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Impresa edile e condominio non sempre responsabili

I ladri entrano grazie ad un ponteggio – impresa edile e condominio non sempre responsabili

Un’impresa edile monta un ponteggio adiacente alla facciata di un condominio per eseguire alcuni lavori. I ladri, servendosi delle impalcature, entrano in un appartamento all’ottavo piano e asportano refurtiva per un valore di 30 milioni di lire. La vittima chiede il risarcimento dei danni all’impresa edile ed al condominio, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda. Il secondo grado di giudizio ribalta la decisione, ritenendo non responsabili dell’avvenuto furto né il condominio né l’impresa di costruzioni. Viene fatto ricorso per cassazione. I Giudici della suprema Corte hanno indicato l’inammissibilità del ricorso in quanto:

  • «non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte ad agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano».
  • il furto è avvenuto fuori dell’orario di lavoro degli operai che utilizzavano il ponteggio.
  • il danneggiato stesso ha partecipato ed aderito alla delibera dell’assemblea condominiale con cui si era deciso di non installare l’impianto di antifurto, come suggerito dall’impresa edile, per i costi eccessivi.
  • il derubato «ha omesso qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri», come tenere i preziosi in una semplice scatola o non aver installato alcun blocco alla tapparella.
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Rottura acccidentale di tubazioni

Polizza del condominio e rottura “accidentale” di tubazioni

A seguito della rottura di una condotta dell’acqua posta al servizio del parco condominiale, alcuni immobili subiscono dei danni.
Il condominio chiede alla propria Compagnia di assicurazione di essere tenuto indenne, ma quest’ultima eccepisce la validità della copertura assicurativa poiché ritiene che il danno non sia stato provocato da un fatto accidentale, come previsto dal contratto di assicurazione, bensì da una condotta omissiva dell’assicurato integrante un comportamento colposo significativo.

Questa tesi della società assicuratrice, accolta in primo ed in secondo grado, viene riformata in sede di giudizio dalla Cassazione (sentenza numero 4799/2013, depositata il 26 febbraio 2013 allegata).

Dopo avere esaminato il concetto di accidentalità (che esclude unicamente il dolo, ma nessun grado di colpa, salvo patto contrario) la Suprema Corte indica che la polizza non solo non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, ma prevede che tra i rischi espressamente coperti vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell’assicurato e anche i comportamenti dolosi delle persone delle quali questi debba rispondere.