Alessandro Lombardi Nessun commento

Domanda: devo stipulare un contratto di mutuo per acquistare casa. In tale ipotesi sono obbligata a pagare un’assicurazione?
Risposta: quando si stipula un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile vengono stabilite con la Banca erogatrice le assicurazioni da applicare al finanziamento.

Esistono due tipi di assicurazioni: obbligatorie e facoltative.

L’unica assicurazione, un tempo facoltativa, attualmente obbligatoria è quella scoppio ed incendio, che permette di coprire le spese derivanti da eventuali danni causati da incendio, fumo, vapore, esplosione, perdite di gas.

Qualora, dunque, si verifichi una delle ipotesi citate che comporti danni all’interno dell’abitazione o, addirittura, all’intero immobile, la Compagnia di Assicurazioni ha un obbligo di risarcimento che varia a seconda di quanto statuito nel contratto di assicurazione.

Talvolta viene risarcita una somma pari al valore della perdita (somma pari al valore complessivo dei beni persi o degli impianti domestici danneggiati o dell’immobile), altre volte viene concordato un importo massimo entro il quale risarcire il danno.

Prima di procedere al risarcimento e, conseguentemente, al calcolo della somma da rimborsare, la Compagnia verifica la causa dell’esplosione e/o dell’incendio.

Il risarcimento non copre l’incuria, la disattenzione e gli atteggiamenti che potrebbero creare pericolo nella propria abitazione. A titolo esemplificativo, sono, pertanto, coperti i danni causati dal fuoco e dal fumo ma non quelli derivanti dal mancato spegnimento di una sigaretta o da una cattiva o assente manutenzione della caldaia che ha generato l’incendio o l’esplosione.

Il premio dell’assicurazione scoppio incendio, calcolato in base al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), può essere corrisposto dal mutuatario mediante versamento della quota complessiva in un’unica soluzione al momento della stipula del mutuo oppure può essere rateizzato.

In tale ultima ipotesi l’importo della rata si somma a quella mensile del mutuo.

In caso di estinzione anticipata del mutuo o di surroga dello stesso, il premio assicurativo non goduto deve essere restituito.

L’assicurazione in oggetto viene proposta dalla Banca che concede il mutuo, ma il soggetto mutuatario ha la possibilità di sottoscrivere la polizza con una Compagnia di Assicurazioni diversa da quella proposta dalla banca.

Esistono poi assicurazioni facoltative (polizza rischio vita; polizza rischio impiego) che possono essere stipulate in accordo con il beneficiario o richieste dalla Banca erogatrice del mutuo qualora ricorrano condizioni particolari.

Nel caso in cui l’importo del mutuo copra una percentuale superiore all’80% del valore dell’immobile o se il mutuatario sia persona d’età avanzata, la Banca può, dunque, esigere che venga stipulata un’assicurazione mutuo sulla vita che la tuteli dai casi di eventuale inadempimento dovuti ad eventi quali morte, malattia, perdita del lavoro del cliente.

Il costo di queste assicurazioni, di solito, è più elevato rispetto a quello delle polizze incendio e scoppio.

Anche in tali casi il mutuatario ha diritto di scegliere la Compagnia Assicurativa cui rivolgersi.