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Responsabilità solidale: importanza e applicazioni

L’obbligo assicurativo introdotto dalla L. 14/09/2011 n.148 e dal successivo D.P.R. 07/08/2012 n.137, si riferisce alla Responsabilità Civile del libero professionista ovvero la responsabilità che insorge quando il professionista, nello svolgimento del proprio incarico, cagiona un danno a terzi e che ha come conseguenza l’obbligo al risarcimento del danno stesso.

Quando i responsabili del medesimo danno sono più d’uno, è possibile che il professionista incorra nella cosiddetta “responsabilità solidale” come previsto dall’art. 2055 del c.c. che testualmente recita: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”

E’ evidente, già da questa premessa, che la condanna in solido costituisce un rafforzativo del diritto al risarcimento del danneggiato in quanto consente a quest’ultimo di esigere l’intero risarcimento da uno qualsiasi dei soggetti responsabili ed è per questo motivo che il danneggiato, nella citazione in giudizio dei possibili responsabili, chiede praticamente sempre che il giudice riconosca questo genere di responsabilità tra i chiamati in causa e disponga conseguentemente la condanna solidale tra gli stessi.

Come precisato dall’art. 2055 c.c., il soggetto che abbia pagato l’intero risarcimento al danneggiato ha poi diritto di rivalsa sugli altri soggetti coobbligati, sempre che, naturalmente, questi risultino solventi o non siano nel frattempo falliti. Diversamente non avendo modo di recuperare il risarcimento pagato, rimarrà a suo carico anche il pagamento della quota di responsabilità degli altri soggetti coobbligati.

In caso di responsabilità professionale succede spesso che il professionista sia chiamato in causa insieme ad altri professionisti e ad una o più imprese e, purtroppo, può accadere che il giudice riconosca una responsabilità solidale tra due o più di questi soggetti.

E’ il caso, ad esempio, dei vizi della costruzione di cui all’art. 1669 del codice civile ovvero quei vizi che causino la rovina totale o parziale degli edifici. In numerose sentenze, infatti, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il concorso dell’appaltatore, del progettista e del direttore dei lavori, nella determinazione di questa tipologia di danno, condannando solidalmente i vari soggetti. Altro caso è per i commercialisti membri di un collegio sindacale, dove l’uno risponde in via solidale con l’altro professionista.

Nel caso in cui il giudice decida per una condanna solidale e uno o più condannati risulti insolvente o fallisca, la rispettiva quota di risarcimento viene ripartita sui restanti soggetti, in proporzione alle rispettive quote di responsabilità, per cui può accadere che il professionista sia tenuto a pagare, oltre che per la propria responsabilità personale, anche per una o più quote di responsabilità di altri soggetti in forza di questo vincolo solidale.

Occorre però tener presente in tema di obbligazioni, che l’art.1292 del codice civile precisa che “Lobbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Quindi per aversi obbligazione solidale è necessario che la pluralità di soggetti abbia assunto la medesima obbligazione e che gli stessi siano tenuti alla medesima prestazione ai fini dell’esecuzione dell’obbligazione stessa.

Sarà pertanto compito di un’attenta ed efficace difesa dimostrare l’insussistenza di un’obbligazione solidale tra il professionista e altri soggetti, siano essi professionisti o imprese, e che la responsabilità di ciascun soggetto è ben distinta e separata dalle altre. Inoltre sarà in ogni caso importante che le singole responsabilità vengano identificate percentualmente e non invece genericamente equidistribuite.

Dal punto di vista assicurativo occorre prestare molta attenzione poiché la maggior parte delle polizze di responsabilità civile professionale rispondono solo per la quota di responsabilità propria dell’assicurato con esclusione di qualsiasi quota solidale.

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Malattie professionali: criteri, lacune, rischi

Quali sono le conseguenze di cambiare la compagnia di assicurazione per la responsabilità civile Generale di un’azienda? Molte volte vediamo che le persone cambiano le proprie polizze aziendali senza farsi troppe domande, ne tantomeno gli addetti del settore si fanno molti scrupoli. Quali sono i rischi per un azienda nel cambiare una polizza di responsabilità civile generale? La polizza di responsabilità civile generale comprende anche la garanzia di responsabilità civile operai qualora ci fosse un’azione di rivalsa promossa dall’ Inail a seguito di una responsabilità aziendale nel non aver rispettato al 100% i criteri di sicurezza. Oltre a garantire gli infortuni durante l’orario di lavoro, la polizza di responsabilità civile operai garantisce anche le malattie professionali che i lavoratori contraggono nel periodo di lavoro presso l’azienda assicurata. Le polizze in commercio generalmente al cambio di compagnia di assicurazione cessano di prestare la propria garanzia per le malattie non denunciate durante il periodo di assicurazione, ma non solo, anche la nuova polizza non copre retroattivamente le malattie che il lavoratore potrebbe aver contratto nel precedente periodo, salvo il caso di raccordo di garanzia, tutela a favore dell’assicurato poco conosciuta ne presentata, senza di questa l’assicurato rimane privo di copertura. Stiamo parlando di una delle polizze più importanti ai fini della tutela del patrimonio aziendale. Quali lacune ci sono nei contratti assicurativi di rc Generale aziendale? Con una nostra consulenza potrai conoscere le lacune del tuo contratto rispetto alle tue esigenze aziendali, contatta uno dei nostri consulenti.

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Responsabilità degli amministratori

Breve presentazione del sistema normativo vigente, in relazione alle responsabilità societarie e personali dei titolari di azienda.
Le polizze assicurative, nascono per sostituirsi agli obblighi di indennizzo, che il sistema normativo vigente impone. Tralasciando la letteratura in materia di assicurazioni e la dottrina in campo  normativo, ad oggi il decreto legislativo 231 del 2001 detta le principali regole di comportamento da seguire per non incappare in sanzioni economiche.
Il D.lg. 231 ha controvertito il  broccato: societas delinquere non potest, distruggendo  le fondamenta di una “tipicità” tutta  italiana delle forme giuridiche societarie a responsabilità limitata; vanificando di fatto, la certezza  di una massima responsabilità economica, fino all’entità estrema del capitale sociale
Infatti, l’evoluzione normativa, ha responsabilizzato le società e gli amministratori delle stesse fino a farli rispondere, indipendentemente dalle forme giuridiche utilizzate, dei danni ad essi imputati con capitali congrui al risarcimento degli stessi.
In sostanza, oggi è possibile esercitare una banalissima richiesta  danni ed aspettarsi un risarcimento, o meglio pretendere un compenso per eventuali disagi subiti. Utilizziamo non a caso  “compenso”, in quanto spesso l’unico a trarre vantaggio da queste esosità è solo lo studio legale per la gestione della fantomatica richiesta.
Ciò nonostante è lecito, plausibile, e perfettamente in linea con le normative  richiedere forme di indennizzo per danni subiti o presunti tali nei confronti di società o relative figure apicali, con l’intendimento di recuperare quanto perso.
Molti  esempi, possono spiegare le varie sfaccettature delle moltissime richieste già pervenute presso svariate  aziende, ma il nostro primo intento è comunicare quanto è accaduto dal punto di vista normativo e come a distanza di dieci anni, la scarsa conoscenza possa mettere a rischio ingenti patrimoni.
Il viatico della nostra azienda, è quello che la prima assicurazione è la conoscenza del rischio, se il mercato, o il sistema normativo cambiano, solitamente  i rischi possono amplificarsi e riteniamo che questo sia l’esempio più lampante di come ciò possa accadere.
Addentrandoci all’interno del decreto, cercando di tediarvi il meno possibile, specifichiamo che il testo detta come orientarsi e di quanto necessario dotarsi, per non incappare in inadempienze alla stessa normativa e quindi  come si debbano istituire degli organismi di vigilanza, atti sollevare  la società da eventuali colposità riconducibili alle figure apicali dell’azienda.
In sostanza la normativa responsabilizza le aziende e le sue figure principali, ma le esenta  dalla responsabilità dell’accaduto se hanno  adottato i sistemi di vigilanza aziendali per impedire che il fatto possa accadere.
È come se avendo l’allarme di rilevatore fumo in azienda, non potesse bruciare il materiale contenuto e se casomai bruciasse, avendo installato il rilevatore non pagheremmo i relativi danni  alla merce…magari di terzi.
Ovviamente estremizziamo, ma se cambiamo esempio e lo rendiamo più pratico, la casistica diventa imbarazzante, ed il rapporto tra presenza e relativa efficacia degli  organismi di vigilanza in seguito ad un fatto colposo  non trova legame, se non in minima parte.
Chi è in grado provare che l’aver istituito un efficacissimo organismo di vigilanza, non possa determinare un caso di demansionamento nei confronti di un dipendente, un caso di presunto mobbing, un infortunio sul lavoro mortale, un ammanco economico da parte dell’amministratore delegato della azienda, e che quindi la diretta conseguenza non sia la  richiesta di risarcimento.
Fondamentalmente la normativa esiste, ha la sua efficacia, di sicuro ha la sua obbligatorietà, ma non rende le aziende scevre dal rischio, dalla necessità di fornire un indennizzo, e quindi non elimina la responsabilità.
Indubbiamente il legislatore ha voluto istituire delle normative a difesa dei sempre più frequenti casi di aziende che “non avendo nulla da perdere” onoravano sempre meno i propri doveri. Tale proposito a nostro avviso condivisibile, ha però dato luogo ad una reazione a catena di responsabilità ed eventuali richieste danni che le aziende interessate ad oggi non sono minimamente preparate a colmare ed altrettanto minimamente consapevoli della loro portanza ed esistenza.
Benché il decreto sia rivolto a tutte le forme giuridiche presenti, solo le aziende più grandi si sono sentite in obbligo di porvi attenzione. Nomi altisonanti, fanno mostra di quanto hanno realizzato, ed altrettante aziende del settore si vantano di come siano in grado di organizzare l’azienda in relazione al decreto.
Ovviamente non è nostra intenzione fare alcuna polemica, tutt’altro, ma da un’ analisi di quanto sta accadendo, dopo una banalissima ricerca su internet, si evidenzia come una nota azienda italiana del gas riporti sul proprio sito istituzionale:

Il decreto legislativo n° 231 dell’8 giugno 2001 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società in base alla quale queste possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell’interesse o a vantaggio della società dagli amministratori o dai dipendenti. La responsabilità della Società viene esclusa se essa ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione di reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi e ha istituito un Organismo preposto a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli.

(Nome Azienda) ha approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in data  2 febbraio 2012. Grande attenzione viene prestata dalla Società alle attività di attuazione del modello, con particolare riferimento al perfezionamento delle procedure aziendali, alla formazione del personale e allo svolgimento di specifici programmi di controllo.

Una digressione, come mezzo di supporto, alla tesi che se una normativa esiste, e sia da  rispettare, i mezzi atti all’uopo non sono la sola soluzione alla eliminazione del rischio. La presenza  di un organismo di vigilanza non può che essere equiparata alla riduzione di un rischio ma non alla sua totale eliminazione.

Pertanto l’assunto di cui sopra, ci spinge ad aggiornare tutti  i nostri interlocutori su come sia importante conoscere il “rischio” e rinfrescare le 4 principali regole che permettono la  salvaguardia di quanto riteniamo importante:

  • La conoscenza del rischio (come prima assicurazione)
  • La riduzione del rischio (qualsiasi mezzo atto a ridurne le possibilità di accadimento)
  • La totale/parziale assunzione del rischio (avendo i mezzi per fare fronte ad eventuali richieste)
  • La totale eliminazione del rischio (utilizzando lo strumento assicurativo che protegga dalle conseguenze dello stesso)

Oggi lo strumento commercializzato sul mercato assicurativo è una polizza chiamata D&O per esteso Directors and Officers Liability,  una copertura assicurativa che ha per  oggetto la tutela dell’azienda che la contrae in merito alle richieste danni imputabili alla società stessa, per tutti i fatti illeciti compresi in garanzia, ivi inclusi costi,oneri e spese.
Questo prodotto permette di colmare gli spazi presenti tra le svariate possibilità di richieste danni e la normativa in corso. Paradossalmente, ad oggi sul mercato esiste una normativa che responsabilizza, ma non si conosce se non in minima parte, la polizza che assicura. È parte  fondamentale  del nostro lavoro, veicolare quali siano gli strumenti utilizzabili per la difesa del “patrimonio personale”, in relazione ai rischi che si corrono.
Le molteplici estensioni di garanzia presenti in questi contratti, possono essere una valida soluzione per garantire  la tranquillità anche del personale dipendente con ruoli di rilievo, non di meno per l’azienda che  ricopre  sempre la  responsabile principale.
Nel ringraziarvi del tempo dedicato alla lettura della presente, e sperando di avervi fatto cosa gradita, confermiamo la nostra disponibilità a trattare l’argomento assicurativo D&O, in maniera più tecnica ed ancora più approfondita.

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Retroattività: regola n°1 per stare tranquilli!

Il mercato delle polizze di responsabilità civile professionali è abbastanza delicato, molti dei testi Inglesi tradotti in Italiano riporta che la retroattività della polizza è soggetta a continuità di copertura assicurativa. Mi sono fatto questa idea, non avere per un certo periodo la polizza per gli assicuratori è visto come un simbolo di minor rating del professionista. Qualora per qualsiasi ragione il professionista non ha avuto una polizza in continuità deve essere riportato in modo chiaro sul certificato di copertura in corso garantendo la retroattività anche il periodo di ‘’Buco’’ ovvero in assenza di polizza di assicurazione. Un consiglio che posso dare a tutti è di leggere attentamente l’articolo di validità della retroattività presente nelle condizioni generali di polizza senza limitarsi al certificato di polizza che riporta una data o altra formula di retroattività.

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Clausole da richiedere nella polizza professionale

Avete mai sentito parlare di Continuos cover? Questo tipo di estensione è molto importante per la tutela dell’assicurato in caso cambio di sindacato al rinnovo (comune di molti contratti esteri senza tacito rinnovo). La garanzia terrà indenne il professionista per le richieste di risarcimento che scaturiscono da circostanze antecedenti al periodo di efficacia del nuovo contratto e che non sono state denunciate salvo il dolo nel precedente periodo di copertura. 

La Deming Clause, garantisce il professionista dalle richieste di risarcimento che pervengono nel periodo di non efficacia del contratto scaturite da un comportamento colposo nel precedente periodo di assicurazione. È molto frequente che l’assicurato conoscendo i fatti possa avere prima di tutti il sentore che potrà esserci una futura richiesta di risarcimento, in questo caso l’estensione deming clause garantisce il professionista che nel momento in cui denuncia in modo cautelativo il fatto, è come se aprisse il sinistro garantendosi la difesa ed il risarcimento futuro qualora dovesse diventare una vera richiesta di risarcimento anche se il contratto cessa i suoi effetti di efficacia in quanto è scaduto.

La clausola che le polizze professionale dovrebbero prevedere è qualsiasi circostanza di cui l’Assicurato venga a conoscenza e che presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei propri confronti, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. 

L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito a tale comunicazioni sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione”.

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Istallatori, imprese edili e imprese di pose in opera? Attenzione ai problemi dietro l’angolo!

Vi hanno proposto di cambiare la Vs polizza di assicurazione? Fate attenzione, comunemente le polizze di responsabilità civili generali delle imprese non sono ne Claims made ne Loss occurrence. Vi spiego il perché, la Claims Made ‘’a richiesta fatta’’ opera nel momento in cui il danno viene denunciato indipendentemente dal momento in cui è stato eseguito il lavoro, la loss occurrence ‘’insorgenza del danno’’ opera nel momento in cui hai effettuato il lavoro e rimane valida per tutta la durata delle responsabilità previste dalla legge. Molte ‘’per non dire quasi tutte’’ delle polizze assicurative anche delle migliori compagnie di assicurazione non sono paragonabili ne all’una ne all’altra formula. Se leggiamo in maniera attenta i testi delle polizze vi renderete conto che molte polizze citano che, la denuncia del sinistro deve pervenire alla compagnia nel momento in cui viene comunicato al cliente ‘’assicurato’’ la richiesta di risarcimento o eventualmente in maniera cautelativa ‘’presente solo in pochi testi’’ la possibilità di aver provocato un danno ‘’ma sempre nel periodo di decorrenza dell’assicurazione’’. Con quest’ultima perla le assicurazioni si riparano dalle richieste denunciate a posteriori dalla data di cessazione dell’assicurazione.  Qual è la problematica nascosta? Facciamo l’ipotesi che un’istallatore ha eseguito la posa in opera nel Settembre 2016 e nel Marzo 2017 decida di spostare la propria polizza di Rc Generale con altra Compagnia, nel Maggio 2017 riceve una richiesta di risarcimento per un lavoro eseguito lo scorso Gennaio 2017, come va a finire? Molto probabilmente nessuna polizza coprirà il danno perché non è stato denunciato durante il periodo di validità del contratto nel quale ricade il momento in cui ha effettuato il lavoro. Come fare ad avere una polizza che scavalca questi problemi? Dovreste acquistare solo polizze Loss occurrence perfette o al massimo una formula Claims Made pura. Oppure far inserire all’ interno della nuova polizza la clausola di raccordo che garantisca anche le attività pregresse.

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Polizze assicurative vincolanti ancora in voga?

Tutti pensano che le polizze di assicurazioni oramai siano annuali, qualcuno pensa addirittura che non sia necessaria la disdetta, ebbene no, questo vale solo per la polizza Rca. Nel 2007 Bersani ha liberalizzato mutui ed assicurazioni, ma nel luglio 2009 vista la forte concorrenza le compagnie hanno ri-proposto le polizze poliennali depositando una a tariffa senza sconto e per chi contrae una polizza poliennale sconto del 5%. Divenuta legge nel luglio del 2009, le compagnie assicurative sono autorizzate ad emettere polizze poliennali. Ora io dico, per uno sconto del 1% annuo è conveniente stipulare una polizza poliennale? Come mai la maggior parte dei clienti non lo sanno? Nessuna pubblicità? Questo valutatelo voi, ma attenzione, la mia considerazione è che in un mercato così dinamico che si apre annualmente a molte alternative non merita ottenere uno sconto del 1% vincolandosi 5 anni con una compagnia di assicurazioni che ad ogni cambiamento magari ri-proroga il contratto per ulteriori 5 anni. Ah per finire un particolare molto importante, se avete firmato una polizza poliennale alla scadenza del quinto anno potete disdirla anche se ha una durata superiore.

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La posta in gioco è alta!

Le polizze danni ai beni si dividono in due tipologie di garanzie, i rischi nominati che già termine ‘’nominati’’ si intuisce che la garanzia opera solo per i rischi nominati nel contratto e le All risk che assicurano tutti i rischi ad esclusione di tutto quanto riportato nelle esclusioni. Quest’ultima tipologia di copertura è sicuramente quella più sicura per l’assicurato, in quanto esistono cause di sinistro imprevedibili e se l’assicurazione deve garantire l’imprevedibile questa formula è quella più indicata. Fate molta attenzione alle esclusioni, ho visto molti testi delle più note compagnie di assicurazione che partoriscono prodotti di natura All Risk ma hanno ben poco a che fare con questa tipologia di garanzia per l’assicurato.