Alessandro Lombardi Nessun commento

Nei giorni scorsi tutti i distributori assicurativi si sono imbattuti sul nuovo provvedimento IVASS n.97/2020 e CAP entrato in vigore dal 01/04/2021. Lo scopo di tale modifica al regolamento Ivass è quello che i clienti ‘’devono’’ acquistare prodotti coerenti con le proprie richieste ed esigenze. Fin qui sembra tutto chiaro, ma essendo un professionista che svolge consulenza nel settore mi domando, come la consulenza dell’intermediario possa essere diversa da ciò che serve ad un cliente ?

Partono dal presupposto che, un cliente che entra in contatto con un’intermediario assicurativo conosca le proprie esigenze, conosca cosa acquistare, ma firmi un documento/i non redatto/i in prima persona su proprie richieste, ma su quelle fatte dal distributore. Ora io mi domando, come nella realtà si può arrivare a pensare questo scenario?

 

Spunto tratto Faq Ivass ( https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/normativi-provv/2020/provv_97/index.html) 1. Il Provvedimento IVASS n. 97/2020 e il CAP (art. 106 come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187), coerentemente con quanto previsto nella IDD, hanno espunto dalla definizione di distribuzione assicurativa il termine “assistenza”. Quale consulenza rientra nell’intermediazione?

L’attività di consulenza del distributore assicurativo è connotata dal rilascio al cliente di consigli specifici e personalizzati (c.d. “raccomandazione personalizzata”, art. 1, comma 1 lett. m-ter CAP). Diversamente, l’attività di assistenza che si accompagna alla conclusione o all’esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione (come richiamata dall’articolo 107, comma 3, lettera a), secondo periodo, del CAP e dall’art. 68-septies, comma 1, lettera a), punto ii), del Regolamento IVASS n. 40/2018), non prevede il rilascio di una raccomandazione personalizzata al cliente.

L’attività di consulenza è eventuale (“su richiesta del cliente o su iniziativa del distributore”) e consiste “nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente… in relazione ad uno o più contratti di assicurazione” (articolo 1, comma 1, lettera m-ter) del CAP, come richiamato dall’articolo 106 del CAP).

Le mie conclusioni:

In un settore così specialistico per la scelta della/e propria/e protezione/i ‘’assicurazioni’’ il consulente è obbligato a raccomandare e personalizzare per i clienti, curando tutte le fasi conoscendo a fondo i suoi rischi.

Solo così si eleverà il livello di concorrenza dei prodotti e la coerenza con le aspettative. Fino a che non si arriverà a questo niente è cambiato, siamo ancora lontani.

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