La responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori per gli infortuni sul lavoro.
La Suprema Corte di Cassazione interviene nel definire gli obblighi che deve osservare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che, nei limiti degli obblighi specificamente individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (quali il direttore dei lavori o il committente).
Nel caso in specie la mancata attività dell’imputato (unitamente a quella del direttore dei lavori anche lui condannato) avrebbe permesso l’esecuzione dei lavori nel vano ascensore, all’interno del quale si era verificato l’infortunio di un socio lavoratore precipitato da un’altezza superiore a due metri.
La sentenza della Cassazione (6 maggio 2013, n. 19382 allegata) stabilisce anche che l’attività di questa figura professionale comprende, non solo l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano trascurate o disapplicate.