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Responsabilità dei sindaci: il nuovo art. 2407 c.c.

La riforma della responsabilità dei sindaci, introdotta dalla Legge 35/2025 (in vigore da aprile 2025), modifica l’articolo 2407 del Codice Civile, introducendo principalmente due novità: un tetto massimo al risarcimento danni (calcolato in base a multipli del compenso percepito) e una prescrizione quinquennale per l’azione di responsabilità, che decorre dal deposito della relazione sindacale. Questa riforma mira a limitare l’esposizione patrimoniale dei sindaci, rendendo il regime più certo e proporzionato, pur mantenendo la responsabilità per fatti di propria competenza, esclusa l’automatica corresponsabilità per l’omessa vigilanza se non provata una condotta colposa autonoma. 

Punti chiave della riforma:

Limitazione della Responsabilità:

  • Viene stabilito un tetto massimo al risarcimento, calcolato come multiplo del compenso annuo percepito.
  • Scaglioni: 15 volte il compenso (fino a €10.000); 12 volte (tra €10.000 e €50.000); 10 volte (oltre €50.000).
  • Prescrizione: Il termine per l’azione di responsabilità si riduce da 10 a 5 anni. Il decorso inizia dal deposito della relazione del collegio sindacale presso il Registro delle Imprese.

Responsabilità per fatti propri:

  • Viene superata la presunzione di corresponsabilità solidale automatica per la sola omessa vigilanza
  • La responsabilità sussiste per fatti propri, se provata la condotta autonoma e colposa.

Aspetti transitori e Crisi d’Impresa:

  • Irretroattività: La limitazione di responsabilità non è retroattiva e si applica alle azioni avviate per fatti successivi all’entrata in vigore della legge.
  • Codice della Crisi: Nel 2026, i sindaci devono prestare particolare attenzione ai segnali di crisi. La segnalazione tempestiva all’organo amministrativo può costituire un’esimente o un elemento di attenuazione della responsabilità in caso di insolvenza
Cosa cambia in pratica:
  • Maggiore Certezza: La limitazione economica offre maggiore protezione ai professionisti, riducendo il rischio di richieste risarcitorie illimitate.
  • Focus sulla Diligenza: Mette in risalto l’obbligo di adempiere con la diligenza richiesta, con responsabilità proporzionata.
  • Impatto: La riforma ha lo scopo di bilanciare il ruolo di vigilanza con la necessità di non penalizzare eccessivamente l’attività dei sindaci, favorendo la certezza del diritto. 

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Colpa grave – Riforma della Corte dei Conti in vigore dal 22/01/2026

1) Quadro normativo e contesto

Con la legge di riforma della Corte dei conti approvata dal Parlamento il 27 dicembre 2025, è stata modificata la disciplina della responsabilità amministrativo-contabile (danno erariale) prevista dalla Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dal Codice della Giustizia Contabile (D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174).

L’obiettivo dichiarato è quello di bilanciare l’efficacia dell’azione amministrativa con la tutela del dipendente pubblico, evitando un eccesso di rischio personale che possa disincentivare l’azione amministrativa stessa.

2) Definizione di colpa grave nella riforma

La riforma ridefinisce espressamente quando una condotta costituisce “colpa grave” rilevante ai fini della responsabilità erariale:

  • è considerata colpa grave la violazione manifesta di norme di diritto applicabili, tenuto conto della chiarezza e precisione delle norme violate e dell’inescusabilità dell’inosservanza;
  • il travisamento dei fatti accertati nel procedimento;
  • l’affermazione di fatti falsi o la negazione di fatti incontrovertibilmente documentati.

La riforma introduce un criterio di tipizzazione più rigorosa: non è sufficiente una generica negligenza o distrazione, ma la condotta deve implicare una violazione evidente e manifestamente ingiustificabile del quadro normativo o dei fatti disponibili.

3) Esclusioni e limiti specifici

La legge stabilisce che non costituisce colpa grave nei seguenti casi:

  • violazioni o omissioni derivanti da orientamenti giurisprudenziali prevalenti o da pareri competenti (ovvero fatti in buona fede sulla base di interpretazioni condivise).

Sono inoltre escluse dal computo della responsabilità quelle condotte che derivano da:

  • atti vistati e registrati nel controllo preventivo di legittimità svolto dalla Corte dei conti;
  • atti che sono presupposto logico e giuridico dell’atto soggetto a controllo.

Con tali previsioni, la riforma mira a tutelare i funzionari che si basano su atti o pareri formali corretti e registrati, favorendo così azioni amministrative basate su regole e certezze procedurali.

4) Altre modifiche connesse alla responsabilità erariale

La riforma non si limita alla colpa grave, ma introduce anche:

  • un tetto alla quantificazione del danno erariale (salvo dolo o illecito arricchimento), generalmente non superiore al 30% del danno accertato e comunque non oltre il doppio della retribuzione annua del responsabile o dell’indennità percepita per il ruolo rivestito.
  • una prescrizione di 5 anni per l’esercizio dell’azione di responsabilità, decorrente dalla data del fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui la PA o la Corte ne vengono a conoscenza (con eccezione per occultamento doloso).
  • estensione del controllo preventivo di legittimità anche agli appalti sopra soglia comunitaria, con effetti sulla responsabilità.

5) Operatività della nuova disciplina

La riforma approvata entra in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (a fine dicembre 2025). Secondo il testo, le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti e giudizi pendenti, purché non definitivi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge.

Nella prassi, l’effettiva operatività delle norme sulle modalità di accertamento della colpa grave, sui termini di prescrizione e sui tetti di responsabilità decorre pertanto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (fine dicembre 2025 / inizio 2026).

6) Sintesi delle implicazioni pratiche

In termini professionali, sotto il nuovo regime:

  • la colpa grave è più strettamente definita e limita l’ambito di responsabilità erariale rispetto al passato, riducendo in particolare rischi derivanti da interpretazioni discrete non palesemente difformi da norme chiare;
  • gli operatori pubblici non rispondono per colpa grave se si basano su pareri o orientamenti consolidati;
  • vi sono tetti oggettivi al risarcimento, prescrizione più rapida e una estensione dei controlli preventivi;
  • la disciplina si applica anche ai procedimenti in corso, a condizione che non siano già definitivi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore.

Comparazione tecnica tra regime previgente e regime introdotto dalla riforma della Corte dei conti sulla colpa grave nella responsabilità amministrativo-contabile degli appartenenti alla PA

1) Colpa grave – definizione e soglia di responsabilità

Prima della riforma
La colpa grave non era tipizzata in modo stringente.
La giurisprudenza contabile la ricavava in via interpretativa, includendo:

  • negligenza qualificata;
  • superficialità nell’istruttoria;
  • errori valutativi anche in contesti normativi complessi.

Il confine tra colpa lieve e colpa grave risultava spesso incerto, con ampia discrezionalità del giudice.

Dopo la riforma
La colpa grave è espressamente tipizzata. È configurabile solo in presenza di:

  • violazione manifesta e macroscopica di norme di diritto chiare e non equivoche;
  • travisamento evidente dei fatti accertati;
  • affermazione di fatti falsi o negazione di fatti documentalmente incontrovertibili.

Effetto pratico: innalzamento netto della soglia di responsabilità.

2) Valutazione del contesto decisionale

Prima
La buona fede del funzionario non era di per sé esimente.
Pareri, prassi o orientamenti non sempre proteggevano da contestazioni ex post.

Dopo
Non è colpa grave:

  • l’atto adottato sulla base di pareri qualificati;
  • l’atto conforme a orientamenti giurisprudenziali prevalenti;
  • l’atto sottoposto e registrato nel controllo preventivo di legittimità.

Effetto pratico: protezione dell’amministrazione “proceduralmente corretta”.

3) Controllo preventivo e responsabilità

Prima
Il controllo preventivo non escludeva automaticamente la responsabilità del funzionario.

Dopo
Gli atti:

  • vistati e registrati dalla Corte dei conti;
  • o logicamente presupposti a tali atti
    non fondano responsabilità per colpa grave, salvo dolo.

Effetto pratico: rafforzamento del valore giuridico del controllo preventivo.

4) Quantificazione del danno erariale

Prima
Nessun limite normativo predeterminato.
Il risarcimento poteva coincidere con l’intero danno accertato.

Dopo
Salvo dolo:

  • risarcimento massimo pari a una quota del danno (in linea generale ≤ 30%);
  • comunque non oltre il doppio della retribuzione annua o indennità percepita.

Effetto pratico: prevedibilità del rischio patrimoniale personale.

5) Prescrizione dell’azione contabile

Prima
Decorrenza incerta, spesso legata alla “scoperta” del danno.

Dopo

  • termine fisso di 5 anni dal fatto dannoso;
  • proroga solo in caso di occultamento doloso.

Effetto pratico: certezza dei tempi e riduzione del contenzioso tardivo.

6) Applicazione nel tempo

Prima
Disciplina frammentata, fortemente giurisprudenziale.

Dopo
La riforma:

  • si applica dalla data di entrata in vigore (pubblicazione in G.U., fine 2025);
  • si estende ai procedimenti pendenti, se non definiti con giudicato.

Effetto pratico: impatto immediato anche sui contenziosi in corso.

7) Tabella di sintesi operativa

Profilo

       Regime precedente

      Regime riformato

Soglia colpa grave

     Ampia, discrezionale

      Tipizzata, restrittiva

Pareri / prassi

     Protezione incerta

       Esimente esplicita

Controllo preventivo

     Non decisivo

       Fortemente esimente

Danno risarcibile

     Potenzialmente integrale

       Limitato e parametrato

Prescrizione

     Incerta

       5 anni dal fatto

Effetto sui funzionari

     Forte esposizione

       Riduzione del rischio

8) Lettura sistemica

La riforma non elimina la responsabilità: la sposta.
Il baricentro passa:

  • dalla valutazione ex post dell’errore,
  • alla qualità del processo decisionale ex ante.

In altre parole:

  •  chi decide senza istruttoria, senza norme, senza pareri resta esposto;
  •  chi decide seguendo procedure, norme chiare e pareri qualificati è ora strutturalmente protetto.

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Cilas e congruità dei prezzi

La Cila-Superbonus (CILAS) Decreto Legge n. 77/2021 e con la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021, (Decreto anti-frode) sono previsti nuovi obblighi per gli Asseveratori.

Siamo alle porte di una nuova era, la responsabilità professionale si estende a nuovi rischi, occorre valutare con particolare attenzione le clausole assicurative da sottoscrivere.

Link utili

Decreto Legge n. 77/2021

Decreto Legge n. 157/2021

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Superbonus 110% e cyber risk: i pericoli per i professionisti.

Superbonus 110% e cyber risk: i pericoli per i professionisti.

Nell’ultimo anno per il 49% delle microimprese e dei professionisti sono aumentati gli attacchi informatici, l’uso massiccio dei dispositivi digitali e di reti domestiche ha, infatti, facilitato ulteriormente l’accesso ai cyber criminali con un aumento esponenziale di minacce.

Con l’introduzione del SuperBonus 110%, secondo il Decreto Rilancio i professionisti abilitati a certificare i requisiti tecnici e la congruità della spesa effettuata – gli asseveratori – sono obbligati a sottoscrivere una copertura assicurativa di responsabilità civile specifica.

La Polizza CyberRisk può contribuire ad arginare non soltanto il potenziale impatto economico di una fuga di informazioni o di una perdita o violazione di dati ma anche le possibili ripercussioni sulla reputazione di un’azienda e sui suoi sistemi informatici.

Punti Forti

  • Copertura dei costi sostenuti per i servizi richiesti ad esperti di cyber-rischi per far fronte ad incidenti informatici;
  • Copertura degli onorari di professionisti chiamati a stabilire se sia possibile ripristinare, recuperare o ricreare i dati digitali;
  • Gestione della crisi attraverso:

_ Copertura delle spese e degli onorari professionali per servizi volti ad attenuare i potenziali danni alla reputazione di una persona all’interno dell’azienda o del professionista

_ Copertura delle spese e degli onorari professionali di consulenti indipendenti, in grado di prevenire o attenuare gli effetti potenzialmente negativi di eventi che compromettano la sicurezza informatica dell’azienda e che potrebbero avere risonanza mediatica

Ripristino della reputazione individuale

  • Comunicazione e monitoraggio;

_ Copertura dei costi sostenuti per informare i clienti e i soggetti interessati (incluse le autorità di regolamentazione competenti) circa la violazione dei dati che li riguardano.

Responsabilità per fuga o perdita di dati – Risarcimento dei danni a terzi e dei relativi costi di difesa conseguenti a una violazione di dati personali o aziendali

  • Sicurezza della rete – Risarcimento dei danni a terzi e dei relativi costi di difesa conseguenti a:

_ contaminazione di un archivio dati di terzi da parte di un virus

_ l’accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi attribuibile all’assicurato

_ furto di un codice di accesso ai sistemi informatici

_ furto di hardware contenente dati personali

_ divulgazione di dati imputabile alla condotta di un dipendente

  • Blocco dei sistemi informatici – Copertura del danno da lucro cessante sofferto dall’Assicurato come conseguenza del blocco dei propri sistemi informatici a seguito di difetto dei sistemi di sicurezza.
  • Estorsione con minaccia relativa al sistema informatico

_ Copertura delle somme pagate per prevenire o mettere fine ad una minaccia di estorsione e dei costi di indagine effettuata da consulenti esterni per determinare la fondatezza della minaccia di estorsione

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Tabella Inail o Assicurative

Quando stipuli una polizza assicurativa infortuni domanda sempre, quale criterio d’indennizzo prevede la mia polizza per le invalidità permanenti?

Le polizze assicurative di base prevedono la Tabella Assicurativa, questo criterio di calcolo dell’invalidità analizzandolo nelle sue % definisce indennizzi più contenuti rispetto ad una tabella Inail. Per fare un esempio, la tabella Inail nel caso di amputazione del pollice attribuisce all’assicurato il 28% di invalidità permanente contro il 18% di quella prevista nella tabella assicurativa.

In questo specifico caso facendo l’esempio di una polizza con un capitale d’ invalidità permanente da 150.000,00 Euro senza franchigia, nel primo caso l’indennizzo sarà di 42.000,00 nel secondo di 28.000,00. È ben evidente la differenza e qual’è  la scelta migliore. Per una consulenza a.lombardi@inmoore.com

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La restituzione del premio di assicurazione

QUANDO AVVIENE LA RESTITUZIONE DEL PREMIO DI ASSICURAZIONE ?

Il premio di assicurazione viene restituito dall’ Assicuratore in caso di alienazione del bene, decesso del contraente/assicurato (presentando il certificato di morte) e rottamazione, ma solo nel caso dei contratti Rca e sempre al netto delle imposte e del contributo Sanitario Nazionale. Per tutti gli altri contratti assicurativi, il premio rimane in pancia alla compagnia come acquisito. Per una consulenza a.lombardi@inmoore.com

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Carrelli elevatori

I CARRELLI ELEVATORI POSSONO CIRCOLARE IN STRADA_? QUALI SONO LE STRADE NON CONSIDERATE AD USO PUBBLICO_?

Con i carrelli elevatori posso circolare davanti alla mia azienda?

Cerco di chiarire come funziona una polizza sui carrelli elevatori non iscritti al PRA. La polizza copre esclusivamente le responsabilità civile terzi per i danni che i suddetti provocano negli spazi aziendali e di pertinenza dell’assicurato.

Cosa si intende di pertinenza? Un piazzale non recintato davanti alla fabbrica di pertinenza del fabbricato è considerato suolo pubblico o privato?

Qualora il piazzale non sia recintato ci sono molte interpretazioni in merito, perché è vero che il carrello non può circolare sulle aree del suolo pubblico ma allo stesso tempo il piazzale davanti ad un’azienda che per arrivarci ci deve essere l’intenzione di dirigersi verso quell’azienda per scaricare le merce, visitare l’azienda, durante l’orario e giorni di lavoro per i dipendenti, per cui è come se entrassimo in una proprietà privata, adibita ai locali aziendali e non ad area di uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, dei veicoli e degli animali. Per cui nella vostra polizza di assicurazione Rc generale, prevedete l’estensione a carrelli elevatori e muletti per la circolazione nei perimetri e piazzali aziendali, non importa avere una polizza specifica per ogni singolo carrello elevatore. Mi raccomando, non potrete attraversare per alcun motivo la strada, tranne se in possesso di un permesso rilasciato dal comune di appartenenza. Per una consulenza personalizzata a.lombardi@inmoore.com