I ladri entrano grazie ad un ponteggio – impresa edile e condominio non sempre responsabili
Un’impresa edile monta un ponteggio adiacente alla facciata di un condominio per eseguire alcuni lavori. I ladri, servendosi delle impalcature, entrano in un appartamento all’ottavo piano e asportano refurtiva per un valore di 30 milioni di lire. La vittima chiede il risarcimento dei danni all’impresa edile ed al condominio, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda. Il secondo grado di giudizio ribalta la decisione, ritenendo non responsabili dell’avvenuto furto né il condominio né l’impresa di costruzioni. Viene fatto ricorso per cassazione. I Giudici della suprema Corte hanno indicato l’inammissibilità del ricorso in quanto:
- «non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte ad agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano».
- il furto è avvenuto fuori dell’orario di lavoro degli operai che utilizzavano il ponteggio.
- il danneggiato stesso ha partecipato ed aderito alla delibera dell’assemblea condominiale con cui si era deciso di non installare l’impianto di antifurto, come suggerito dall’impresa edile, per i costi eccessivi.
- il derubato «ha omesso qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri», come tenere i preziosi in una semplice scatola o non aver installato alcun blocco alla tapparella.