Polizza del condominio e rottura “accidentale” di tubazioni
A seguito della rottura di una condotta dell’acqua posta al servizio del parco condominiale, alcuni immobili subiscono dei danni.
Il condominio chiede alla propria Compagnia di assicurazione di essere tenuto indenne, ma quest’ultima eccepisce la validità della copertura assicurativa poiché ritiene che il danno non sia stato provocato da un fatto accidentale, come previsto dal contratto di assicurazione, bensì da una condotta omissiva dell’assicurato integrante un comportamento colposo significativo.
Questa tesi della società assicuratrice, accolta in primo ed in secondo grado, viene riformata in sede di giudizio dalla Cassazione (sentenza numero 4799/2013, depositata il 26 febbraio 2013 allegata).
Dopo avere esaminato il concetto di accidentalità (che esclude unicamente il dolo, ma nessun grado di colpa, salvo patto contrario) la Suprema Corte indica che la polizza non solo non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, ma prevede che tra i rischi espressamente coperti vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell’assicurato e anche i comportamenti dolosi delle persone delle quali questi debba rispondere.