Alessandro Lombardi Nessun commento

1) Quadro normativo e contesto

Con la legge di riforma della Corte dei conti approvata dal Parlamento il 27 dicembre 2025, è stata modificata la disciplina della responsabilità amministrativo-contabile (danno erariale) prevista dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dal Codice della Giustizia Contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

L’obiettivo dichiarato è quello di bilanciare l’efficacia dell’azione amministrativa con la tutela del dipendente pubblico, evitando un eccesso di rischio personale che possa disincentivare l’azione amministrativa stessa.

2) Definizione di colpa grave nella riforma

La riforma ridefinisce espressamente quando una condotta costituisce “colpa grave” rilevante ai fini della responsabilità erariale:

  • è considerata colpa grave la violazione manifesta di norme di diritto applicabili, tenuto conto della chiarezza e precisione delle norme violate e dell’inescusabilità dell’inosservanza;
  • il travisamento dei fatti accertati nel procedimento;
  • l’affermazione di fatti falsi o la negazione di fatti incontrovertibilmente documentati.

La riforma introduce un criterio di tipizzazione più rigorosa: non è sufficiente una generica negligenza o distrazione, ma la condotta deve implicare una violazione evidente e manifestamente ingiustificabile del quadro normativo o dei fatti disponibili.

3) Esclusioni e limiti specifici

La legge stabilisce che non costituisce colpa grave nei seguenti casi:

  • violazioni o omissioni derivanti da orientamenti giurisprudenziali prevalenti o da pareri competenti (ovvero fatti in buona fede sulla base di interpretazioni condivise).

Sono inoltre escluse dal computo della responsabilità quelle condotte che derivano da:

  • atti vistati e registrati nel controllo preventivo di legittimità svolto dalla Corte dei conti;
  • atti che sono presupposto logico e giuridico dell’atto soggetto a controllo.

Con tali previsioni, la riforma mira a tutelare i funzionari che si basano su atti o pareri formali corretti e registrati, favorendo così azioni amministrative basate su regole e certezze procedurali.

4) Altre modifiche connesse alla responsabilità erariale

La riforma non si limita alla colpa grave, ma introduce anche:

  • un tetto alla quantificazione del danno erariale (salvo dolo o illecito arricchimento), generalmente non superiore al 30% del danno accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua del responsabile o dell’indennità percepita per il ruolo rivestito.
  • una prescrizione di 5 anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità, decorrente dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui la PA o la Corte ne vengono a conoscenza (con eccezione per occultamento doloso).
  • estensione del controllo preventivo di legittimità anche agli appalti sopra soglia comunitaria, con effetti sulla responsabilità.

5) Operatività della nuova disciplina

La riforma approvata entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (a fine dicembre 2025). Secondo il testo, le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti e giudizi pendenti, purché non definitivi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.

Nella prassi, l’effettiva operatività delle norme sulle modalità di accertamento della colpa grave, sui termini di prescrizione e sui tetti di responsabilità decorre pertanto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (fine dicembre 2025 / inizio 2026).

6) Sintesi delle implicazioni pratiche

In termini professionali, sotto il nuovo regime:

  • la colpa grave è più strettamente definita e limita l’ambito di responsabilità erariale rispetto al passato, riducendo in particolare rischi derivanti da interpretazioni discrete non palesemente difformi da norme chiare;
  • gli operatori pubblici non rispondono per colpa grave se si basano su pareri o orientamenti consolidati;
  • vi sono tetti oggettivi al risarcimento, prescrizione più rapida e una estensione dei controlli preventivi;
  • la disciplina si applica anche ai procedimenti in corso, a condizione che non siano già definitivi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore.

Comparazione tecnica tra regime previgente e regime introdotto dalla riforma della Corte dei conti sulla colpa grave nella responsabilità amministrativo-contabile degli appartenenti alla PA

1) Colpa grave – definizione e soglia di responsabilità

Prima della riforma
La colpa grave non era tipizzata in modo stringente.
La giurisprudenza contabile la ricavava in via interpretativa, includendo:

  • negligenza qualificata;
  • superficialità nell’istruttoria;
  • errori valutativi anche in contesti normativi complessi.

Il confine tra colpa lieve e colpa grave risultava spesso incerto, con ampia discrezionalità del giudice.

Dopo la riforma
La colpa grave è espressamente tipizzata. È configurabile solo in presenza di:

  • violazione manifesta e macroscopica di norme di diritto chiare e non equivoche;
  • travisamento evidente dei fatti accertati;
  • affermazione di fatti falsi o negazione di fatti documentalmente incontrovertibili.

Effetto pratico: innalzamento netto della soglia di responsabilità.

2) Valutazione del contesto decisionale

Prima
La buona fede del funzionario non era di per sé esimente.
Pareri, prassi o orientamenti non sempre proteggevano da contestazioni ex post.

Dopo
Non è colpa grave:

  • l’atto adottato sulla base di pareri qualificati;
  • l’atto conforme a orientamenti giurisprudenziali prevalenti;
  • l’atto sottoposto e registrato nel controllo preventivo di legittimità.

Effetto pratico: protezione dell’amministrazione “proceduralmente corretta”.

3) Controllo preventivo e responsabilità

Prima
Il controllo preventivo non escludeva automaticamente la responsabilità del funzionario.

Dopo
Gli atti:

  • vistati e registrati dalla Corte dei conti;
  • o logicamente presupposti a tali atti
    non fondano responsabilità per colpa grave, salvo dolo.

Effetto pratico: rafforzamento del valore giuridico del controllo preventivo.

4) Quantificazione del danno erariale

Prima
Nessun limite normativo predeterminato.
Il risarcimento poteva coincidere con l’intero danno accertato.

Dopo
Salvo dolo:

  • risarcimento massimo pari a una quota del danno (in linea generale ≤ 30%);
  • comunque non oltre il doppio della retribuzione annua o indennità percepita.

Effetto pratico: prevedibilità del rischio patrimoniale personale.

5) Prescrizione dell’azione contabile

Prima
Decorrenza incerta, spesso legata alla “scoperta” del danno.

Dopo

  • termine fisso di 5 anni dal fatto dannoso;
  • proroga solo in caso di occultamento doloso.

Effetto pratico: certezza dei tempi e riduzione del contenzioso tardivo.

6) Applicazione nel tempo

Prima
Disciplina frammentata, fortemente giurisprudenziale.

Dopo
La riforma:

  • si applica dalla data di entrata in vigore (pubblicazione in G.U., fine 2025);
  • si estende ai procedimenti pendenti, se non definiti con giudicato.

Effetto pratico: impatto immediato anche sui contenziosi in corso.

7) Tabella di sintesi operativa

Profilo

       Regime precedente

      Regime riformato

Soglia colpa grave

     Ampia, discrezionale

      Tipizzata, restrittiva

Pareri / prassi

     Protezione incerta

       Esimente esplicita

Controllo preventivo

     Non decisivo

       Fortemente esimente

Danno risarcibile

     Potenzialmente integrale

       Limitato e parametrato

Prescrizione

     Incerta

       5 anni dal fatto

Effetto sui funzionari

     Forte esposizione

       Riduzione del rischio

8) Lettura sistemica

La riforma non elimina la responsabilità: la sposta.
Il baricentro passa:

  • dalla valutazione ex post dell’errore,
  • alla qualità del processo decisionale ex ante.

In altre parole:

  •  chi decide senza istruttoria, senza norme, senza pareri resta esposto;
  •  chi decide seguendo procedure, norme chiare e pareri qualificati è ora strutturalmente protetto.

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