Furto dell’auto nel parcheggio, responsabilità della P.A. e rivalsa dell’assicuratore
Viene rubata un’auto in un posteggio a pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta anche senza custodia del veicolo.
La Compagnia assicurativa, che assicurava con polizza diretta l’auto rubata, paga il danno e fa azione di rivalsa nei confronti della Società che gestisce il posteggio.
Si arriva in Cassazione (sentenza n. 21831 del 24 settembre 2013 allegata) dove la Suprema Corte stabilisce che “L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326, comma 1, e art. 1327, codice civile), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336, codice civile, che l’utente può non accettare non essendo privo di alternative” (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola di esclusione della responsabilità).
Conseguentemente anche il diritto dell’assicurazione (che ha indennizzato il danno al proprio cliente) di rivalersi sulla società che gestisce il “parcheggio non custodito” ed automatizzato dipende dalla esposizione o meno dell’avviso al di fuori dell’area.