decide senza istruttoria, senza norme, senza pareri resta esposto;
  •  chi decide seguendo procedure, norme chiare e pareri qualificati è ora strutturalmente protetto.

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Cilas e congruità dei prezzi

La Cila-Superbonus (CILAS) Decreto Legge n. 77/2021 e con la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021, (Decreto anti-frode) sono previsti nuovi obblighi per gli Asseveratori.

Siamo alle porte di una nuova era, la responsabilità professionale si estende a nuovi rischi, occorre valutare con particolare attenzione le clausole assicurative da sottoscrivere.

Link utili

Decreto Legge n. 77/2021

Decreto Legge n. 157/2021

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Superbonus 110% e cyber risk: i pericoli per i professionisti.

Superbonus 110% e cyber risk: i pericoli per i professionisti.

Nell’ultimo anno per il 49% delle microimprese e dei professionisti sono aumentati gli attacchi informatici, l’uso massiccio dei dispositivi digitali e di reti domestiche ha, infatti, facilitato ulteriormente l’accesso ai cyber criminali con un aumento esponenziale di minacce.

Con l’introduzione del SuperBonus 110%, secondo il Decreto Rilancio i professionisti abilitati a certificare i requisiti tecnici e la congruità della spesa effettuata – gli asseveratori – sono obbligati a sottoscrivere una copertura assicurativa di responsabilità civile specifica.

La Polizza CyberRisk può contribuire ad arginare non soltanto il potenziale impatto economico di una fuga di informazioni o di una perdita o violazione di dati ma anche le possibili ripercussioni sulla reputazione di un’azienda e sui suoi sistemi informatici.

Punti Forti

  • Copertura dei costi sostenuti per i servizi richiesti ad esperti di cyber-rischi per far fronte ad incidenti informatici;
  • Copertura degli onorari di professionisti chiamati a stabilire se sia possibile ripristinare, recuperare o ricreare i dati digitali;
  • Gestione della crisi attraverso:

_ Copertura delle spese e degli onorari professionali per servizi volti ad attenuare i potenziali danni alla reputazione di una persona all’interno dell’azienda o del professionista

_ Copertura delle spese e degli onorari professionali di consulenti indipendenti, in grado di prevenire o attenuare gli effetti potenzialmente negativi di eventi che compromettano la sicurezza informatica dell’azienda e che potrebbero avere risonanza mediatica

Ripristino della reputazione individuale

  • Comunicazione e monitoraggio;

_ Copertura dei costi sostenuti per informare i clienti e i soggetti interessati (incluse le autorità di regolamentazione competenti) circa la violazione dei dati che li riguardano.

Responsabilità per fuga o perdita di dati – Risarcimento dei danni a terzi e dei relativi costi di difesa conseguenti a una violazione di dati personali o aziendali

  • Sicurezza della rete – Risarcimento dei danni a terzi e dei relativi costi di difesa conseguenti a:

_ contaminazione di un archivio dati di terzi da parte di un virus

_ l’accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi attribuibile all’assicurato

_ furto di un codice di accesso ai sistemi informatici

_ furto di hardware contenente dati personali

_ divulgazione di dati imputabile alla condotta di un dipendente

  • Blocco dei sistemi informatici – Copertura del danno da lucro cessante sofferto dall’Assicurato come conseguenza del blocco dei propri sistemi informatici a seguito di difetto dei sistemi di sicurezza.
  • Estorsione con minaccia relativa al sistema informatico

_ Copertura delle somme pagate per prevenire o mettere fine ad una minaccia di estorsione e dei costi di indagine effettuata da consulenti esterni per determinare la fondatezza della minaccia di estorsione

Per una consulenza a.lombardi@inmoore.com

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Art. 119 del D.M. 34/2020 ”Eco-bonus”

In base all’interpretazione della normativa vigente, riteniamo indispensabile, per fugare ogni dubbio e non incorrere in spiacevoli inconvenienti a discapito del committente, le seguenti specifiche:
1. Stipula di una specifica polizza; Il decreto recita di “allegare copia della polizza di assicurazioni
che costituisce parte integrante del documento di asseverazione”.
2. Efficacia retroattiva dal 17/07/2020 (entrata in vigore D.L 34/2020) e ultra‐attiva per i
successivi 10 anni dal rilascio dell’asseverazione; in base ai controlli disposti dall’Agenzia delle Entrate.

Scrivici a info@inmoore.com

Si tratta di Polizza specifica, prevede la garanzia ultra – attiva decennale inclusa. Per fatturati e massimali più elevati oltre 3.000.000,00 il premio verrà stabilito con gli Assicuratori che in questo caso ad oggi non abbiamo limiti di esposizione massima. Per procedere all’assunzione, vi richiediamo di indicare preliminarmente:

–  Massimale (dovrà essere proporzionale) relativo al numero di asseverazioni e valore delle
opere che vorrete indicarci se già commissionate o se in fase di ipotesi, fare una stima;
–  Dichiarare di non essere a conoscenza di sinistri e circostanze.

Resta fermo il consiglio, di munirsi di apposita polizza di spese legali, considerate le responsabilità che derivano dal nuovo decreto 34/2020, a livello penale, sanzionatorio, contrattuale; per la quotazione è necessario indicare il numero di professionisti soci dello studio ed il numero di impiegati.

Rimaniamo a completa disposizione per ulteriori informazioni si rendessero disponibili.

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Cyber Security e Data Breach

Hai mai sentito parlare di  Cyber Security e di Data Breach?

L’altissimo tasso di tecnologia  ha aumentato il rischio di violazione dei nostri sistemi informatici, gli attacchi hacker possono definirsi il crimine del nostro millennio.

Il data breach è definito come “violazione di sicurezza – accidentale o illecita – che causa la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione o l’accesso non autorizzato a dati conservati o trattati” .

Pensiamo alla quantità di dati in nostra disposizione, conservati sui sistemi informatici, dalla tenuta della contabilità e libri contabili, passando al controllo del collegio sindacale in una PMI.
Sono a rischio di non conformità le nostre attività di Compliance e Audit oltre protezione dei dati personali (GDPR)

A nostro avviso Oggi è fondamentale Proteggersi, richiedi  la quotazione indicando il fatturato 2020, sarà nostra cura esporvi le coperture previste. 

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VISTO E RI-VISTO

Qual’è la differenza tra Visto leggero e Pesante? Di seguito lo spieghiamo semplicemente

Certificazione tributaria (‘’visto Leggero’’) Certificazione attestante che il soggetto incaricato al controllo abbia attestato la bontà dei crediti Irpef, Irap, Ires e la compensazione iva che precedentemente erano 15.000,00 ridotti a 5.000,00 Euro dal 24/04/2017.

Certificazione tributaria (“Visto Pesante”) Certificazione attestante che il soggetto incaricato del controllo (“certificatore”) ha accertato l’esatta applicazione delle norme tributarie relative al reddito d’impresa ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività, indicate annualmente con un apposito decreto. Sono abilitati al rilascio della Certificazione tributaria i revisori contabili iscritti da almeno 5 anni agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Come per il visto di conformità e l’asseverazione, i certificatori devono preventivamente comunicare tale attività di controllo alla direzione regionale delle Entrate competente e stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. Possono ottenere la certificazione tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria.

 

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ULTRATTIVITA’

Si dice che per ridurre i costi assicurativi, le polizze professionali sono tutte nella forma Claims Made e non più in Loss Occurrence. Non a caso questo sistema può diventare molto sfavorevole per l’assicurato.

Alcuni consigli:

1°_ Scegliere un Broker specializzato nel settore Rc professionale ed ottenere una copertura sia per le attività in corso che per gli incarichi cessati. Proprio questi ultimi sono quelli che generalmente vengono tralasciati. Faccio un solo esempio, chi ha svolto attività di Sindaco/Revisore ed oggi non ne ha più, nelle polizze non si vedono clausole di retroattività per Sindaci/Revisori;

2° _ Pretendere oltre al contratto e clausole una formazione su come utilizzarla;

3°_ Scegliere una polizza Ultrattiva per un Decennio. Un breve articolo di giornale parla della sua importanza. 

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Faq rc professionale liberi professionisti e studi

Cos’è e quando serve

E’ la polizza obbligatoria per legge, che tutela il professionista per le somme che è tenuto a pagare a terzi a seguito di errori od omissioni commessi nello svolgimento della sua attività.

Chi sono i soggetti assicurati?

Sono assicurati il contraente della polizza, qualsiasi titolare, socio, partner, professionista associato, dipendente o collaboratore del contraente per l’attività svolta per conto e nel nome del contraente, eredi, tutori e curatori di qualsiasi  assicurato.

Quali sono i massimali della polizza?

Il professionista può  scegliere  tra  diverse opzioni che vanno  da un  minimo di 250.000 Euro  ad un massimo di 5.000.000 Euro. Per alcune specifiche garanzie la polizza prevede dei massimali inferiori (“sottolimiti”).

E’ possibile in caso di necessità aumentare il massimale?

Sì, nel caso in cui si rendesse necessario in corso d’annualità aumentarlo.

Quali sono le franchigie in caso di sinistro?

Ad ogni opzione di massimale corrisponde una franchigia, da un minimo di 1.000 Euro.

Quale periodo copre la polizza RC Professionale?

La polizza, essendo stipulata nella forma “claims made”, vale per le richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di durata del contratto per errori od omissioni commessi anche in un momento precedente la stipula. (il periodo di retroattività è quello previsto dalla continuità contrattuale, oppure si può optare anche per aumenti di periodo) e per i quali non siano già emerse contestazioni.

Che cos’è e a cosa serve la garanzia postuma?

E’ un periodo successivo alla scadenza dell’assicurazione nel quale possono essere accolte denunce di reclami conseguenti  ad  errori  od  omissioni  commessi  fino  alla  data  di  scadenza  dell’assicurazione.  E’ consigliata l’attivazione  della  garanzia  postuma,  che  avrà  un  costo  pari  al  250%  dell’ultimo  premio  pagato, in  caso  di cessazione dell’attività professionale, in modo da tutelare l’assicurato da eventuali danni che  dovessero emergere nel decennio successivo alla cessazione dell’attività.

In quali Paesi vale la copertura?

La polizza opera per attività svolte in qualsiasi luogo del mondo, con  la  sola  eccezione  di  USA,  Canada  e  dei territori sotto la loro giurisdizione. Tuttavia, alcuni paesi hanno legislazioni particolari che impongono la stipula “in loco” di assicurazioni integrative.

Quali attività sono coperte?

La polizza è strutturata nella forma “all risks”, ossia a copertura di tutti i danni causati nell’esercizio di qualsiasi attività consentita dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione di ingegnere o architetto, siano essi di natura patrimoniale, materiale o corporale, con la sola eccezione dei casi specificati nella sezione “esclusioni”. Nella polizza sono comunque state indicate alcune attività, le più comuni, a titolo puramente esemplificativo ma in ogni caso non limitativo.

Sono coperte le spese legali?

La polizza copre le spese legali nei limiti previsti dall’art. 1917 del Codice Civile, ossia a condizione che tali spese debbano essere sostenute per resistere ad un’azione di un qualsiasi reclamante che potrebbe comportare il pagamento di un indennizzo da parte dell’assicurato.

Cosa si intende per “introiti lordi al netto dell’IVA”?

Si intende il fatturato lordo di competenza dell’esercizio precedente a quello di adesione alla  convenzione  (o rinnovo), anche se non incassato, comprensivo dei contributi integrativi assoggettati ad IVA. L’importo deve includere solo i corrispettivi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, escludendo quindi  gli  altri  introiti relativi, ad esempio, al recupero di spese dello studio.

In caso di nuova attività, quale dato deve essere indicato?

Deve essere indicato il fatturato previsto per l’esercizio in corso.

E’ possibile “modulare” la copertura sulla base delle esigenze dell’assicurato?

Il prodotto è standardizzato per andare il più possibile incontro alle esigenze della maggioranza degli iscritti. Il professionista  può  scegliere,  oltre  al  massimale,  l’eventuale  attivazione  delle  garanzie/esclusioni  previste all’interno del questionario ricevuto.

Sono possibili deroghe o variazioni delle condizioni contrattuali?

Si,  il  testo  è  stato  predisposto  dagli  assicuratori  per  essere  adeguato  alla  quasi  totalità  delle casistiche relative all’attività professionale dichiarata e se necessario possiamo dialogare con gli assicuratori al fine di supportare i professionisti adeguando il testo alle richieste del committente.

Esiste una tariffa dedicata ai giovani professionisti?

Si  prevediamo  una  tariffa  speciale  per  i  professionisti  “under  35”  che  prevede  un  massimale  dedicato e franchigie  ridotte.

Qual’ è la durata della polizza e come si rinnova?

La  polizza  ha  durata  annuale  senza  rinnovo  automatico.  Nei  30  giorni  antecedenti  la  scadenza,  ogni assicurato riceverà un’e-mail contenente un questionario per procedere con il rinnovo della copertura, il cui costo sarà parametrato al fatturato  realizzato  nell’anno  precedente.  L’assicurato  può  comunicare  la  disdetta dell’  incarico  affidato  al  Broker  inviando  prima  dei  60  giorni antecedenti la scadenza una lettera raccomandata o un’e-mail PEC.

Quali sono gli eventi che devono essere denunciati agli assicuratori?

La   polizza   definisce   come   “reclamo”   che   deve   essere   denunciato   agli   assicuratori   qualsiasi   richiesta   di risarcimento presentata all’ assicurato, qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall’assicurato in cui un terzo esprima l’intenzione di attribuirgli delle responsabilità, qualsiasi circostanza (compresi avvisi di garanzia e/o mandati di comparizione) di cui l’assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare  origine ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, qualsiasi notifica dell’avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per l’accertamento della responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile.

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Speciale commercialisti, responsabilità professionali sotto il mirino attento dell’esperto

Da un attento studio di tutte le polizze RC Professionali in circolazione, siamo arrivati alla conclusione che aver messo l’obbligo di assicurazione per i professionisti è una vera vergogna. Non perché il professionista non debba essere assicurato, anzi, ma perché lo Stato non ha obbligato le assicurazioni a commercializzare delle polizze adeguate, che coprano tutti i rischi a cui va in contro un professionista.

In questo tipo di casistica rientrano tutte le polizze emesse dalle principali Compagnie di assicurazione.

Essendo specialisti nel settore delle rc professionali, di seguito elenco alcune lacune che dobbiamo garantire ai professionisti.

  • RC solidale: questa parte è importantissima. Non averla può voler dire chiudere l’attività. In estrema sintesi in caso di essere un membro del collegio sindacale, non viene assicurata la richiesta danni di cui risulta responsabile in via di solidarietà. Se i soggetti coinvolti hanno un’assicurazione che non copre per qualsiasi motivo, i danni vengono richiesti ad un solo responsabile anche a distanza di anni, fino a 10. (art. 2055 C.C.). Tutto l’ammontare del danno verrebbe richiesto al professionista rimasto in attività (per effetto della resp. solidale). La polizza deve prevedere sempre e comunque i danni derivanti la responsabilità solidale;
  • Nessun sotto limite: mentre la polizza delle altre compagnie per determinati rischi copre solo per una parte del massimale indicato in polizza (per esempio se ha scritto in polizza massimale 1.000.000 di euro, ci sono dei casi in cui nelle condizioni di polizza sono indicati con un massimale a parte, normalmente molto più basso). Un esempio sono, i danni da interruzione o sospensione di attività di terzi, revisore dei conti, membro del collegio sindacale, membro dell’organismo di vigilanza, mancato rispetto privacy, con sotto-limiti di massimale ridotti fino a 100.000,00 euro. Le nostre soluzioni coprono qualsiasi danno con il massimale scelto e indicato sul frontespizio di polizza;
  • Presenza di una Franchigia e non di Scoperti: è presente uno scoperto in caso di sinistro che ammonta tra un 10% e un 20%. Significa che in caso di sinistro il 10% o il 20% dell’ammontare del danno è a carico dell’assicurato e non coperto dall’assicurazione. Nelle nostre soluzioni è presente solo una franchigia, da scegliere da un minimo di 1.000,00 euro a salire. La franchigia è una quota fissa che rimane a carico dell’assicurato, scelto insieme alla stipula, che non dipende dall’ammontare del danno creato;
  • La polizza All-Risk: Le altre compagnie hanno un elenco di tutte le attività che sono garantite, con la possibilità di inserire e togliere garanzie. Ma se capita un lavoro da fare che non era previsto in polizza, ci ricordiamo di assicurarlo? Ci ricordiamo se era previsto dal contratto? Le nostre soluzioni proprio per lasciare tranquillo l’assicurato nello svolgimento della sua attività recita:” Le attività coperte sono tutte quelle consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione.”
  • Retroattività fino ad illimitata: molte hanno una limitazione nella retroattività, per esempio 10 anni. Pretendete di essere assicurati sin dal primo giorno di esercizio, con retroattività illimitata;
  • I tempi della denuncia: si rimanda all’articolo che parla delle circostanze, nel caso della professione del commercialista denunciare la circostanza è fondamentale importanza;
  • Lasciato per ultimo perché rispetto alle gravi carenze elencate in precedenza, ci sembrava meno importante il valore del prezzo. Il premio di assicurazione rappresenta il primo sinistro per l’assicurato, tenerlo sotto controllo è di fondamentale importanza dopo aver considerato tutti i rischi che l’attività.

Occhio: Ricordo a tutti le polizze hanno ancora il tacito rinnovo 60 giorni, è indispensabile muoversi in tempo.