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POLIZZE RC: I regimi “loss occurrence” e “claims made”

Spesso s’incontrano, nelle polizze assicurative di responsabilità civile, riferimenti alle polizze “loss occurrence” e “claims made”. E’ importante analizzare più da vicino qual è la differenza tra una polizza assicurativa in regime “claims made” ed una in regime “loss occurrence” per meglio comprendere la differenza tra i due modelli assicurativi.

I due termini assicurativi LOSS OCCURRENCE, (insorgenza del danno), e CLAIMS MADE, (a richiesta fatta), vengono oggi usualmente utilizzati per le polizze di responsabilità civile, (con esclusione delle polizze per responsabilità derivante da circolazione di veicoli a motore; questo tipo di polizza è infatti rigidamente vincolato da un’articolata normativa sulla responsabilità civile obbligatoria), ed identificano la validità della copertura assicurativa relativamente alla durata del contratto e delle sue garanzie con riferimento alla data dell’avvenimento del sinistro e/o alla data della denuncia del danno.

I due termini di cui sopra integrano quelli che storicamente erano conosciuti come garanzia postuma e garanzia pregressa.

A titolo esemplificativo si ricorda che sono tipiche polizze LOSS OCCURRENCE la responsabilità civile verso Terzi e per Infortuni Dipendenti, mentre sono tipiche CLAIMS MADE le polizze responsabilità per Inquinamento, per Prodotto Difettoso, per Professionisti e per Amministratori; queste ultime categorie possono essere anche oggetto di polizze ibride, cioè contenenti entrambe le formule.

Nel formula LOSS OCCURRENCE vengono coperte le conseguenze dannose derivanti dalla problema originatosi durante la validità della polizza ma evidenziatesi oltre la validità del contratto assicurativo.
Con tale formula, in sostanza, si assume che il sinistro si verifichi nel momento in cui avviene materialmente il fatto illecito e pertanto le relative garanzie operano da quel momento

Tale evenienza è anche prevista dal 1° comma dell’art. 1917 del c.c. per cui, se in polizza non è diversamente pattuito o non viene previsto nulla, vale la dizione prevista dal codice:
“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tener indenne l’assicurato di quanto questi, inconseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo …”(il termine massimo è comunque la prescrizione decennale del diritto dei terzi danneggiati).
Normalmente nelle polizze di responsabilità civile la Compagnia pone un termine temporale per la denuncia, limitativo rispetto al codice, e la garanzia terminerà al termine indicato in polizza.

Nella formula CLAIMS MADE vengono coperte le conseguenze dannose verificatesi precedentemente alla decorrenza della polizza, per le quali la denuncia del danno viene formulata all’assicurato durante il periodo di validità della polizza. Ovviamente l’assicurato non deve essere a conoscenza di tale eventuale richiesta di danno al momento della stipula della polizza e in quell’occasione richiede il periodo di copertura pregressa da inserire nella polizza stessa.

In sostanza, con tale formula si assume che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve e, pertanto, le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. La formula CLAIMS MADE si ritrova principalmente nelle polizze di responsabilità professionale e nelle polizze di responsabilità del prodotto.

La differenza tra una polizza assicurativa con formula CLAIMS MADE ed una con formula LOSS OCCURRANCE è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale, può passare molto tempo.
Con una polizza LOSS OCCURRENCE affinché vi sia copertura assicurativa, è necessario che il danneggiante sia assicurato già al momento della commissione dell’errore professionale; con una polizza CLAIMS MADE il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell’errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni.

Nella stesura e nella contrattazione con la compagnia di polizze di responsabilità civile che prevedano le clausole LOSS OCCURRENCE a CLAIMS MADE l’assicurato deve porre particolare attenzione alla descrizione dei rischi ed alle coperture richieste al fine di evitare contenziosi in fase di richiesta di rimborso del danno; nel primo caso, la richiesta del danno deve essere facilmente riconducibile all’evento coperto nel periodo di validità della polizza; mentre, nel secondo caso, l’individuazione del rischio potenzialmente da coprire deve collegarsi univocamente all’eventuale sinistro che origini la richiesta di rimborso.

Particolare attenzione infine deve essere posta in sede di rinnovo della polizza: se, ad esempio, si dovesse sostituire la formula LOSS OCCURRENCE con la formula CLAIMS MADE, (o viceversa), si potrebbe aver un doppia copertura in caso di sostituzione della stessa polizza, (da LOSS OCCURRENCE a CLAIMS MADE), mentre si potrebbero verificare periodi di  non copertura qualora si passasse da una polizza con solo CLAIMS MADE ad una polizza LOSS OCCURRENCE dove la compagnia non accetti nessun termine di retroattività.

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L’INCONTROLLABILE

Lo sapevi che la polizza sul tuo fabbricato garantisce anche i danni provocati dal confinante? Non dipende da te, l’unico responsabile è lui, il tuo confinante. È proprio così, la polizza che tutela i tuoi immobili con una All Risk garantisce il tuo immobile anche quando è il vicino a provocarne i danni che nella migliore delle ipotesi ha una polizza di assicurazione. La propria polizza di assicurazione garantisce l’immobile in qualsiasi circostanza. Controlla se nella tua polizza ci sono esclusioni specifiche. Se possiedi una polizza rischi nominati ciò che non è descritto non è compreso.

Se interessato a far valutare le tue polizze, contatta i nostri uffici, un professionista sarà a tua disposizione.

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ASSICURA I TUOI CREDITI

Avete mai sentito parlare di assicurare i Vs crediti? Esistono strumenti assicurativi che garantiscono i crediti per coloro che non incassano immediatamente alla vendita. La polizza crediti, ramo specifico solo di alcune compagnie, è uno strumento che permette a piccole medio o grandi imprese la possibilità di assicurare e di capire la qualità nel tempo dei propri prospect e/o clienti abitudinari. Lo strumento assicurativo a garanzia dei propri crediti la definisco una tutela 3G. La prima Garanzia,è sondare la bontà del prospect prima di effettuare l’ordine, il secondo di aver la Garanzia del pagamento, la terza G è l’azzeramento di costi e spese per il recupero dei crediti. Esistono varie formule applicabili di come assicurare i propri crediti, possiamo partire esclusivamente dal Mercato Estero assicurando totalmente o solo specifici clienti, oppure il Mercato Italiano o addirittura escludere alcuni clienti che non riteniamo a rischio insolvenza.

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Il rispetto del Regolamento UE 2016/679

Leggendo attentamente il Regolamento UE_2016-679 anche dopo aver messo in pratica sistemi di sicurezza ‘’avanzati’’, avere la certezza che non ci sia la violazione della riservatezza dei dati è molto ma molto improbabile.

Alcuni spunti negli articoli del regolamento fanno ben capire la complessità del sistema.

Articolo 4 Definizioni

12 «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali

f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2.Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

Articolo 82 Diritto al risarcimento e responsabilità

1.Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.

Articolo 83 Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie

1.Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive.

2.Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all’articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:

4.In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EURO,  per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

5.In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EURO,  per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:

Ritengo che sia indispensabile un paracadute per un sistema così complesso. Ci occupiamo di valutare il rischio dei Vs dati, consigliandovi quali strumenti mettere in pratica, compresi quelli assicurativi che rimborsano le spese legali, le spese per riavviare i sistemi, ripristinare i dati compromessi e il risarcire i terzi danneggiati.

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Brexit

Informiamo che Ivass ha pubblicato sul sito istituzionale il documento contenente alcune indicazioni relative alle conseguenze per gli italiani assicurati con imprese UK.

Di seguito l’informativa redatta da Ivass per tutti gli assicurati cliccando su BREXIT

Rimaniamo a completa disposizione

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Hai subito un infortunio? Ti tornano i conti?

Possiedi una polizza infortuni e vuoi capire come funziona il criterio d’ indennizzo dell’invalidità permanente?  Le polizze infortuni  soprattutto quelle di ultima concezione, presentano franchigie variabili in funzione del capitale assicurato, più la somma è maggiore e più alte sono le franchigie che l’assicuratore applica. Per fare un esempio prediamo un campione comune di clausola di polizza infortuni sezione invalidità permanente Groupama assicurazioni prodotto PLURIATTIVA INFORTUNI (mod 2500601 del 01/12/2010)

da 0 a 150.000,00 Euro franchigia 3%

da 151.000,00 a 400.000,00 Euro franchigia 5%

da 401.000,00 a 800.000,00 Euro franchigia 10%

da 800.000,00 Euro franchigia 15%

Ora facciamo l’esempio semplice, l’infortunio ha provocato un’ invalidità accertata del 15%, quanto verrà liquidato all’assicurato? Ora farò i calcoli passo dopo passo:

sul primo scaglione 15%-3% di franchigia = 12%x1.500,00 Euro a punto = 18.000,00 Euro

sul secondo scaglione 15%-5% di franchigia = 10%x2.500,00 Euro a punto = 25.000,00 Euro

sul terzo scaglione 15%-10% di franchigia = 5%x4.000,00 Euro a punto = 20.000,00 Euro

sul quarto scaglione 15%-15% di franchigia = 0%

Totale indennizzo 63.000,00 Euro, questo è il ragionamento delle polizze infortuni. La differenza può stare, nell’ampiezza delle somme, negli scaglioni e le relative franchigie. Esistono anche altri criteri che generalmente sono ancora più sfavorevoli agli assicurati. A cosa fare attenzione?  Puntare a contratti a scaglioni ampi, maggiori sono meglio è, franchigie basse ed avere 2/3/4 contratti assicurativi infortuni con compagnie diverse, in modo da beneficiare della franchigia bassa del primo scaglione o meglio di nessuna e cosi facendo si ha il miglior indennizzo senza rinunciare a capitali importanti. Quest’ultimo tipo di valutazione che ho fatto, richiede la professionalità di un tecnico specializzato nel settore infortuni, con conoscenze appropriate del mercato, dei prodotti e di come combinarli insieme.

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Polizze Mutuo, costi ed interessi alle stelle

 Possiedi un mutuo?

Molti clienti richiedono consulenze per garanzie a favore della banca e generalmente sono due le tipologie, incendio scoppio ed esplosione dell’immobile, ed il caso morte a garanzia del debito con l’istituto bancario. Come prima premessa, le banche non possono obbligare nessun cliente a contrarre la garanzia direttamente nell’ Istituto, il cliente può scegliere dove preferisce assicurarsi. Le Banche hanno abitudine di spalmare il costo della polizza assicurativa all’interno delle rate di mutuo. Tutto ciò cosa prevede? La Banca oltre ad incassare in anticipo la polizza  per l’intera durata, applica gli interessi calcolati sul mutuo anche per la quota assicurativa emessa a proprio favore. Se il mutuo viene estinto anticipatamente ? Se richiedo la surroga? Nel primo caso è previsto il rimborso del premio al netto delle imposte già corrisposte, un bel -22.25%, nel secondo caso occorre solo variare il vincolo a favore del nuovo ente creditore. Il nostro consiglio è quello di scegliere la propria compagnia di assicurazione facendo un confronto con almeno 3 diversi Competitor. Pagare annualmente il premio di polizza e non scegliere mai la forma anticipata. Molta attenzione alle dichiarazioni del questionario anamnestico per la polizza caso morte.

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Malattie e complicanze familiari, una polizza che può aiutare le famiglie

Quando i figli pensano ai propri genitori?

È molto importante che i figli in età adulta pensassero a garantire economicamente il proprio futuro anche per la salute dei propri genitori. È un ragionamento un’pò contorto, ma cerco di spiegarmi. Esistono polizze di assicurazione che garantiscono il sostentamento dei propri genitori a causa di infortuni gravi o ancor peggio di malattie degenerative, in modo da poter far fronte a spese inaspettate, come un abitazione più comoda a piano terra, ad un assistente giornaliero senza intaccare il tenore di vita attuale dei familiari. Altro aspetto fondamentale da non sottovalutare, è che l’uso di questa tipologia d’investimento permette ai figli di avere maggior tempo disponibile per dedicarsi ai tanti impegni familiari. Per polizze così complesse devono essere valutati scrupolosamente i contenuti onde evitare spiacevoli inconvenienti. Le attenzioni vanno rivolte soprattutto all’ età massima assicurabile, alle malattie escluse ed alla durata delle garanzie.

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Attacchi hacker, privacy, rischio sottovalutato?

Avete sentito parlare di Cyber crime? In questo articolo approfondirò questo nuovo rischio che sicuramente ancora è un fenomeno sottostimato, il tutto corroborato dai risultati delle ultime indagini dalle quali emerge che l’80% dei manager italiani non considera il Cyber crime “danno economico” e come se non bastasse, il 60% dei manager italiani non ha piena consapevolezza di che cosa sia. Dati alla mano si evince che a seguito della bassa percezione delle conseguenze e data la difficoltà ad individuare strumenti atti a difendersi da tali rischi, non possa che manifestarsi un evidente accrescimento del problema.
Se a questo aggiungiamo anche una totale assenza di univocità giuridica dovuta alle diverse legislature degli stati, diviene implicito giungere ad una totale incomprensione del rischio e delle sue conseguenze.
Purtroppo, i fatti parlano molto chiaro, se in Italia, non si considera e non si conosce il rischio informatico, si evidenzia come soltanto in Europa la percezione di tale rischio sia balzata in un anno semplicemente dal 9° al 5° posto nella scala dei principali rischi temuti dalle aziende.
La crescita del fenomeno e relativi attacchi su PMI è evidentissima ed altrettanto veloce. In termini di Puro Costo si è avuto un +78% rispetto al 2009 e +130% di Tempo per risolvere il problema (dovuto indubbiamente alla miglior difesa della parte lesa, e conseguentemente dalla maggiore “virulenza” dell’attacco).
Tali valori portano ad una stima mondiale di 12 miliari di $ di perdite annue per i prossimi 6 anni, con un impatto del:

  • +43% dei costi derivanti da furto dei dati;
  • +62% di identità violate (550 milioni);
  • +36% dei danni ai processi ed al business.

In Italia si stima una perdita fino a 8 miliardi complessivi (pari allo 0,6% del PIL). Le dichiarazioni di PMI che hanno subito un attacco, hanno dato origine ad una statistica allarmante.
Il 22% ha dichiarato un sensibile calo del fatturato:

  • +38% ha subito un’interruzione della propria attività (più di un giorno);
  • +36% ha avuto ritardi nella produzione;
  • i danni diretti ammontano a 9 miliardi.

Un ulteriore aspetto del cyber attack, è che spesso si ha un attacco indiretto, si tende a colpire non tanto la grande azienda, ma bensì le piccole aziende, che vengono utilizzate come “tramite” per attaccare le aziende più grandi
Le soluzioni ad una problematica di tale portata ovviamente non sono così scontate e comportano obbligatoriamente una comprensione del rischio. È indispensabile un cambiamento culturale ed un approccio di conoscenza del rischio, sicuramente maggiore rispetto ad altre casistiche che possano determinare delle perdite.

Quindi è fondamentale avere:

  • Informazione del fenomeno;
  • diversità nell’approccio del rischio rispetto ad altri rischi;
  • cognizione che la difesa dal rischio non è solo il sistema protetto;
  • non esiste sistema infallibile;
  • consapevolezza della pluralità dei rischi e delle varie fasi di un eventuale attacco. Pertanto è indispensabile attuare una gestione del rischio nei tre punti successivi:
  1. difesa aziendale con sistemi congrui a ridurre le vulnerabilità dei sistemi e relativa perdita dei dati;
  2. gestione della crisi e del danno delegata a personale specialistico, onde ridurre tempistiche di ripristino e danno stesso;
  3. eliminazione della perdita economica a seguito di indennizzo per danno subito e relativi costi per il danno arrecato ad altri.

A testimonianza di quanto riportato, si evidenzia che anche l’Europa ed il suo governo abbiano cercato di anticipare la gravità del fenomeno istituendo l’European Cybercrime Centre, varando inoltre la direttiva UE n4.0 del 2013 in relazione alla prevenzione e tutela dei dati a seguito di attacco cyber.

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Polizze assicurative vincolanti ancora in voga?

Tutti pensano che le polizze di assicurazioni oramai siano annuali, qualcuno pensa addirittura che non sia necessaria la disdetta, ebbene no, questo vale solo per la polizza Rca. Nel 2007 Bersani ha liberalizzato mutui ed assicurazioni, ma nel luglio 2009 vista la forte concorrenza le compagnie hanno ri-proposto le polizze poliennali depositando una a tariffa senza sconto e per chi contrae una polizza poliennale sconto del 5%. Divenuta legge nel luglio del 2009, le compagnie assicurative sono autorizzate ad emettere polizze poliennali. Ora io dico, per uno sconto del 1% annuo è conveniente stipulare una polizza poliennale? Come mai la maggior parte dei clienti non lo sanno? Nessuna pubblicità? Questo valutatelo voi, ma attenzione, la mia considerazione è che in un mercato così dinamico che si apre annualmente a molte alternative non merita ottenere uno sconto del 1% vincolandosi 5 anni con una compagnia di assicurazioni che ad ogni cambiamento magari ri-proroga il contratto per ulteriori 5 anni. Ah per finire un particolare molto importante, se avete firmato una polizza poliennale alla scadenza del quinto anno potete disdirla anche se ha una durata superiore.