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Furto dell’auto nel parcheggio incustodito

Furto dell’auto nel parcheggio, responsabilità della P.A. e rivalsa dell’assicuratore

Viene rubata un’auto in un posteggio a pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta anche senza custodia del veicolo.
La Compagnia assicurativa, che assicurava con polizza diretta l’auto rubata, paga il danno e fa azione di rivalsa nei confronti della Società che gestisce il posteggio.
Si arriva in Cassazione (sentenza n. 21831 del 24 settembre 2013 allegata) dove la Suprema Corte stabilisce che “L’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso “parcheggio incustodito” è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (art. 1326, comma 1, e art. 1327, codice civile), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336, codice civile, che l’utente può non accettare non essendo privo di alternative” (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola di esclusione della responsabilità).
Conseguentemente anche il diritto dell’assicurazione (che ha indennizzato il danno al proprio cliente) di rivalersi sulla società che gestisce il “parcheggio non custodito” ed automatizzato dipende dalla esposizione o meno dell’avviso al di fuori dell’area.

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Impresa edile e condominio non sempre responsabili

I ladri entrano grazie ad un ponteggio – impresa edile e condominio non sempre responsabili

Un’impresa edile monta un ponteggio adiacente alla facciata di un condominio per eseguire alcuni lavori. I ladri, servendosi delle impalcature, entrano in un appartamento all’ottavo piano e asportano refurtiva per un valore di 30 milioni di lire. La vittima chiede il risarcimento dei danni all’impresa edile ed al condominio, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. Il Tribunale di primo grado accoglie la domanda. Il secondo grado di giudizio ribalta la decisione, ritenendo non responsabili dell’avvenuto furto né il condominio né l’impresa di costruzioni. Viene fatto ricorso per cassazione. I Giudici della suprema Corte hanno indicato l’inammissibilità del ricorso in quanto:

  • «non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso o possedesse caratteristiche atte ad agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano».
  • il furto è avvenuto fuori dell’orario di lavoro degli operai che utilizzavano il ponteggio.
  • il danneggiato stesso ha partecipato ed aderito alla delibera dell’assemblea condominiale con cui si era deciso di non installare l’impianto di antifurto, come suggerito dall’impresa edile, per i costi eccessivi.
  • il derubato «ha omesso qualsiasi cautela idonea a evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri», come tenere i preziosi in una semplice scatola o non aver installato alcun blocco alla tapparella.
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Rottura acccidentale di tubazioni

Polizza del condominio e rottura “accidentale” di tubazioni

A seguito della rottura di una condotta dell’acqua posta al servizio del parco condominiale, alcuni immobili subiscono dei danni.
Il condominio chiede alla propria Compagnia di assicurazione di essere tenuto indenne, ma quest’ultima eccepisce la validità della copertura assicurativa poiché ritiene che il danno non sia stato provocato da un fatto accidentale, come previsto dal contratto di assicurazione, bensì da una condotta omissiva dell’assicurato integrante un comportamento colposo significativo.

Questa tesi della società assicuratrice, accolta in primo ed in secondo grado, viene riformata in sede di giudizio dalla Cassazione (sentenza numero 4799/2013, depositata il 26 febbraio 2013 allegata).

Dopo avere esaminato il concetto di accidentalità (che esclude unicamente il dolo, ma nessun grado di colpa, salvo patto contrario) la Suprema Corte indica che la polizza non solo non contiene alcuna limitazione della garanzia per determinate forme di colpa, ma prevede che tra i rischi espressamente coperti vi siano anche quelli dovuti a colpa grave dell’assicurato e anche i comportamenti dolosi delle persone delle quali questi debba rispondere.

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Mutuo abitazione e polizza assicurativa

Domanda: devo stipulare un contratto di mutuo per acquistare casa. In tale ipotesi sono obbligata a pagare un’assicurazione?
Risposta: quando si stipula un contratto di mutuo per l’acquisto di un immobile vengono stabilite con la Banca erogatrice le assicurazioni da applicare al finanziamento.

Esistono due tipi di assicurazioni: obbligatorie e facoltative.

L’unica assicurazione, un tempo facoltativa, attualmente obbligatoria è quella scoppio ed incendio, che permette di coprire le spese derivanti da eventuali danni causati da incendio, fumo, vapore, esplosione, perdite di gas.

Qualora, dunque, si verifichi una delle ipotesi citate che comporti danni all’interno dell’abitazione o, addirittura, all’intero immobile, la Compagnia di Assicurazioni ha un obbligo di risarcimento che varia a seconda di quanto statuito nel contratto di assicurazione.

Talvolta viene risarcita una somma pari al valore della perdita (somma pari al valore complessivo dei beni persi o degli impianti domestici danneggiati o dell’immobile), altre volte viene concordato un importo massimo entro il quale risarcire il danno.

Prima di procedere al risarcimento e, conseguentemente, al calcolo della somma da rimborsare, la Compagnia verifica la causa dell’esplosione e/o dell’incendio.

Il risarcimento non copre l’incuria, la disattenzione e gli atteggiamenti che potrebbero creare pericolo nella propria abitazione. A titolo esemplificativo, sono, pertanto, coperti i danni causati dal fuoco e dal fumo ma non quelli derivanti dal mancato spegnimento di una sigaretta o da una cattiva o assente manutenzione della caldaia che ha generato l’incendio o l’esplosione.

Il premio dell’assicurazione scoppio incendio, calcolato in base al TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), può essere corrisposto dal mutuatario mediante versamento della quota complessiva in un’unica soluzione al momento della stipula del mutuo oppure può essere rateizzato.

In tale ultima ipotesi l’importo della rata si somma a quella mensile del mutuo.

In caso di estinzione anticipata del mutuo o di surroga dello stesso, il premio assicurativo non goduto deve essere restituito.

L’assicurazione in oggetto viene proposta dalla Banca che concede il mutuo, ma il soggetto mutuatario ha la possibilità di sottoscrivere la polizza con una Compagnia di Assicurazioni diversa da quella proposta dalla banca.

Esistono poi assicurazioni facoltative (polizza rischio vita; polizza rischio impiego) che possono essere stipulate in accordo con il beneficiario o richieste dalla Banca erogatrice del mutuo qualora ricorrano condizioni particolari.

Nel caso in cui l’importo del mutuo copra una percentuale superiore all’80% del valore dell’immobile o se il mutuatario sia persona d’età avanzata, la Banca può, dunque, esigere che venga stipulata un’assicurazione mutuo sulla vita che la tuteli dai casi di eventuale inadempimento dovuti ad eventi quali morte, malattia, perdita del lavoro del cliente.

Il costo di queste assicurazioni, di solito, è più elevato rispetto a quello delle polizze incendio e scoppio.

Anche in tali casi il mutuatario ha diritto di scegliere la Compagnia Assicurativa cui rivolgersi.

 

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Ecobonus 110%

Grazie al nuovo decreto di Maggio ”Ecobonus al 110%” si prevede una spinta per il mercato delle ristrutturazioni.

Molti investitori chiedono, quali tutele posso ottenere per salvaguardare il capitale investito?

La soluzione che proponiamo è un’assicurazione ”Rimpiazzo e Posa in Opera”. Questo tipo di garanzia copre così le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere assicurate e danneggiate a seguito di danni materiali e diretti di cui involontariamente si sia responsabili – per errata posa in opera o da difetto di prodotti impiegati – che rendano l’opera non idonea.

Come detto per opere assicurabili si intendono: impermeabilizzazione delle coperture, rivestimenti esterni intonaco e rivestimento cappotto termico.

I prodotti sono generalmente caratterizzati dai seguenti elementi:

1_ è riservato ad aziende in possesso del sistema di certificazione della qualità;
2_ deve essere stipulata prima dell’avvio di lavori ed in abbinamento alla polizza CAR (Contractors’ All Risks) per i lavori da realizzare;
3_ è sempre obbligatorio incaricare prima dell’inizio lavori una Società di controllo tecnico che verifichi sia il progetto, sia la qualità delle opere assicurate in corso d’opera.

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Notizie economiche – La nostra Visione –

Al momento sono elevate le preoccupazioni per come si possa affrontare il prossimo DEF. Indipendentemente dal mancato arrivo di soldi  ai cittadini, le somme sono state stanziate e messe a bilancio dall’ attuale Governo.

Come potrà essere affrontata e quale impatto economico avrà la prossima finanziaria ?

Questo il vero problema che ancora non emerge ma a breve si rivelerà la principale preoccupazione per chiunque abbia qualche euro sul conto corrente. Considerando che l’Europa questa volta non farà sconti, e che  l’attuale governo pare fortemente allineato ai dictat europei, la patrimoniale pare essere veramente dietro l’angolo.

L’uscita dei dati economici dei primi sei mesi dell’anno, che mostrerà una evidente contrazione dell’economia, con relativo ridotto gettito fiscale non sarà altro che benzina sul fuoco, e altri problemi per la costruzione  di una finanziaria/Def..ragionevole. Vedremo, ma sicuramente, non potremo cominciare a pensare a tale eventualità al momento in cui ne inizieranno a parlare. In questo caso sicuramente, prevenire è molto ma molto meglio che curare…

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Hai mai sentito parlare di All-Risks?

In questa tipologia di formula s’intende assicurare tutti gli eventi che possono accadere senza dover specificare ogni singola garanzia per la quale si presta l’assicurazione. È oramai una formula antica, nata in Inghilterra per semplificare semplificare la vita di entrambi, assicuratore e assicurato.

A differenza delle tradizionali polizze, è volta a coprire qualsiasi evento rischioso si possa manifestare, eccetto quelli espressamente esclusi indicati nel contratto. La maggior parte delle polizze tradizionali, invece, elenca specificamente le casistiche in cui l’assicurato ha diritto al risarcimento, intendendosi, così, escluse tutte le altre situazioni.

Si consiglia vivamente questa tipologia di formula, fai molta attenzione alle sue esclusioni.

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VISTO E RI-VISTO

Qual’è la differenza tra Visto leggero e Pesante? Di seguito lo spieghiamo semplicemente

Certificazione tributaria (‘’visto Leggero’’) Certificazione attestante che il soggetto incaricato al controllo abbia attestato la bontà dei crediti Irpef, Irap, Ires e la compensazione iva che precedentemente erano 15.000,00 ridotti a 5.000,00 Euro dal 24/04/2017.

Certificazione tributaria (“Visto Pesante”) Certificazione attestante che il soggetto incaricato del controllo (“certificatore”) ha accertato l’esatta applicazione delle norme tributarie relative al reddito d’impresa ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività, indicate annualmente con un apposito decreto. Sono abilitati al rilascio della Certificazione tributaria i revisori contabili iscritti da almeno 5 anni agli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Come per il visto di conformità e l’asseverazione, i certificatori devono preventivamente comunicare tale attività di controllo alla direzione regionale delle Entrate competente e stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. Possono ottenere la certificazione tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria.

 

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HAI UN PREMIO DA PAGARE ? STRANO MA VERO

PERCHE’ LA SPESA DI UNA POLIZZA SI CHIAMA ‘’PREMIO E NON PREZZO’’ ?

L’origine della definizione premio nasce dall’ Impero Romano e precisamente nel settore trasporti, l’assicuratore faceva una scommessa con l’assicurato e scommetteva che il carico della merce sarebbe arrivato intatto a destino, mentre l’assicurato puntava sull’evento opposto.

In un caso o nell’altro uno dei due vinceva un premio ed è da qui tutto prende origine. Forse per un assicurato questa spiegazione non ha molto senso, anche perché se perde la merce non è che riceve un premio, ma se non avesse l’assicurazione? Se le assicurazioni non esistessero, rimarrebbe solo una perdita.

Il premio di assicurazione è la somma da corrispondere all’assicuratore al fine di garantire gli eventi incerti.

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EMERGENZA – COVID 19

Gentile clienti e collaboratori,
riteniamo doveroso ed opportuno segnalare che la nostra società ha assunto tutte le necessarie iniziative per assicurare la prosecuzione dell’attività.

Siamo perciò lieti di confermare che tutti i servizi della società sono perfettamente attivi senza alcuna interruzione di continuità ai seguenti contatti:

Alessandro Lombardi / Broker 340-3542997
Enzo D’Alicandro / Amministrazione 349-0584475
Luca Di Rosa / Sub agente 339-5835152
Lorenzo Marzo / Sub agente 339-4915079

Risultano unicamente sospese, per il momento, le visite / meeting dei responsabili delle linee di business che potranno proseguire tramite gli strumenti telefonici e/o tramite tele-conference Skype /Starleaf previa richiesta di appuntamento alle seguenti mail:

Amministrazione : info@inmoore.com
Direzione : a.lombardi@inmoore.com
Sub agente: l.dirosa@inmoore.com
Sub agente: lormar@posta.it

Grazie sempre a disposizione.